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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Normativa italiana011G0113Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto introduce crediti d’imposta sperimentali per ricerca e nuove assunzioni stabili nel Mezzogiorno, rifinanzia il credito per investimenti nelle aree sottoutilizzate e semplifica procedure su edilizia, distretti turistici e pubblicità immobiliare. Molte disposizioni sono limitate a specifici periodi 2011-2015 o risultano poi abrogate/soppresse.

Misure per sviluppo economico, ricerca, occupazione nel Mezzogiorno, distretti turistici ed edilizia

Misure per sviluppo, ricerca, occupazione ed edilizia

Il provvedimento reca un insieme di interventi urgenti per favorire la competitività economica, la ricerca scientifica, l’occupazione stabile nel Mezzogiorno e la semplificazione di alcune procedure amministrative, soprattutto in materia edilizia, urbanistica e turistico-portuale. Diverse disposizioni hanno efficacia limitata nel tempo e molte norme originarie risultano oggi abrogate o superate.

Credito d’imposta per la ricerca scientifica

È istituito, in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, un credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca presso università o enti pubblici di ricerca, anche svolti in forma associata con altre strutture di ricerca di equivalente livello scientifico. Il beneficio è riconosciuto in tre quote annuali, con riferimento alla spesa incrementale rispetto alla media degli investimenti in ricerca del triennio 2008-2010.

Il credito:

  • spetta per investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 fino alla chiusura del periodo in corso al 31 dicembre 2012;
  • è pari al 90% della spesa incrementale se la ricerca è commissionata ai soggetti qualificati indicati dalla norma;
  • deve essere indicato in dichiarazione dei redditi;
  • non concorre al reddito né alla base IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi e delle altre componenti previsto dal TUIR;
  • è utilizzabile solo in compensazione ed è escluso da alcuni casi particolari di compensazione;
  • non è soggetto al limite annuale ordinario di utilizzo dei crediti d’imposta.

Sono previste regole applicative demandate all’Agenzia delle entrate e un meccanismo di monitoraggio della spesa con eventuali riduzioni lineari delle dotazioni di bilancio in caso di scostamenti. Il credito assorbe il precedente credito per ricerca e sviluppo previsto dalla legge di stabilità 2011, poi abrogato.

Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

È introdotto un credito d’imposta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel Mezzogiorno nei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore del decreto. La misura riguarda le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia e si applica nel quadro del Regolamento CE n. 800/2008 sugli aiuti di Stato.

Il beneficio spetta ai datori di lavoro che incrementano l’occupazione stabile assumendo lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” secondo le definizioni europee. In sintesi:

  • per i lavoratori svantaggiati il credito è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione;
  • per i lavoratori molto svantaggiati il credito è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi;
  • per i part-time il calcolo è proporzionato alle ore lavorate;
  • l’incremento occupazionale va calcolato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti e al netto di riduzioni in società collegate o controllate.

Il credito è utilizzabile solo in compensazione entro il 31 dicembre 2015, non concorre al reddito né all’IRAP e deve essere indicato in dichiarazione. La fruizione decade se:

  • il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato scende al livello medio dei 12 mesi precedenti;
  • i posti creati non sono mantenuti per almeno 3 anni, o 2 anni per le PMI;
  • vi sono violazioni fiscali, contributive o in materia di salute e sicurezza con sanzioni almeno pari a 5.000 euro, oppure provvedimenti definitivi per condotta antisindacale.

In caso di decadenza è previsto il recupero del credito già fruito, con interessi e sanzioni; nelle procedure concorsuali il credito è considerato prededucibile. L’attuazione è subordinata a decreti ministeriali e a limiti di finanziamento collegati a risorse nazionali e comunitarie. Una parte del testo originario risulta poi modificata con effetti retroattivi al 14 maggio 2011.

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, previsto dalla legge finanziaria 2007, è rifinanziato con fondi strutturali europei. Il beneficio opera entro i limiti di disponibilità stabiliti con decreto ministeriale e fino a esaurimento delle risorse.

Sono previsti:

  • un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
  • l’intesa in Conferenza Stato-Regioni;
  • la definizione dei limiti di finanziamento per ciascuna regione e della durata dell’agevolazione;
  • il versamento delle risorse all’entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione.

Distretti turistici, zone a burocrazia zero e nautica da diporto

Sono previste misure per la creazione dei distretti turistici, istituiti con decreto del Ministro del turismo su richiesta delle imprese e previa intesa con le Regioni. La delimitazione dei distretti doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2023 dalle Regioni d’intesa con il Ministero competente e i Comuni interessati; il termine dei regimi giuridici collegati al comma 5 è stato poi fissato al 30 giugno 2013 da norma successiva.

Nei distretti possono essere realizzati progetti pilota per attrattività, investimenti e aree favorevoli agli investimenti, con azioni di riqualificazione, infrastrutture, formazione e tecnologie. Sono inoltre previste semplificazioni amministrative e fiscali, sportelli unici di coordinamento con Agenzie fiscali e INPS, e il regime di “zone a burocrazia zero”, con esclusione delle autorizzazioni in materia di beni culturali e paesaggio.

