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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22493/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di un insegnante che rivendicava il diritto a svolgere e a essere retribuito per 20 ore settimanali di insegnamento, anziché per le 18 ore assegnategli. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda valorizzando la disciplina statale invocata dall'interessato e, in aggiunta, aveva rilevato che nel periodo di causa il rapporto era già contrattualizzato e che l'art. 41 del CCNL Comparto scuola 1995 prevedeva l'orario obbligatorio di insegnamento in 18 ore settimanali, senza distinzione per materia, mentre le eventuali ore ulteriori erano retribuibili solo se attribuite e svolte come ore eccedenti ai sensi dell'art. 70 del medesimo CCNL. Il precedente ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile perché non coglieva tale ratio decidendi. Con il ricorso per revocazione il lavoratore ha dedotto errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non censurata la ratio della decisione d'appello relativa al CCNL, mentre il vero thema decidendum sarebbe stata la lettura del d.m. sulla sperimentazione parziale e non la disciplina collettiva del 1995.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il vizio dedotto non fosse un errore di percezione del fatto, ma al più un errore di interpretazione del contenuto del ricorso per cassazione, quindi un errore di giudizio non emendabile con revocazione. Ha osservato che l'art. 41 del CCNL Comparto scuola 1995 non era specificamente censurato nel ricorso per cassazione e che la questione delle ore eccedenti e della facoltatività della conservazione dell'orario a 20 ore per cattedre sperimentali non era stata adeguatamente devoluta. Per questo il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, perché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è ammissibile solo per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; non consente di censurare errori di valutazione o interpretazione degli atti di parte o della sentenza impugnata, che sono errori di giudizio.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale nella formulazione vigente dopo le modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022.

  • art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022

    La nuova disciplina camerale si applica perché la fissazione della data dell'adunanza è intervenuta dopo il 31/12/2022.

  • art. 41 CCNL Comparto scuola 1995

    Nel periodo contrattualizzato il rapporto di insegnamento era regolato da questa disposizione, che prevedeva l'orario obbligatorio di 18 ore settimanali senza distinzione per materia.

  • art. 70 CCNL Comparto scuola 1995

    Le ore ulteriori rispetto alle 18 potevano essere retribuite solo se attribuite e svolte come ore eccedenti.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti di causa; non è configurabile quando si contesta l'interpretazione data dalla Corte al contenuto di un ricorso o alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere fatta valere con revocazione l'erronea valutazione dell'ampiezza o della specificità dei motivi di ricorso per cassazione, poiché si tratta di un errore di giudizio e non di fatto.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e decisiva, il ricorso per cassazione deve investire specificamente quella ratio; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile e la successiva revocazione non può colmare la mancata censura.
  • Se il rapporto di lavoro è regolato dalla contrattazione collettiva, la domanda relativa a diritti economici o di orario deve confrontarsi con le specifiche clausole collettive che disciplinano la prestazione e le eventuali ore eccedenti.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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