Cassazione Civile, Ordinanza n. 22535/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento ex lege di un dipendente di ANAS S.p.A. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decorrenza 1 ottobre 2012, in applicazione dell’art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 e dell’art. 11, comma 5, d.l. n. 216/2011. La disciplina prevede che il personale trasferito conservi il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, con corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile se il nuovo trattamento ministeriale è inferiore. Il lavoratore ha chiesto che nel calcolo dell’assegno fossero incluse anche varie voci previste dal CCNL ANAS ma non riconosciute dall’amministrazione: premio di produzione, indennità di funzione, indennità di rischio, indennità di bilinguismo e valore della polizza sanitaria. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno accolto la domanda. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione delle norme citate, sostenendo che, essendo il dipendente confluito nei ruoli ministeriali, dovesse applicarsi il CCNL del comparto Ministeri e che le voci controverse, qualificabili nel CCNL ANAS come retribuzione variabile, non potessero essere considerate fisse e continuative; ha inoltre contestato, con riguardo al premio di produzione e alla polizza sanitaria, un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti ministeriali.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto corretto il criterio seguito dalla Corte territoriale nel considerare, ai fini dell’assegno ad personam, le voci del trattamento economico ANAS che, pur essendo accessorie, risultavano dalla disciplina collettiva e dalle buste paga come fisse e continuative: premio di produzione, indennità di bilinguismo, indennità di rischio e indennità di funzione. Ha invece accolto la censura relativa al valore della polizza assicurativa sanitaria, osservando che, con il trasferimento e la cessazione del rapporto assicurativo originario, il premio non aveva più ragion d’essere e che il lavoratore godeva già di analogo beneficio tramite la Cassa di Previdenza e Assistenza del nuovo datore di lavoro; pertanto tale valore non può essere mantenuto nell’assegno ad personam. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo punto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha rigettato la domanda del lavoratore solo per il valore dell’assicurazione sanitaria, confermando nel resto l’accoglimento originario. Le spese dei gradi di merito sono state poste a carico del Ministero; quelle di legittimità sono state compensate per un quarto e il Ministero è stato condannato ai restanti tre quarti. È stato escluso anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011
«Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative»
La norma tutela la conservazione del livello retributivo complessivo maturato presso ANAS, ma limita il mantenimento alle voci economiche che, in concreto, siano fisse e continuative; la funzione del parametro non è quella di preservare invariato il complessivo assetto delle mansioni o dell’organizzazione di lavoro.
art. 11, comma 5, d.l. n. 216/2011
Concorre a disciplinare il trasferimento del personale ANAS nei ruoli ministeriali e il relativo mantenimento del trattamento economico nei limiti previsti dalla legge.
art. 4 d.m. n. 341/2012
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.
artt. 48, 85, 88, 91 e 94 CCNL ANAS 2002-2005
Le clausole collettive sono utilizzate per verificare se le singole voci retributive siano strutturalmente stabili e garantite; in particolare, la disciplina collettiva e le buste paga hanno confermato la natura fissa e continuativa di alcune voci accessorie, mentre per la polizza sanitaria è stata valorizzata la cessazione della relativa copertura.
art. 77 CCNL ANAS 2002-2005
La distinzione tra retribuzione fissa e variabile non è decisiva di per sé; essa si coordina, nella lettura della Corte, con la distinzione legislativa tra trattamento fondamentale e accessorio, ai fini dell’individuazione delle voci fisse e continuative.
art. 1, comma 226, L. n. 266/2005
Norma richiamata nel ricorso, senza una specifica autonoma ratio decidendi esplicitata nella decisione.
art. 3, comma 57, L. n. 537/1993
Norma richiamata nel ricorso, senza una specifica autonoma ratio decidendi esplicitata nella decisione.
art. 3 Cost.
Invocato dal Ministero per denunciare una presunta disparità di trattamento; la Corte esclude la violazione, ritenendo fisiologiche le differenze di trattamento economico determinate da diverse discipline contrattuali applicabili prima del trasferimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale utilizzata per veicolare la censura di violazione di legge.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte, cassata la sentenza in parte qua e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito rigettando la domanda limitatamente al valore dell’assicurazione sanitaria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito in cassazione per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, anche per la qualità di amministrazione dello Stato del ricorrente e per la parziale fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- Nel trasferimento ex lege di personale da una società pubblica a un’amministrazione, l’assegno ad personam va determinato prendendo come parametro il trattamento economico effettivamente goduto prima del trasferimento, ma solo per le voci che siano concrete e verificabili come fisse e continuative, anche se formalmente collocate nel trattamento accessorio.
- La qualificazione di una voce retributiva come "variabile" nel contratto collettivo non è, da sola, decisiva: occorre verificare se, in base alle clausole collettive e alla concreta corresponsione, la voce presenti stabilità e continuità tali da essere mantenuta nel nuovo assetto.
- La nozione legale di trattamento "fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative" serve a evitare la reformatio in peius retributiva, non a cristallizzare ogni elemento economico del precedente rapporto né a garantire l’invarianza delle mansioni o dell’organizzazione del lavoro.
- La funzione dell’assegno ad personam è compensativa della perdita economica provocata dal trasferimento; non possono esservi incluse componenti che cessano di avere giustificazione causale con la cessazione del rapporto o della copertura cui erano correlate, specie quando il lavoratore fruisca di un beneficio sostitutivo analogo nel nuovo impiego.
- La disparità di trattamento rispetto al personale già alle dipendenze dell’amministrazione non è illegittima quando derivi dalla diversa disciplina contrattuale che regolava, prima del trasferimento, il rapporto del personale transitato.
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