Cassazione Civile, Ordinanza n. 07010/2025 del 16/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo ottenuto dall'agente della riscossione, sostenendo di aver scoperto solo in quel momento l'esistenza di ruoli e cartelle a lui riferiti, relativi ad imposte e sanzioni per più annualità. Ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle, né degli avvisi di accertamento o di altri atti prodromici, e ha contestato anche la regolarità della notifica via PEC, la mancanza di un dettaglio analitico degli interessi e delle aliquote, la pretesa carenza di potere del sottoscrittore degli atti, nonché la decadenza e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. In cassazione ha articolato sette motivi, tutti diretti a contestare la ritenuta validità/notificabilità degli atti presupposti e l'asserita illegittimità delle iscrizioni a ruolo e delle cartelle, oltre che l'omessa pronuncia della CTR sulle sue eccezioni.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché sovrapponibili e proposti contro la medesima sentenza. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 18002/2023 e improcedibile quello n. 18016/2023. La decisione si fonda sulla mancata censura di una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: la CTR aveva affermato, da un lato, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo i casi tassativi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e, dall'altro, che le cartelle e gli avvisi risultavano regolarmente notificati oppure non ancora notificati per sospensione legale dei termini. Secondo la Corte, i motivi di ricorso non hanno colpito il nucleo decisionale e, comunque, non hanno censurato entrambe le rationes autonomamente idonee a sorreggere la pronuncia. Conseguentemente, il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile senza spese, il secondo improcedibile con condanna alle spese del relativo giudizio e con atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
richiamato come parametro degli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario; l'estratto di ruolo non vi è incluso in via generale.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo nei casi tassativi indicati dalla norma.
ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, rilevante come jus superveniens.
norma di conversione che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 e che la Corte richiama quale base della disciplina sopravvenuta.
legge di conversione che ha reso applicabile la novella introdotta dal d.l. n. 146/2021.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza o del procedimento e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.
richiamato dal ricorrente in relazione alla perfezione della notifica/comunicazione degli atti.
richiamato sul riparto dell'onere della prova in ordine alla notificazione degli atti tributari.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 46/1999
richiamato nei motivi sulla disciplina dei ruoli e della riscossione.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 193/2001
richiamato nei motivi sulla riscossione tramite agente della riscossione.
art. 38, comma 4, lett. b), d.l. n. 78/2010
richiamato nei motivi sulla disciplina della riscossione e delle notifiche.
richiamato nei motivi quale norma sulla nullità degli atti processuali e sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo.
invocato per la necessità di motivazione e di indicazione del conteggio degli interessi e delle aliquote negli atti tributari.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
richiamato nel motivo relativo alle sanzioni e alla loro legittimità.
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
invocato dal ricorrente in tema di sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
art. 54-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo sulla decadenza dall'emissione/notifica degli atti tributari.
art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo sulla decadenza dall'emissione/notifica degli atti tributari.
art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo sulla decadenza dall'emissione/notifica degli atti tributari.
richiamato dal ricorrente, ma nel testo appare verosimilmente invocato per la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo.
richiamato per il deposito in cassazione di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il decisum, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inammissibile per il consolidarsi del giudicato interno su quella motivazione.
- L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla disciplina sopravvenuta.
- La novella introdotta dal d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, si applica ai processi pendenti perché non elimina la tutela giurisdizionale, ma la specifica delimitando l'interesse ad agire immediato contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.
- In sede di legittimità, la persistenza dell'interesse all'impugnazione può essere verificata anche mediante documentazione sopravvenuta depositata nei limiti consentiti, ma resta a carico di chi ricorre allegare e dimostrare i presupposti tassativi che legittimano l'azione.
- Le doglianze sulla notifica delle cartelle, sulla validità degli atti presupposti, sulla prescrizione o decadenza non possono superare una declaratoria di inammissibilità se non colpiscono la ratio processuale che esclude l'accesso al merito della controversia.
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