Cassazione Civile, Ordinanza n. 06960/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una struttura sanitaria privata accreditata nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale per ottenere Euro 106.973,54 quale corrispettivo di prestazioni di biologia molecolare e genetica rese nel 2010, asseritamente rientranti nella lettera R del nomenclatore tariffario. La struttura sosteneva che, in base a un decreto assessoriale regionale, il budget per tali prestazioni dovesse essere concordato in aggiunta a quello ordinario e che l'azienda non avesse riconosciuto il budget aggiuntivo pur in presenza dei presupposti. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano rigettato la domanda, rilevando in appello che il contratto di negoziazione del budget per il 2010 non prevedeva somme aggiuntive e che non era stato prodotto un apposito accordo. In cassazione la struttura ha dedotto: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 14 del decreto assessoriale 7 novembre 2002, come integrato nel 2004, sostenendo che l'assegnazione del budget aggiuntivo dovesse avvenire con atto separato e che la corte avesse erroneamente ritenuto necessario inserirlo nella negoziazione del 2010, anche in ragione di un'affidamento ingenerato dalla condotta del direttore generale; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento. L'azienda sanitaria, con ricorso incidentale condizionato, ha sostenuto che la disciplina invocata non si applicasse agli anni successivi al triennio 2005-2007 e ha anche censurato la regolamentazione delle spese di appello, disposta con generico richiamo all'equità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della struttura sanitaria. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché investiva l'interpretazione di un decreto assessoriale regionale che, essendo atto amministrativo non normativo e non fonte di legge, non può essere censurato in cassazione come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.; l'interpretazione di tale atto è attività riservata al giudice di merito e sarebbe eventualmente sindacabile solo nei limiti propri dell'interpretazione contrattuale o del vizio motivazionale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la dedotta domanda di ingiustificato arricchimento era stata prospettata in comparsa conclusionale in appello senza specificare se e quando fosse stata ritualmente introdotta in primo grado; inoltre la comparsa conclusionale non può contenere domande nuove, sicché non era configurabile il vizio di omessa pronuncia. Il primo motivo del ricorso incidentale, subordinato all'accoglimento del principale, è stato assorbito. È stato invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale sulle spese: poiché il giudizio era stato introdotto nel 2014, si applicava l'art. 92 c.p.c. nel testo successivo alla l. 69/2009, che consente la compensazione solo per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate; il generico richiamo a ragioni di equità è stato giudicato insufficiente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per la sola regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 del decreto assessoriale 7 novembre 2002
Disposizione regionale richiamata dalla struttura per sostenere la spettanza di un budget aggiuntivo per le prestazioni specialistiche di biologia molecolare e genetica; la Corte precisa che si tratta di atto amministrativo non normativo, la cui interpretazione è riservata al merito e non è deducibile come violazione di legge in cassazione.
art. 1 del decreto assessoriale 29 luglio 2004
Norma integrativa richiamata a sostegno della pretesa di budget aggiuntivo; trattata come parte del medesimo atto amministrativo non normativo.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione dedotta è ritenuta inammissibile quando riguarda un atto amministrativo non normativo anziché una norma di legge.
Le regole ermeneutiche contrattuali sono richiamate come criterio applicabile, in quanto compatibile, all'interpretazione degli atti amministrativi non normativi.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sull'interpretazione dell'atto amministrativo non normativo può residuare solo nei limiti del vizio motivazionale ancora deducibile.
La nullità per omessa pronuncia presuppone una domanda ritualmente e tempestivamente proposta; non è configurabile per una domanda nuova o non specificamente documentata come già introdotta in primo grado.
"gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione"
Nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate; il generico richiamo all'equità è insufficiente.
È il criterio generale della soccombenza rispetto al quale la compensazione rappresenta un'eccezione da motivare specificamente.
Richiamato nel ricorso incidentale sulle spese, senza autonoma statuizione nel merito sul punto.
art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Richiamato nel ricorso incidentale quale base normativa del sistema sanitario e della disciplina delle prestazioni accreditate.
Invocato nel ricorso incidentale per l'interpretazione della disciplina regionale e dei decreti assessoriali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato.
art. 111 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione e corretto esercizio del potere di compensazione delle spese.
Richiamati nel ricorso incidentale tra le norme asseritamente violate in tema di decisione sulle spese e valutazione delle risultanze processuali.
artt. 132 e 156, secondo comma, c.p.c.
Richiamati nel ricorso incidentale quale base della censura di nullità della motivazione/provvedimento sulle spese.
Richiamato nel ricorso incidentale senza che la Corte se ne occupi nel merito, essendo il motivo assorbito o comunque non accolto.
Richiamato nel ricorso incidentale ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto amministrativo regionale non normativo che disciplina il contenuto di rapporti convenzionali con strutture accreditate non integra, di regola, un errore di diritto censurabile in cassazione come violazione di legge; il relativo apprezzamento appartiene al giudice di merito.
- Quando la censura investe l'interpretazione di un atto amministrativo non normativo, il sindacato di legittimità può operare solo nei limiti della violazione delle regole ermeneutiche applicabili in via analogica ai contratti o del vizio motivazionale nei ristretti limiti ancora consentiti.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede che la domanda asseritamente non esaminata risulti ritualmente e tempestivamente introdotta nel processo; una domanda formulata per la prima volta in comparsa conclusionale non impone al giudice alcun obbligo di decisione.
- Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ai giudizi introdotti dopo la l. 69/2009 e prima della riforma del 2014, la compensazione delle spese è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; formule generiche come il mero richiamo all'equità sono insufficienti.
- La comparsa conclusionale ha funzione meramente illustrativa delle domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non può essere utilizzata per introdurre domande nuove o questioni fondate su fatti diversi da quelli tempestivamente allegati.
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