LEGGE 22 aprile 1941, n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la protezione delle opere dell’ingegno di carattere creativo, i diritti morali ed economici dell’autore, le opere collettive, le elaborazioni e la durata della tutela. Include anche programmi per elaboratore, banche dati, opere industriali creative e varie regole su riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico e utilizzi online, con termini temporali specifici e numerose modifiche successive.
Tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi
Tutela del diritto d’autore e delle opere dell’ingegno
La legge disciplina la protezione delle opere creative e il contenuto dei diritti morali ed economici dell’autore. Regola inoltre alcuni casi particolari di titolarità, sfruttamento, durata della tutela e utilizzo di opere in ambito digitale, editoriale e radiotelevisivo.
Ambito di applicazione e opere protette
Sono protette le opere dell’ingegno umano di carattere creativo appartenenti alla letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, in qualunque forma espressiva, anche se create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché restino risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Sono inoltre protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie e le banche dati che, per scelta o disposizione del materiale, costituiscano creazione intellettuale.
Sono comprese, in particolare:
- opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose;
- composizioni musicali, opere drammatico-musicali e variazioni originali;
- opere coreografiche e pantomimiche con traccia fissata;
- opere della scultura, pittura, disegno, incisione e arti figurative simili, compresa la scenografia;
- disegni e opere di architettura;
- opere cinematografiche mute o sonore;
- opere fotografiche e analoghe;
- programmi per elaboratore originali, con esclusione di idee e principi alla base del programma e delle interfacce;
- banche dati come raccolte sistematiche o metodiche di opere, dati o altri elementi indipendenti e accessibili;
- opere del disegno industriale con carattere creativo e valore artistico.
Le disposizioni non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, italiane o straniere.
Opere collettive ed elaborazioni
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o parti di opere con carattere di creazione autonoma e risultato della scelta e del coordinamento per un determinato fine, sono protette come opere originali. Restano fermi i diritti d’autore sulle singole opere o parti che le compongono.
Sono protette anche le elaborazioni creative dell’opera originaria, come traduzioni, trasformazioni, modificazioni, aggiunte, adattamenti, riduzioni, compendi e variazioni non costituenti opera originale.
Titolarità originaria e soggetti considerati autori
Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera, quale espressione del lavoro intellettuale.
Per alcune ipotesi particolari:
- nell’opera collettiva autore è chi organizza e dirige la creazione;
- nelle elaborazioni autore è l’elaboratore, nei limiti del proprio lavoro;
- è reputato autore, salvo prova contraria, chi sia indicato o annunciato come tale; valgono come nome anche pseudonimo, nome d’arte, sigla o segno convenzionale notoriamente equivalenti al nome vero;
- chi pubblichi o esegua un’opera anonima o pseudonima può far valere i diritti dell’autore finché questi non si riveli, salvo il caso di pseudonimi notoriamente equivalenti al nome vero;
- se l’opera è creata con contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, il diritto appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo diverso accordo scritto. La pubblicazione, modifica o nuova utilizzazione dell’opera richiede l’accordo di tutti i coautori, salvo autorizzazione giudiziaria in caso di ingiustificato rifiuto.
Opere create per conto di amministrazioni o enti e rapporti di lavoro
Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Province e ai Comuni spetta il diritto d’autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Lo stesso vale per gli enti privati senza scopo di lucro, salvo diverso accordo con gli autori, nonché per accademie e altri enti pubblici culturali sulle raccolte dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
Salvo patto contrario:
- il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle mansioni o su istruzioni del datore di lavoro;
- il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera di disegno industriale creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle mansioni.
Contenuto del diritto d’autore e diritti morali
L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, direttamente o derivativamente, nei limiti di legge. I diritti esclusivi sono tra loro indipendenti e riguardano l’opera nel suo insieme e in ciascuna parte.
Tra i principali diritti di sfruttamento economico figurano:
- riproduzione;
- trascrizione;
- esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico;
- comunicazione al pubblico, anche via satellite e con messa a disposizione online;
- distribuzione;
- traduzione;
- elaborazione;
- pubblicazione in raccolta;
- modificazione dell’opera;
- noleggio e prestito.
Resta salvo il diritto morale dell’autore di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a deformazioni, mutilazioni o altre modificazioni lesive dell’onore o della reputazione, anche dopo la cessione dei diritti economici. I diritti morali sono inalienabili.
Limiti e casi particolari di utilizzazione
La legge precisa diverse ipotesi particolari:
- non è pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, se non a scopo di lucro;
- non è pubblica la recitazione di opere letterarie senza scopo di lucro nei musei, archivi e biblioteche pubblici, ai fini di promozione culturale, secondo protocolli tra SIAE e Ministero competente;
- agli autori spetta un compenso ridotto per esecuzioni in sedi di centri o istituti di assistenza e associazioni di volontariato, entro specifiche condizioni;
- per spettacoli dal vivo in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, o con opere di giovani esordienti under 35 titolari dell’intera quota dei diritti, sono previste forme di esenzione o riduzione dei diritti d’autore, secondo criteri ministeriali;
- per le pubblicazioni giornalistiche online esiste un diritto esclusivo degli editori, con esclusioni per usi privati o non commerciali, collegamenti ipertestuali e estratti molto brevi;
- per alcuni servizi online accessori dei broadcaster vale il principio del paese d’origine, con esclusioni per eventi sportivi.
