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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22517/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Tre lavoratori, già addetti all’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali di ANAS S.p.A. e trasferiti ope legis al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 1° ottobre 2012, hanno chiesto che, ai fini del calcolo dell’assegno ad personam previsto dalla normativa di trasferimento, fosse incluso anche il valore di alcune voci retributive previste dal CCNL ANAS ma non riconosciute dal Ministero: premio di produzione, indennità di funzione, indennità di rischio e valore dell’assicurazione sanitaria. Il Tribunale ha accolto la domanda su tutte le voci; la Corte d’Appello ha confermato per tutte tranne l’assicurazione sanitaria. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto rilevante il carattere fisso e continuativo di quelle voci sulla base del precedente contratto collettivo ANAS, invece di valorizzare il fatto che, dal trasferimento, ai dipendenti si applicava il contratto del comparto Ministeri. Sosteneva inoltre che premio di produzione, indennità di funzione e indennità di rischio fossero, per natura, componenti variabili e non stabilmente computabili nel trattamento da salvaguardare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, ai fini dell’art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011, il criterio determinante è quello del trattamento economico effettivamente goduto presso ANAS S.p.A. e della natura fissa e continuativa delle singole voci secondo il CCNL ANAS, non rilevando che, dopo il trasferimento, si applichino i contratti del comparto Ministeri. Ha inoltre ritenuto corretta la lettura della Corte d’Appello secondo cui le voci controverse, in base alle clausole contrattuali richiamate, erano corrisposte in modo fisso e continuativo e dunque rientravano nel trattamento da mantenere ai fini dell’assegno ad personam. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite; nessun raddoppio del contributo unificato è stato applicato perché l’Amministrazione dello Stato è esente.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    "Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative"; "Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile"

    La norma tutela la conservazione del livello retributivo complessivo maturato presso l’ente di provenienza; per il calcolo dell’assegno ad personam occorre verificare quali voci del precedente trattamento fossero fisse e continuative, secondo il contratto collettivo applicato al rapporto originario.

  • artt. 85, 88 e 91 CCNL ANAS 2002-2005

    Le clausole contrattuali richiamate sono state lette come previsioni che attribuivano indennità e premio in modo stabile e continuativo, non necessariamente legato a obiettivi variabili o a valutazioni discrezionali.

  • art. 77 CCNL ANAS 2002-2005

    La distinzione tra retribuzione fissa e retribuzione variabile è stata considerata compatibile, sul piano sostanziale, con la distinzione legislativa tra trattamento fondamentale e accessorio; la mera etichetta terminologica non esclude la natura fissa e continuativa di alcune voci accessorie.

  • art. 1, comma 226, L. n. 266/2005

    Richiamato nel ricorso, ma non valorizzato ai fini decisori, perché la Corte ha ritenuto centrale la disciplina del trasferimento e del trattamento economico previsto dalla normativa speciale.

  • art. 3, comma 57, L. n. 537/1993

    Richiamato nel ricorso in combinazione con altre norme, senza assumere una autonoma funzione decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 3 Cost.

    Evocato dal ricorrente per lamentare disparità di trattamento, ma la Corte ha escluso il profilo di illegittimità evidenziando che le diverse modalità retributive dipendono dalle differenti discipline contrattuali applicabili prima del trasferimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorrente è un’Amministrazione dello Stato esente dal pagamento del contributo.

Massime di principio

  • Nei trasferimenti ex lege del personale tra enti pubblici o società pubbliche, quando la legge tutela il trattamento economico pregresso limitatamente alle voci fisse e continuative, il parametro di verifica della natura delle singole voci è il contratto collettivo applicato al rapporto originario, non il contratto collettivo del nuovo datore di lavoro.
  • La distinzione tra retribuzione fissa e variabile prevista dal contratto collettivo non è decisiva in sé: ciò che conta è se, in concreto e secondo il contenuto delle clausole contrattuali, la voce sia corrisposta in modo stabile e continuativo oppure sia effettivamente legata a risultati, obiettivi o valutazioni discrezionali.
  • Ai fini della conservazione del trattamento economico dopo un trasferimento ex lege, la ratio della norma è evitare una riduzione del livello retributivo complessivo su cui il lavoratore poteva fare affidamento, non garantire l’identità delle mansioni, dell’organizzazione del lavoro o delle condizioni operative del nuovo ente.
  • Una censura di disparità di trattamento non può fondarsi sul raffronto con il trattamento dei dipendenti del nuovo datore di lavoro quando le differenze derivano dalla diversa disciplina contrattuale che regolava i rapporti prima del trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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