Cassazione Civile, Ordinanza n. 06972/2025 del 16/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2009, contestando a un contribuente la mancata dichiarazione di una plusvalenza realizzata con la cessione di due terreni edificabili e chiedendo la maggiore imposta. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla CTP, ottenendone l’annullamento; la CTR aveva confermato la decisione. L’Ufficio aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 TUIR, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse escluso erroneamente la plusvalenza tassabile nonostante gli elementi fattuali indicativi della edificabilità di fatto del terreno; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR valutato una scrittura privata del 9 luglio 2005 tra il contribuente e la Provincia di Reggio Emilia; 3) motivazione apparente e illogica, con dedotta violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992. Nel corso del giudizio di legittimità è tuttavia emerso che l’avviso di accertamento era stato definito agevolmente ai sensi della l. n. 197/2022, con comunicazione di regolarità della procedura da parte dell’Ufficio; la difesa erariale ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e il contribuente ha aderito.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata dell’atto impositivo, richiamando l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, quale indice della regolare definizione della lite nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e seguenti, l. n. 197/2022. In mancanza della documentazione completa del condono, ma sulla base delle risultanze acquisite e delle memorie delle parti, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato come norma sostanziale sulla tassazione della plusvalenza, ma non esaminato nel merito per sopravvenuta definizione della lite.
Richiamato come disposizione sulla determinazione della plusvalenza da cessione di terreni; la questione non è stata decisa nel merito per estinzione del giudizio.
Censurato dall’Ufficio in relazione al riparto dell’onere della prova sulla plusvalenza; non vi è decisione di merito per effetto della cessazione della materia del contendere.
Richiamato per le presunzioni semplici poste a base dell’accertamento, ma senza esame nel merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Norma invocata per omesso esame di un fatto decisivo.
Norma richiamata nel terzo motivo per dedotta motivazione apparente o illogica della sentenza tributaria.
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
Richiamato come base normativa dell’elenco delle controversie definibili e come indice della regolare definizione agevolata della lite.
art. 1, commi 186 e segg., l. n. 197 del 2022
Disposizione sulla definizione agevolata delle controversie, ritenuta applicabile al caso e idonea a determinare l’estinzione del giudizio.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, sia per la natura eccezionale della misura sia perché la ricorrente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo per il collegamento con l’ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando risulta provata o comunque accertata una definizione agevolata della controversia tributaria sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità, la Corte può dichiarare l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere, senza scrutinare i motivi di ricorso nel merito.
- L’inserimento della controversia nell’elenco delle liti trasmesso dall’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della disciplina di definizione agevolata, può costituire elemento idoneo a documentare la regolare chiusura della lite anche in assenza della produzione integrale della documentazione del condono.
- Nel giudizio tributario estinto per definizione agevolata, le spese restano regolate dall’art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992, e non si applica l’ulteriore contributo unificato nei casi in cui la ricorrente sia un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
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