La disciplina interviene anche sulla nautica da diporto, estendendo l’ambito del codice alle unità da diporto usate per fini commerciali, e sui procedimenti relativi ai porti e approdi turistici, valorizzando la destinazione a uso turistico di strutture portuali sottoutilizzate e richiamando criteri specifici per l’affidamento delle concessioni demaniali.

Opere pubbliche e controlli antimafia

La disciplina originaria sulla costruzione delle opere pubbliche è stata in gran parte abrogata dal codice dei contratti pubblici del 2016. Restano comunque rilevabili alcune previsioni storiche, tra cui:

  • l’istituzione presso ogni prefettura di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa per subappalti e subcontratti;
  • la verifica periodica da parte della prefettura e la cancellazione in caso di esito negativo;
  • l’acquisizione d’ufficio, anche telematica, della documentazione antimafia da parte delle stazioni appaltanti.

Per il triennio 2011-2013 è stata inoltre prevista una soglia massima del 2% del costo dell’opera per oneri compensativi e misure di mitigazione legati all’impatto territoriale, sociale e ambientale delle opere pubbliche.

Semplificazioni in materia edilizia privata

La parte più ampia del decreto interviene sulla disciplina edilizia privata per introdurre o rafforzare strumenti di semplificazione. Tra le misure principali vi sono il silenzio-assenso per il permesso di costruire, l’estensione della SCIA, la disciplina della cessione di cubatura, l’assorbimento di alcuni obblighi di comunicazione da parte della registrazione dei contratti immobiliari, la sostituzione della relazione acustica con autocertificazione del tecnico in specifici casi, la pubblicazione online degli elaborati tecnici urbanistici e la disciplina sulla VAS per gli strumenti attuativi.

Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire prevede:

  • presentazione della domanda allo sportello unico con titolo di legittimazione, elaborati progettuali e asseverazione tecnica;
  • comunicazione del responsabile del procedimento entro 10 giorni;
  • istruttoria entro 60 giorni, con possibilità di richiesta di modifiche di modesta entità o di integrazioni documentali una sola volta;
  • provvedimento finale entro 30 giorni dalla proposta, elevati a 40 in presenza di preavviso di rigetto;
  • raddoppio dei termini per comuni con oltre 100.000 abitanti o per progetti particolarmente complessi.

Decorso inutilmente il termine, si forma il silenzio-assenso, salvo vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali operano regole speciali con possibili casi di silenzio-rifiuto. È inoltre prevista la sanzione penale da uno a tre anni per false dichiarazioni o asseverazioni rese nella procedura, con segnalazione all’ordine professionale competente.

Regime SCIA, DIA e vincoli

La disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività è estesa alla materia edilizia, con alcune precisazioni interpretative. Per la SCIA edilizia il termine ordinario di 60 giorni per i controlli è ridotto a 30 giorni. Restano ferme la vigilanza urbanistico-edilizia e le relative responsabilità e sanzioni previste dal testo unico edilizia e dalle leggi regionali.

La norma chiarisce inoltre che:

  • la disciplina dell’articolo 19 della legge n. 241/1990 si applica alle denunce di inizio attività edilizia, salvo i casi in cui esse siano alternative o sostitutive del permesso di costruire;
  • le leggi regionali che abbiano ampliato l’ambito applicativo di specifiche disposizioni del testo unico edilizia non sono sostituite dalla disciplina generale;
  • in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta delle amministrazioni competenti.

Diritti edificatori, immobili e trasparenza catastale

Per la circolazione dei diritti edificatori è prevista la trascrizione dei contratti che li trasferiscono, costituiscono o modificano. In materia immobiliare, la registrazione dei contratti di trasferimento assorbe alcuni precedenti obblighi di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.

La legge interviene anche sulla pubblicità e sul riutilizzo dei dati catastali e ipotecari:

  • è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali;
  • i documenti, dati e informazioni possono essere riutilizzati per fini commerciali o non commerciali, nel rispetto della normativa privacy;
  • l’Agenzia del territorio può fornire tali dati in formato elaborabile sulla base di convenzioni;
  • sono abrogate alcune previgenti disposizioni tariffarie e la nuova disciplina è efficace dal 1° settembre 2011.

Riqualificazione urbana e piani attuativi

È prevista una legge-quadro nazionale per la riqualificazione incentivata delle aree urbane, con possibilità di termini fissi per eventuali norme regionali. Inoltre, gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS non sono nuovamente assoggettati a VAS o verifica di assoggettabilità quando non introducano varianti e quando il piano sovraordinato abbia già definito gli elementi essenziali dell’assetto urbanistico e delle condizioni di sostenibilità ambientale.

Quando lo strumento attuativo comporta variante, la VAS e la verifica restano limitate agli aspetti non già valutati. I procedimenti di VAS e di verifica sono ricompresi nel procedimento di adozione e approvazione del piano o della variante.

È inoltre previsto, per i piani particolareggiati decaduti, che dopo due anni dal termine di esecuzione, nell’interesse dell’Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il Comune possa accogliere proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, anche indipendentemente dalla parte restante del comparto, nei limiti indicati dalla norma.

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