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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22526/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio un ente pubblico di ricerca chiedendo l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, in subordine o comunque, il risarcimento dei danni derivanti dalla reiterazione illegittima di rapporti a termine formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo la natura subordinata del rapporto e l'abusiva ripetizione dei contratti, con condanna al risarcimento. In appello, dopo la soppressione dell'ente originario e il subentro del nuovo ente pubblico nei rapporti giuridici, il difensore dell'appellante aveva dichiarato in udienza l'evento e rimesso al prudente apprezzamento del giudice ogni valutazione sulla necessità di interrompere il giudizio. La Corte d'appello aveva dichiarato l'interruzione del processo; il successore ex lege aveva riassunto il giudizio oltre il termine perentorio di tre mesi ex art. 305 c.p.c., sicché la Corte d'appello, su eccezione del lavoratore, aveva dichiarato l'estinzione del processo. Nel ricorso per cassazione l'ente sosteneva che la soppressione/incorporazione non fosse evento interruttivo e che, quindi, la riassunzione tardiva non potesse produrre estinzione, invocando in via analogica la disciplina della fusione per incorporazione delle società e denunciando violazione di norme civilistiche e processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva la circostanza che l'evento soppressivo/incorporativo era stato dichiarato in udienza dal difensore della parte appellante, senza allegazione di finalità incompatibili con la volontà di provocare l'interruzione. Ha osservato che, anche a voler discutere l'efficacia interruttiva della soppressione dell'ente pubblico e l'estensibilità della disciplina societaria, la parte ricorrente non aveva censurato utilmente la ratio della decisione impugnata. Inoltre, anche nell'ipotesi di nullità dell'ordinanza di interruzione, tale nullità non risultava tempestivamente eccepita e, comunque, non poteva essere fatta valere dalla parte che aveva dato causa all'atto. È stata quindi confermata la declaratoria di estinzione del processo d'appello per tardiva riassunzione, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 305 c.p.c.

    termine perentorio di tre mesi

    la riassunzione del processo interrotto oltre il termine comporta l'estinzione del processo, se l'interruzione è validamente avvenuta.

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla interruzione del processo.

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla interruzione del processo per eventi riguardanti la parte costituita.

  • art. 2504-bis c.c.

    richiamato dal ricorrente in via analogica per sostenere che l'incorporazione non produce interruzione; la Corte osserva che la sua disciplina è propria dell'ambito societario e non è automaticamente esportabile agli enti pubblici.

  • art. 1, comma 381, L. n. 190 del 2014

    ha disposto l'incorporazione dell'INEA nel CRA, con subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi, ma senza specifiche disposizioni sui rapporti processuali pendenti.

  • art. 157 c.p.c.

    la nullità dell'atto processuale deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva; non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la parte costituita, tramite il proprio difensore, dichiara in udienza un evento che incide sulla capacità o sulla legittimazione processuale del soggetto rappresentato, la rilevanza processuale della dichiarazione va apprezzata secondo la sua funzione concreta: se essa è resa per provocare l'interruzione, il giudice può dichiararla e il termine per la riassunzione decorre da quel momento.
  • La disciplina dell'incorporazione/fusione societaria non è automaticamente applicabile, per analogia, alla soppressione o incorporazione di enti pubblici, soprattutto quando la legge speciale non richiami espressamente le regole sui rapporti processuali pendenti.
  • Anche se si ipotizzasse la nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, tale nullità deve essere eccepita nella prima difesa utile e non può essere fatta valere dalla parte che abbia dato causa all'atto con la propria condotta processuale.
  • La censura in cassazione è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specialmente se il provvedimento si fonda sulla combinazione tra validità della dichiarazione di interruzione e tardività della riassunzione.
  • La tardiva riassunzione del processo interrotto, in assenza di una giustificazione collegata a un'incertezza sulla decorrenza del termine, comporta l'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieInterruzione ed estinzione del processoImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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