Cassazione Civile, Ordinanza n. 22477/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcune lavoratrici dipendenti di una società avevano agito per ottenere l'accertamento dell'erronea applicazione, ai fini del calcolo della retribuzione dovuta al personale part-time, di una percentuale inferiore a quella che ritenevano corretta. Sostenevano che, dopo la riduzione dell'orario normale di lavoro prevista dalla contrattazione collettiva del 2010 e del 2015, la retribuzione del part-time continuasse ad essere calcolata prendendo a base un full time di 40 ore settimanali, mentre l'orario ordinario era ormai inferiore. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle clausole dei CCNL applicabili e dell'accordo sindacale aziendale del 1988, nonché dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che l'accordo aziendale avrebbe consentito di mantenere ferma, ai soli fini retributivi, la base delle 40 ore settimanali in ragione di una condizione di miglior favore; con il secondo ha censurato la declaratoria di giudicato interno limitatamente alla posizione di una lavoratrice, contestando l'applicazione degli artt. 2909 c.c. e 182, 324, 344 e 436 c.p.c. e deducendo vizi motivazionali e omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a ottenere una diversa interpretazione dell'accordo sindacale aziendale, attività riservata al giudice di merito e sindacabile solo nei limiti della violazione dei canoni legali di interpretazione; ha osservato che la società si limitava a contrapporre una lettura alternativa e più favorevole, senza dimostrare l'inesistenza o l'assoluta inadeguatezza dei dati considerati dal giudice territoriale. Ha inoltre rilevato che l'interpretazione seguita dalla Corte d'appello era compatibile con il principio di non discriminazione del lavoratore part-time, poiché il riproporzionamento della retribuzione deve avvenire secondo le stesse regole del full time e non può basarsi su un orario normale non più vigente. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la declaratoria di giudicato interno sulla posizione della lavoratrice non nominata nell'atto di appello, poiché il suo nome non risultava nell'impugnazione, nella procura né nella relata di notifica, con conseguente scadenza del termine per impugnare e preclusione di ogni sanatoria successiva. La società è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13 CCNL 13 marzo 1988
letti uti singuli e/o in combinato tra loro
la ricorrente lo invocava per sostenere il mantenimento della base di calcolo a 40 ore; la Corte ha ritenuto la censura inammissibilmente diretta a ottenere una diversa interpretazione dell'accordo aziendale e della disciplina collettiva.
art. G7 CCNL 8 luglio 2010
letti uti singuli e/o in combinato tra loro
richiamato dalla ricorrente per sostenere la lettura coordinata delle clausole collettive; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del negozio aziendale è riservata al merito.
art. H4 CCNL 11 dicembre 2015
letti uti singuli e/o in combinato tra loro
invocato come parte del complesso contrattuale utile a mantenere la base di calcolo originaria; la Corte ha escluso la violazione dei canoni ermeneutici.
Accordo Sindacale aziendale 2 novembre 1988
interpretato dalla Corte territoriale come non idoneo a giustificare, dopo la riduzione dell'orario ordinario, il calcolo della retribuzione part-time su 40 ore; la Cassazione ha ritenuto plausibile e conforme a non discriminazione tale lettura.
artt. 1362 c.c.
richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la Corte ha affermato che non è sufficiente contrapporre una diversa lettura, occorrendo dimostrare l'erronea applicazione del criterio interpretativo.
artt. 1363 c.c.
richiamato come canone sistematico di interpretazione; la Corte ha ritenuto che la lettura seguita dal giudice di merito non lo violasse.
artt. 1366 c.c.
richiamato quale criterio di interpretazione secondo buona fede; la Corte ha respinto la censura di violazione.
art. 1367 c.c.
evocato dalla Corte per affermare che, tra più interpretazioni possibili, va preferita quella che consente di evitare la nullità delle clausole e di preservarne la validità, se compatibile con la non discriminazione.
art. 1369 c.c.
richiamato per affermare la compatibilità dell'interpretazione prescelta con la corretta interpretazione complessiva del testo negoziale e con il principio di non discriminazione.
art. 2909 c.c.
invocato nel secondo motivo per contestare il giudicato interno; la Corte ha ritenuto corretta la formazione del giudicato sulla posizione non impugnata.
art. 182, comma 2, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme processuali per censurare la declaratoria di giudicato; la Corte ha escluso che potessero operare sanatorie successive in presenza di impugnazione omessa.
art. 324 c.p.c.
richiamato per sostenere l'inesistenza del giudicato interno; la Corte ha confermato invece il passaggio in giudicato per mancata impugnazione.
art. 344 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla posizione della lavoratrice non appellata; la Corte non ne ha ravvisato violazione.
art. 436 c.p.c.
richiamato nel motivo sul giudicato interno; la Corte ha escluso che la disposizione impedisse la formazione del giudicato per omessa impugnazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e falsa applicazione di norme contrattuali e codicistiche.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo sindacale aziendale e, più in generale, l'accertamento della volontà negoziale è rimesso al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La censura di violazione delle regole di interpretazione contrattuale non può risolversi nella semplice proposta di una lettura alternativa e più favorevole alla parte ricorrente: occorre indicare specificamente in che modo il giudice abbia violato i criteri ermeneutici o abbia trascurato dati decisivi.
- Quando un testo negoziale ammette più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è sindacabile in cassazione solo perché la parte ricorrente ne proponga una diversa.
- Nel dubbi o nell'alternativa interpretativa, va preferita la lettura che preservi la validità della clausola e la renda compatibile con i principi dell'ordinamento, inclusa la non discriminazione del lavoratore a tempo parziale rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.
- La retribuzione del lavoratore part-time deve essere riproporzionata rispetto al tempo pieno secondo le stesse regole applicate al full time, senza utilizzare una base di calcolo riferita a un orario ordinario non più vigente, altrimenti si determina una disparità di trattamento.
- Il giudicato interno si forma sulla parte della decisione non specificamente impugnata; la mancata indicazione del soggetto o della statuizione nell'atto di appello comporta il passaggio in giudicato, non rimediabile da errori materiali o sanatorie successive precluse dal decorso del termine di impugnazione.
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