Cassazione Civile, Ordinanza n. 02146/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2009, recuperava a tassazione: (i) componenti negativi di reddito relativi a sei contratti di interest rate swap, ritenuti dall'Amministrazione non deducibili perché qualificati come derivati "speculativi" e non di copertura; (ii) un ulteriore importo per omessa contabilizzazione di ricavi da conferimento, ritenuta avvenuta in violazione degli artt. 112 e 176 TUIR. La CTP accolse il ricorso della società ritenendo i derivati funzionali alla copertura di mutui. La CTR accolse parzialmente l'appello dell'Ufficio e quello incidentale della società, escludendo la deducibilità dei componenti negativi derivanti da tre dei sei contratti. In cassazione la società deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'Ufficio, in appello, avesse introdotto nuove ragioni e quindi un inammissibile ampliamento del thema decidendum; 2) violazione dell'art. 112 TUIR, contestando la qualificazione dei derivati come non di copertura e la conseguente indeducibilità dei relativi costi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la novità delle deduzioni dell'Ufficio in appello, osservando che l'argomentazione sulla struttura finanziaria della società e sulla difficoltà di individuare un collegamento biunivoco tra finanziamento e derivato era già contenuta nell'avviso di accertamento, sicché non vi era stato ampliamento del thema decidendum né violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992. Ha poi ritenuto infondato anche il secondo motivo: richiamando la disciplina dell'art. 112 TUIR e la giurisprudenza più recente, ha affermato che la deducibilità dei componenti negativi derivanti da interest rate swap può spettare anche a società non finanziarie, ma solo se il contribuente provi la finalità di copertura rispetto ad attività o passività inerenti all'impresa. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente rilevato l'assenza di un rischio effettivo per un contratto e, per altri due, la mancanza di correlazione temporale perché stipulati prima dell'accensione del mutuo; le ulteriori censure tendevano solo a una diversa lettura del merito, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In appello nel processo tributario sono precluse solo le nuove eccezioni in senso tecnico che mutano gli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e ampliano il thema decidendum; non è invece vietata una diversa argomentazione difensiva a sostegno della medesima pretesa.
I componenti positivi e negativi delle operazioni "fuori bilancio" concorrono alla formazione del reddito; se l'operazione derivata è posta in essere con finalità di copertura, i relativi effetti reddituali seguono il medesimo criterio delle attività o passività coperte. La copertura va però dimostrata in concreto.
Richiamato con riguardo alla contestazione dell'omessa contabilizzazione di ricavi da conferimento, in combinazione con l'art. 112 TUIR.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 57 d.lgs. 546/1992 vieta in appello solo le nuove eccezioni in senso tecnico o le allegazioni che mutano il fatto costitutivo della pretesa; non integra novità inammissibile il richiamo di ulteriori argomentazioni difensive già contenute nell'atto impositivo.
- Ai fini della deducibilità fiscale dei componenti negativi derivanti da interest rate swap, anche un'impresa non finanziaria può invocare il regime di copertura, ma deve allegare e provare la concreta finalità di copertura rispetto ad attività o passività inerenti all'impresa.
- La qualificazione di un derivato come operazione di copertura richiede una verifica sostanziale e documentale della correlazione tra strumento derivato e rischio coperto, con riscontro dell'intento di copertura, della coerenza tecnico-finanziaria e della documentazione giustificativa.
- Se manca un rischio effettivo o manca la correlazione temporale e funzionale tra mutuo/passività e derivato, l'operazione non può essere trattata come copertura e i relativi componenti negativi non sono deducibili come tali.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o di una diversa lettura delle risultanze tecniche e documentali compiute dal giudice di merito.
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