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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07010/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo ottenuto dall'agente della riscossione, sostenendo di aver scoperto solo in quel momento l'esistenza di ruoli e cartelle a lui riferiti, relativi ad imposte e sanzioni per più annualità. Ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle, né degli avvisi di accertamento o di altri atti prodromici, e ha contestato anche la regolarità della notifica via PEC, la mancanza di un dettaglio analitico degli interessi e delle aliquote, la pretesa carenza di potere del sottoscrittore degli atti, nonché la decadenza e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. In cassazione ha articolato sette motivi, tutti diretti a contestare la ritenuta validità/notificabilità degli atti presupposti e l'asserita illegittimità delle iscrizioni a ruolo e delle cartelle, oltre che l'omessa pronuncia della CTR sulle sue eccezioni.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi perché sovrapponibili e proposti contro la medesima sentenza. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 18002/2023 e improcedibile quello n. 18016/2023. La decisione si fonda sulla mancata censura di una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: la CTR aveva affermato, da un lato, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo i casi tassativi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e, dall'altro, che le cartelle e gli avvisi risultavano regolarmente notificati oppure non ancora notificati per sospensione legale dei termini. Secondo la Corte, i motivi di ricorso non hanno colpito il nucleo decisionale e, comunque, non hanno censurato entrambe le rationes autonomamente idonee a sorreggere la pronuncia. Conseguentemente, il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile senza spese, il secondo improcedibile con condanna alle spese del relativo giudizio e con atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il decisum, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inammissibile per il consolidarsi del giudicato interno su quella motivazione.
  • L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla disciplina sopravvenuta.
  • La novella introdotta dal d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, si applica ai processi pendenti perché non elimina la tutela giurisdizionale, ma la specifica delimitando l'interesse ad agire immediato contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.
  • In sede di legittimità, la persistenza dell'interesse all'impugnazione può essere verificata anche mediante documentazione sopravvenuta depositata nei limiti consentiti, ma resta a carico di chi ricorre allegare e dimostrare i presupposti tassativi che legittimano l'azione.
  • Le doglianze sulla notifica delle cartelle, sulla validità degli atti presupposti, sulla prescrizione o decadenza non possono superare una declaratoria di inammissibilità se non colpiscono la ratio processuale che esclude l'accesso al merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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