Cassazione Civile, Ordinanza n. 22596/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandante)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso tra un soggetto operante per la SIAE e la medesima società, nel quale il primo chiedeva, da un lato, la restituzione di quanto versato all'INPS a titolo di contributi previdenziali come lavoratore autonomo, sostenendo che il rapporto dovesse essere qualificato come collaborazione coordinata e continuativa e che la domanda restitutoria/risarcitoria fosse stata erroneamente respinta; dall'altro lato, chiedeva l'illegittimità della revoca del mandato e il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva invece ritenuto il rapporto di natura autonoma, valorizzando l'organizzazione propria del ricorrente, il compenso provvigionale, la partita IVA e la rivalsa del 4%, e aveva ritenuto sussistente la giusta causa di revoca per una condotta complessiva di insufficiente collaborazione, trattenimento di somme dovute alla SIAE, eccesso di zelo e iniziative non autorizzate nelle verifiche e nelle denunce per violazioni del diritto d'autore. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi: (1) violazione di norme processuali e sostanziali sulla qualificazione del rapporto e sul giudicato/non contestazione; (2) omessa motivazione sulla dedotta finalità ritorsiva e antisindacale della revoca; (3)-(6) censure su accertamenti di fatto relativi a indebita appropriazione di somme, denunce penali, verifiche documentali e accuse di minacce/linguaggio incontinente; (7) violazione delle norme sul mandato, sostenendo l'applicabilità dell'art. 1723 c.c. e l'assenza di giusta causa; (8) contestazione della liquidazione delle spese per asserita indeterminatezza del valore della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la violazione del giudicato interno e confermando la corretta qualificazione del rapporto come lavoro autonomo, in base agli indici fattuali accertati dai giudici di merito; ha dichiarato inammissibili il secondo motivo per difetto di decisività e i motivi terzo, quarto, quinto e sesto perché promiscui, nuovi e diretti a una rivalutazione del merito, rilevando altresì la doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile anche il settimo motivo nella parte nuova e comunque infondato nel merito, poiché la revoca del mandato era stata sorretta da giusta causa; quanto all'ottavo motivo, lo ha respinto, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c., e confermando la legittimità della liquidazione delle spese nello scaglione del valore indeterminabile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla domanda di restituzione delle somme versate all'INPS, poi ritenuta infondata per la qualificazione del rapporto e per l'assetto soggettivo della pretesa restitutoria
usato come parametro decisivo per distinguere tra lavoro autonomo abituale e collaborazione coordinata e continuativa; il rapporto è stato ricondotto al comma 1 e non al comma 2, lett. a)/c-bis
invocato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della qualificazione previdenziale del rapporto
richiamato per il principio di non contestazione e per le censure di merito, ma ritenuto non idoneo a scalfire l'accertamento della Corte territoriale
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedotti vizi motivazionali; la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficientemente congrua
richiamato nel primo motivo, senza incidenza decisiva sulla soluzione
invocato in tema di giudicato interno; la Corte esclude la sua violazione
richiamato nel primo motivo, senza fondare l'accoglimento
art. 2, comma 26 e ss., L. 335/1995
richiamato per la disciplina della gestione separata e dei relativi obblighi contributivi
invocato per la prova presuntiva della qualificazione del rapporto, ma non ritenuto dirimente
richiamato in relazione al giudicato interno, escluso dalla Corte
richiamato con riferimento alla presunzione di rinuncia alle domande/eccezioni non riproposte
art. 49, comma 2, lett. a), TUIR
norma evocata come parametro della collaborazione coordinata e continuativa, escluso in concreto per difetto dei relativi requisiti
art. 49, comma 2, lett. c-bis), TUIR
richiamato nella versione successiva alle modifiche della L. 342/2000, ma ritenuto non applicabile al rapporto accertato
ritenuto applicabile alla revoca del mandato per giusta causa; la Corte conferma la legittimità del recesso in tronco
invocato dal ricorrente per sostenere che il mandato fosse anche nell'interesse di terzi; la censura è dichiarata nuova/inammissibile e comunque superata dalla giusta causa di revoca
richiamato per il procedimento camerale e la memoria depositata
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità, in particolare sui vizi motivazionali e di fatto
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il c.d. minimo costituzionale della motivazione
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012 conv. in L. 134/2012
richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e la riduzione del controllo sulla motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato anche in relazione alla nullità per motivazione mancante/apparente/perplessa
art. 1, comma 212, L. 662/1996
