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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22464/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere la condanna della società al pagamento di euro 32.333,81 per indennità di missione, spese di viaggio, lavoro notturno, straordinari, permessi non goduti e riposi settimanali asseritamente maturati tra il 2006 e il 2009. Nei giudizi di merito la domanda era stata respinta: la Corte d'appello aveva confermato il diniego dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolta alla Questura per acquisire i fogli di servizio, osservando che la normativa applicabile non imponeva la trasmissione dei turni di servizio alla Questura ma solo la tenuta a disposizione dei documenti per due anni; inoltre aveva ritenuto generiche le prove testimoniali e comunque non provate, o provate in modo lacunoso e contraddittorio, le pretese retributive, specie quanto alla loro entità. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, criticando il rigetto della richiesta di esibizione sia verso il datore di lavoro sia verso la Questura e la ritenuta insufficienza della prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. era prospettato in una fattispecie preclusa dalla doppia conforme e comunque senza rispettare i rigorosi canoni delle Sezioni Unite; ha osservato che il ricorrente non aveva specificamente censurato la motivazione sul diniego dell'esibizione e, soprattutto, che il provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. è discrezionale, residuale e non sindacabile in cassazione quanto alla valutazione di indispensabilità, né sotto il profilo motivazionale. Ha inoltre rilevato che non era stata chiaramente individuata alcuna norma sostanziale violata e che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è uno strumento istruttorio residuale, esperibile solo se la prova non sia acquisibile aliunde e non abbia finalità esplorative; la valutazione sulla sua indispensabilità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La doglianza era inammissibile perché, quanto al n. 5, investiva una doppia conforme e non rispettava i canoni elaborati dalle Sezioni Unite; quanto al n. 3, non individuava con precisione la norma sostanziale asseritamente violata, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione delle prove.

  • art. 348 ter c.p.c.

    È richiamato per evidenziare la preclusione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è una misura istruttoria residuale e non può essere usata in funzione esplorativa; la sua ammissione dipende dalla valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'indispensabilità del documento.
  • Il rigetto dell'istanza di esibizione, quando sorretto da una valutazione di merito sulla non indispensabilità o sulla disponibilità aliunde della prova, non è normalmente sindacabile in cassazione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico la norma di diritto sostanziale o processuale violata; non è sufficiente sollecitare una diversa lettura delle prove o una nuova valutazione del fatto.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è fortemente limitato e, in presenza di doppia conforme, risulta precluso nei casi previsti dalla legge.
  • Le doglianze che attaccano genericamente la valutazione delle prove testimoniali e documentali, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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