Distribuzione, comunicazione al pubblico e trasmissioni radiotelevisive
Il diritto esclusivo di distribuzione comprende la messa in commercio o comunque a disposizione del pubblico dell’originale o degli esemplari, nonché l’introduzione nel territorio UE di riproduzioni provenienti da Stati extra UE a fini di distribuzione. Il diritto si esaurisce nell’Unione solo dopo la prima vendita o il primo trasferimento di proprietà effettuato dal titolare o con il suo consenso; la messa a disposizione online non rientra in tale esaurimento.
La comunicazione al pubblico comprende l’impiego di mezzi di diffusione a distanza, come telegrafo, telefono, radio e televisione, la comunicazione via satellite, la ritrasmissione e la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente. Il diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico.
La disciplina contiene anche definizioni specifiche di satellite, comunicazione via satellite, ritrasmissione, servizio online accessorio e immissione diretta. In sintesi:
- la ritrasmissione simultanea, invariata e integrale di programmi televisivi o radiofonici è soggetta ad autorizzazione dei titolari del diritto di comunicazione al pubblico, tramite organismi di gestione collettiva;
- i titolari non mandanti possono esercitare i diritti entro tre anni dalla ritrasmissione che comprende la loro opera;
- per alcuni servizi online accessori di broadcaster, gli atti sono considerati avvenuti nello Stato membro della sede principale dell’organismo di diffusione radiotelevisiva;
- l’immissione diretta comporta un unico atto di comunicazione al pubblico tra broadcaster e distributore di segnali, con autorizzazione secondo il contributo di ciascuno.
Durata dei diritti economici
La durata dei diritti di utilizzazione economica è regolata in modo differenziato a seconda del tipo di opera. La disciplina generale originaria è stata successivamente elevata a 70 anni in più casi dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52.
In sintesi:
- regola generale: vita dell’autore e fino al termine del 70° anno solare dopo la morte;
- opere in comunione: durata sulla vita del coautore che muore per ultimo;
- opere collettive: per i contributi, sulla vita di ciascun collaboratore; per l’opera nel suo insieme, 50 anni dalla prima pubblicazione;
- opere anonime o pseudonime: 50 anni dalla prima pubblicazione, salvo rivelazione nei modi previsti, nel qual caso si applica il termine generale;
- opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore: 70 anni dalla morte;
- opere cinematografiche o assimilate: 70 anni dalla morte dell’ultima persona tra direttore artistico, autori della sceneggiatura e autore della musica specifica;
- opere fotografiche: 70 anni dalla morte dell’autore;
- diritti spettanti ad amministrazioni pubbliche, enti pubblici culturali e enti privati senza lucro: 20 anni dalla prima pubblicazione, ridotti a 2 anni per comunicazioni e memorie delle accademie e altri enti pubblici culturali.
Il termine decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla morte dell’autore o all’evento rilevante. Per opere pubblicate in parti o volumi separati, la durata decorre per ciascuna parte dall’anno di pubblicazione; per opere periodiche, dalla fine di ogni anno di pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Opere anonime o pseudonime e rivelazione dell’autore
L’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e far riconoscere in giudizio la propria qualità di autore. Dopo la rivelazione, gli aventi causa devono indicare il nome dell’autore nelle successive utilizzazioni.
Per beneficiare della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all’ufficio competente, secondo il regolamento. La denuncia produce effetti dalla data del deposito verso i terzi che abbiano acquistato diritti sull’opera come anonima o pseudonima.
Opere musicali e rapporti tra collaboratori
Per opere liriche, operette, melologhi, composizioni musicali con parole, balli e balletti musicali, in difetto di convenzioni particolari, l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale, con ripartizione del profitto in proporzione al valore dei contributi. In linea generale, nella lirica il contributo musicale vale tre quarti; negli altri casi indicati, i contributi letterario e musicale sono considerati uguali.
Sono poi previste regole specifiche sul riutilizzo della parte letteraria e della parte musicale nei casi di mancata messa in musica, mancata esecuzione o cessazione dell’esecuzione per un lungo periodo. In caso di certe ipotesi, il testo può riacquistare autonomia o il rapporto di comunione resta fermo, ma l’opera non può essere rappresentata o eseguita senza il consenso di entrambi.
Editoriale e giornalismo
Per le opere collettive, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore. Nei rapporti con riviste e giornali, la legge disciplina:
- i termini per l’accettazione e la riproduzione degli articoli inviati da estranei;
- il diritto dell’autore di ripubblicare l’articolo dopo il decorso di determinati termini;
- l’indicazione del nome dell’autore nelle riproduzioni, salvo eccezioni per il personale di redazione;
- il potere del direttore di introdurre modifiche di forma;
- il diritto dell’autore a riprodurre in estratti separati o in volume quanto già pubblicato in un’opera collettiva, indicando la fonte.
Gli editori di pubblicazioni giornalistiche hanno diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione per l’utilizzo online da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione. Sono esclusi gli usi privati o non commerciali, i collegamenti ipertestuali e gli estratti molto brevi. Per tali utilizzi è previsto un equo compenso e una disciplina di negoziazione, con criteri affidati ad AGCOM.
Stato di obsolescenza
La legge presenta un nucleo ancora rilevante nella disciplina italiana del diritto d’autore, ma il testo fornito contiene numerosi richiami storici a soggetti e istituzioni ormai superati, oltre ad articoli abrogati o modificati. Nonostante ciò, le norme sostanziali sul diritto d’autore e sui diritti connessi restano di uso attuale; pertanto non è da considerarsi integralmente obsoleta.
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