richiamato per la rivalsa INPS del 4% nei rapporti di lavoro autonomo
richiamato per individuare il debitore sostanziale dei contributi nella collaborazione coordinata e continuativa
d.m. 2 maggio 1996 del Ministero del Lavoro
richiamato insieme alla L. 335/1995 sulla contribuzione nella gestione separata
richiamato dal ricorrente per l'intempestività degli addebiti, ma ritenuto non applicabile al rapporto di agenzia/mandato in esame
richiamato più volte per la gravità dell'inadempimento e per la valutazione della giusta causa
non citato nel testo fornito
richiamato dal ricorrente nei motivi sulle somme trattenute, senza esito favorevole
richiamato per il preteso diritto del mandatario di soddisfarsi sui crediti pecuniari; la Corte precisa che non legittima la trattenuta unilaterale di somme incassate in violazione del contratto
utilizzato dalla Corte per ribadire la rilevanza della gravità complessiva dell'inadempimento ai fini della revoca
richiamato per analogia in tema di giusta causa di recesso, applicabile anche al contratto di agenzia/mandato secondo la giurisprudenza richiamata
richiamato nel quinto motivo, senza rilievo decisivo
richiamato nel quinto motivo in tema di correttezza nell'esecuzione del rapporto
richiamato nel quinto motivo in tema di buona fede nell'esecuzione del rapporto
richiamato nel quinto motivo con riferimento alle verifiche documentali, senza accoglimento
art. 52 d.P.R. 663/1972
richiamato nel quinto motivo, senza incidenza sulla decisione
art. 74-quater, comma 6, d.P.R. 663/1972
richiamato nel quinto motivo, senza rilievo decisivo
richiamato nel quinto motivo, senza incidenza sulla decisione
art. 12, commi 1 e 2, L. 212/2000
richiamato nel quinto motivo, senza rilievo decisivo
richiamato in relazione alle denunce e ai profili penalistici, non ritenuti decisivi
richiamato nei motivi sulle prove/confessioni, senza accoglimento
richiamato nei motivi sulle prove/confessioni, senza accoglimento
richiamato nei motivi di ricorso sulle dichiarazioni/confessione, senza esito favorevole
richiamato nei motivi di ricorso sulle dichiarazioni/confessione, senza esito favorevole
richiamato nel quarto motivo in tema di diritto d'autore e denunce penali
richiamato nel quarto motivo, senza che la Corte vi ricolleghi effetti decisivi
utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata sulla liquidazione delle spese, confermandone però il dispositivo
richiamato nel motivo sulle spese per la determinazione del valore della causa
richiamato nel motivo sulle spese per la determinazione del valore della causa
richiamato per i parametri di liquidazione delle spese
richiamato per i parametri di liquidazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato in connessione all'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel sindacato di legittimità, la qualificazione di un rapporto di collaborazione ai fini previdenziali va desunta dagli elementi fattuali accertati dal giudice di merito; è incensurabile in cassazione la ricostruzione fattuale se la motivazione supera il minimo costituzionale e non ricorre l'omesso esame di un fatto decisivo.
- Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa, rilevano i requisiti normativi del TUIR e della disciplina previdenziale: il lavoro autonomo abituale con organizzazione propria e compenso variabile resta distinto dalla co.co.co., che presuppone continuità unitaria, assenza di mezzi organizzati e retribuzione periodica prestabilita.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non la qualificazione giuridica del rapporto; non può quindi essere invocato per vincolare il giudice sulla sussunzione giuridica della fattispecie.
- La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per evitare la presunzione di rinuncia alle eccezioni non accolte, potendo limitarsi a riproporle; tale regola vale invece diversamente per la parte parzialmente soccombente.
- Nel rapporto di agenzia/mandato, la giusta causa di revoca o recesso va valutata tenendo conto dell'intensità del vincolo fiduciario e dell'autonomia dell'agente/mandatario: possono integrare giusta causa anche condotte complessivamente meno gravi rispetto al lavoro subordinato, se incidono in modo serio sul rapporto fiduciario e sull'equilibrio contrattuale.
- Il mandatario non può trattenere unilateralmente somme incassate o autotutelarsi in violazione delle modalità di pagamento previste dal contratto, neppure invocando astrattamente il diritto di prelazione o di soddisfazione sui propri crediti, se il trattenimento contrasta con le regole pattuite e con la struttura del rapporto.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove o a contrapporre una diversa lettura dei fatti, sotto la veste di violazioni di legge, sono inammissibili in cassazione, specialmente in presenza di doppia conforme.
- Ai fini delle spese di lite, il valore della causa può essere qualificato come indeterminabile anche quando siano domandate somme specifiche con formule di stile del tipo 'o maggiore o minore somma di giustizia'; tuttavia la liquidazione resta sindacabile solo nei limiti della violazione di legge o dell'erronea applicazione dei parametri.
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