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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06973/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dai proprietari di un terreno confinante per far accertare la violazione delle distanze legali nella costruzione di un fabbricato eretto sull’area limitrofa e per ottenere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento del danno. Il convenuto sosteneva che il confine reale tra i fondi coincidesse con quello risultante dalle mappe catastali e che, rispetto a tale confine, la costruzione rispettasse la distanza prescritta. Il Tribunale ha accolto la domanda, valorizzando il confine individuato da un muretto a secco. In appello la decisione è stata confermata. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che il giudice avrebbe accertato preliminarmente il confine senza specifica domanda; 2) violazione dell’art. 950 c.c., per avere il giudice privilegiato il muretto a secco e non i titoli di acquisto e le mappe catastali; 3) omesso esame di un fatto decisivo, vizio di motivazione e violazione dell’art. 111 Cost., censurando la motivazione della sentenza d’appello sulla individuazione del confine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e, comunque, infondato perché, a fronte della contestazione del diritto sulla porzione di terreno rilevante ai fini delle distanze, il giudice di merito poteva e doveva risolvere in via preliminare la questione del confine. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che nel regolamento di confini ogni mezzo di prova è ammesso e che le mappe catastali hanno valore residuale, sicché il giudice poteva attribuire prevalenza a segni materiali di demarcazione stabili e riconosciuti dalle parti, nonché considerare anche i titoli prodotti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo nella parte relativa all’art. 360, n. 5, c.p.c. per la disciplina della doppia conforme, non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; ha inoltre rilevato che non è più censurabile in cassazione il mero vizio di motivazione se non nei limiti del minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    La censura di ultrapetizione è inammissibile se non viene specificamente riportato e confrontato il motivo di gravame; inoltre, quando la violazione delle distanze dipende dalla previa individuazione del confine contestato, il giudice può affrontare tale questione in via preliminare.

  • art. 950 c.c.

    Nel giudizio di regolamento di confini ogni mezzo di prova è ammesso; le mappe catastali hanno carattere sussidiario e residuale, utilizzabile in mancanza di altri elementi. Il giudice può quindi valorizzare segni materiali di confine stabili e altri titoli o elementi probatori rilevanti.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nel caso di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti stretti del controllo sul "minimo costituzionale".

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 111 Cost.

    Il richiamo al giusto processo non consente di trasformare in sede di legittimità una critica alla motivazione in un nuovo giudizio sul merito del fatto, fuori dai limiti del sindacato consentito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L’ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo alle distanze legali tra costruzioni, se il diritto fatto valere dipende dalla localizzazione del confine tra i fondi e tale confine è contestato, il giudice deve affrontare preliminarmente la questione confinaria.
  • Nel regolamento di confini ex art. 950 c.c. il giudice dispone di ampia libertà nella valutazione delle prove; le mappe catastali hanno funzione meramente sussidiaria e non prevalgono su altri elementi di accertamento, come segni materiali di demarcazione stabili e riconoscibili.
  • La deduzione di ultrapetizione in cassazione richiede specificità: occorre confrontarsi puntualmente con il motivo di appello rilevante e dimostrare in che modo il giudice si sia pronunciato oltre la domanda.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentita una censura generale della motivazione: il controllo di legittimità resta confinato all’omesso esame di un fatto decisivo o al deficit motivazionale al livello del minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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