Cassazione Civile, Ordinanza n. 02121/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l'estratto di ruolo relativo a ventotto cartelle di pagamento emesse tra il 2002 e il 2013 da più enti impositori. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo ammissibile e fondato l'atto introduttivo. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione delle cartelle e per definitività della pretesa; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'impugnazione dell'estratto di ruolo fosse inammissibile. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e ha rilevato che il ricorso introduttivo era stato proposto avverso il solo estratto di ruolo senza deduzione di uno specifico pregiudizio attuale e concreto tra quelli oggi richiesti dalla legge per consentire la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificata.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, ritenendo che la causa non potesse essere proposta ab origine, poiché l'estratto di ruolo non era impugnabile nel caso concreto in difetto della dimostrazione del pregiudizio previsto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Le spese sono state compensate per tutti i gradi di giudizio in ragione dei successivi interventi normativi e giurisprudenziali intervenuti sulla materia.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto con il primo motivo; la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Utilizzato come base formale dei due motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge e omessa pronuncia.
Richiamati per censurare l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo nel processo tributario.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione" solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio
La Corte applica la disciplina sopravvenuta nel senso di escludere l'impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo e di ammettere l'azione solo in presenza del pregiudizio tipizzato dalla legge.
Norma che ha inserito nell'art. 12 d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, limitando l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Legge di conversione che ha confermato la modifica normativa in tema di estratto di ruolo.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
Richiamato come uno dei casi di pregiudizio idoneo a fondare la diretta impugnazione del ruolo o della cartella.
art. 1, comma 1, lett. a), regolamento MEF 18 gennaio 2008 n. 40
Richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio legittimante la diretta impugnazione.
Richiamato come parametro delle verifiche che possono integrare il pregiudizio richiesto dalla norma.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Base per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
Citato come conferma legislativa successiva dell'interpretazione restrittiva dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è in via generale ammessa come strumento autonomo di contestazione della cartella sottostante: l'azione è proponibile solo nei casi in cui la legge riconosca un interesse concreto e attuale, collegato a un pregiudizio specifico derivante dall'iscrizione a ruolo.
- La mera deduzione della mancata notifica della cartella o della sua invalidità non basta, se il contribuente non allega e dimostra uno dei pregiudizi tipizzati dal legislatore per consentire la diretta impugnazione del ruolo o della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo.
- Quando l'atto introduttivo sia stato proposto in assenza dei presupposti legali di impugnabilità, la cassazione può dichiarare l'inammissibilità originaria del ricorso e cassare senza rinvio la sentenza di merito che abbia erroneamente deciso la controversia.
- L'intervento delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale viene valorizzato per affermare che la disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo non determina, di per sé, un difetto di tutela, essendo rimessa al legislatore la scelta di eventuali rimedi sistemici.
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