Cassazione Civile, Ordinanza n. 06969/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario e conduttore)
La controversia
Due proprietari di un immobile contiguo a quello altrui hanno convenuto il proprietario del fondo vicino e il conduttore che vi esercitava un'attività di pizzeria-rosticceria, lamentando che la canna fumaria installata sul fabbricato confinante fosse posta a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa applicabile. Chiedevano l'accertamento dell'illegittimità dell'installazione, la rimozione o comunque il distanziamento della canna fumaria e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo applicabile la disciplina regolamentare sulle distanze; la corte d'appello, invece, ha ritenuto applicabile l'art. 890 c.c. in assenza di regolamenti locali e, sulla base della consulenza tecnica, ha escluso la presunzione di pericolosità, respingendo le domande degli attori. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 890 c.c. per avere la corte d'appello escluso l'applicazione della normativa speciale di cui al d.P.R. n. 1391/1970 e al d.lgs. n. 152/2006; 2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancata motivazione sulla domanda risarcitoria; 3) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla condanna alle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il d.P.R. n. 1391/1970, richiamato dai ricorrenti, si applica agli impianti termici solo nei casi previsti dalla legge istitutiva e, nel caso concreto, l'impianto era ubicato in un comune con popolazione inferiore a 70.000 abitanti e non era stata dedotta la presenza di peculiari condizioni sfavorevoli all'inquinamento atmosferico; pertanto correttamente la corte territoriale ha applicato l'art. 890 c.c. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato come censura di motivazione insufficiente sotto la veste dell'omesso esame di un fatto storico, e comunque non confrontato con la ratio decidendi, poiché la domanda risarcitoria era stata ritenuta inammissibile in appello per difetto di specifiche ragioni di censura e comunque non poteva che essere respinta una volta respinta la domanda principale. Infine ha rigettato il terzo motivo, ritenendo che la condanna alle spese della consulenza tecnica d'ufficio fosse coerente con l'esito della lite e che l'eventuale inciso difforme nella motivazione fosse un mero refuso materiale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, e sono stati inoltre gravati dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
In mancanza di regolamenti locali applicabili, chi vuole fabbricare forni e camini deve rispettare le distanze necessarie a preservare i fondi vicini da danni alla solidità, salubrità e sicurezza; la norma opera come disciplina suppletiva rispetto a regolamenti settoriali non applicabili al caso concreto.
d.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391
È regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, e si applica agli impianti termici solo nei comuni indicati dalla legge o in quelli con particolari caratteristiche sfavorevoli all'inquinamento atmosferico; nel caso concreto non ricorrevano tali presupposti.
legge 13 luglio 1966, n. 615
La Corte la richiama come fonte che delimita l'ambito applicativo del regolamento esecutivo in materia di impianti termici e inquinamento atmosferico.
Richiamato dai ricorrenti come disciplina speciale, ma non ritenuto applicabile dalla Corte al caso in esame.
Il motivo di ricorso per cassazione può riguardare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più deducibile la mera insufficienza della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La disciplina speciale sulle distanze per camini e impianti termici è applicabile solo entro il perimetro soggettivo e territoriale previsto dalla fonte regolamentare; fuori da tale ambito torna a operare la disciplina generale dell'art. 890 c.c. come norma suppletiva.
- Per superare la presunzione di pericolosità di cui all'art. 890 c.c. è decisiva la verifica in fatto, anche mediante consulenza tecnica, delle concrete condizioni di distanza e di incidenza pregiudizievole sui fondi vicini.
- Nel ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve investire l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non una mera insufficienza o carenza argomentativa della motivazione.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non coglie la reale ragione del decisum è inammissibile.
- La condanna alle spese segue la soccombenza e le spese della consulenza tecnica d'ufficio possono essere poste a carico della parte soccombente in coerenza con l'esito complessivo della lite.
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