Cassazione Civile, Ordinanza n. 06971/2025 del 16/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino bangladese aveva chiesto la protezione internazionale, deducendo di aver svolto attività politica per il partito BNP sin dal 2002, di essere stato eletto presidente di una sezione giovanile locale nel 2005 e di essere poi stato aggredito e minacciato da esponenti di partiti avversari dopo il cambio di governo del 2006. Sosteneva di essersi nascosto, di essersi spostato a Dacca e di essere poi giunto in Italia nel 2010 tramite ingresso regolare nell'ambito della procedura flussi. Temendo, in caso di rimpatrio, di essere ucciso o incarcerato, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda escludendo: a) la protezione speciale, per mancanza di prova di un adeguato radicamento sociale e lavorativo in Italia; b) la protezione sussidiaria, ritenendo non credibile il racconto e comunque insussistente, in Bangladesh e nella zona di provenienza, una situazione di conflitto armato o di violenza indiscriminata. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: con il primo si denunciava violazione delle norme sull'istruttoria e sull'obbligo di cooperazione officiosa del giudice, oltre che dei criteri legali di valutazione della credibilità, assumendo che il Tribunale non avesse adeguatamente approfondito la situazione del Paese d'origine e il racconto del richiedente; con il secondo si deduceva violazione della disciplina sulla protezione speciale, lamentando l'omessa valutazione della lunga permanenza in Italia, dell'integrazione sociale e lavorativa, della comparazione tra la vita in Italia e quella nel Paese d'origine e della tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito avesse puntualmente esaminato le dichiarazioni del richiedente e motivato la non credibilità per genericità e contraddizioni, adempiendo inoltre al dovere di cooperazione istruttoria mediante consultazione di fonti internazionali specificamente indicate. Ha invece accolto il secondo motivo, reputando carente la motivazione sul diniego della protezione speciale: il Tribunale non aveva svolto una valutazione complessiva e comparativa della situazione personale del richiedente, omettendo di considerare la lunga presenza in Italia dal 2010, il precedente ingresso regolare, l'eventuale pregresso inserimento sociale, le ragioni dell'interruzione del lavoro, il comportamento durante i periodi di difficoltà e il raffronto con la situazione familiare nel Paese d'origine. Di conseguenza, la Corte ha cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura in cassazione viene prospettata come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
d.lgs. n. 251/2007, art. 3, commi 3 e 5
La valutazione di credibilità del richiedente deve essere effettuata secondo criteri legali tipizzati e non in base a mera opinione soggettiva del giudice.
d.lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. b)
Invocato dal ricorrente come parametro della protezione sussidiaria; la Corte non accoglie la censura per genericità del racconto e adeguata istruttoria del giudice di merito.
d.lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c)
La protezione sussidiaria presuppone una minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato; il giudice deve verificare se il livello di intensità del conflitto esponga il civile al rischio per il solo fatto di trovarsi nel luogo.
d.lgs. n. 25/2008, art. 8, commi 2 e 3
Il giudice deve cooperare nell'accertamento dei fatti e acquisire informazioni aggiornate e pertinenti sul Paese di origine.
d.lgs. n. 25/2008, art. 27, comma 1-bis
Richiamato quale norma che si coordina con l'obbligo di esame e di cooperazione istruttoria nella protezione internazionale.
d.l. n. 13/2017, art. 35-bis, comma 9
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione ai doveri istruttori del giudice nel procedimento di protezione internazionale.
d.lgs. n. 286/1998, art. 19, commi 1 e 1.1
Richiamato come base normativa della protezione speciale nella formulazione applicabile ratione temporis.
d.lgs. n. 286/1998, art. 32, comma 3
Richiamato in relazione alla protezione speciale e alla possibile conversione o rilascio del titolo nei casi previsti.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare impone un giudizio comparativo tra la condizione del richiedente in Italia e quella presumibile in caso di rimpatrio.
art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003
Indicato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In materia di protezione internazionale, la valutazione di credibilità del racconto del richiedente è vincolata ai criteri legali e non può risolversi in una mera impressione soggettiva del giudice; tuttavia, quando la narrazione sia intrinsecamente generica o contraddittoria, non sorge un obbligo di ulteriore approfondimento istruttorio officioso se manca una base fattuale individuale attendibile.
- L'obbligo di cooperazione istruttoria del giudice comporta l'acquisizione e l'esplicita indicazione di fonti aggiornate sul Paese di origine, ma tale dovere opera efficacemente solo rispetto a una vicenda personale sufficientemente specifica e credibile.
- La protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), richiede la verifica della presenza di un conflitto armato e del livello di violenza indiscriminata tale da esporre il civile a rischio grave per il solo fatto della presenza sul territorio; in difetto di tale intensità, il requisito non è integrato.
- Ai fini della protezione speciale, il giudice deve compiere una valutazione complessiva e comparativa della posizione individuale dello straniero, considerando durata e qualità della permanenza in Italia, integrazione sociale e lavorativa, precedenti legami nel Paese d'origine e conseguenze del rimpatrio sulla vita privata e familiare.
- Un diniego di protezione speciale è motivato solo se il giudice dà conto, in modo non apodittico, degli elementi di fatto rilevanti per misurare il radicamento in Italia e la vulnerabilità in caso di rientro; l'omissione di tali aspetti decisivi integra vizio di motivazione censurabile in cassazione.
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