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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17980/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per euro 49.109,18, relativa a cinque avvisi di accertamento per omesso versamento della TARSU per gli anni 2008-2012 su immobili siti nel Comune. La ricorrente sosteneva, in sintesi, di non dovere il tributo perché costituita solo nel 2012, e articolava quindici motivi: nullità per mancato esame dell’istanza di rinvio del primo grado; omessa pronuncia sulla sospensione; motivazione apparente o insufficiente; tardiva costituzione del resistente e conseguente preclusione difensiva; mancata integrazione del contraddittorio; illegittimità della procedura di riscossione mediante ingiunzione invece che cartella; invalidità della notifica degli atti prodromici; difetto di motivazione dell’ingiunzione e mancata allegazione degli atti richiamati; violazione delle regole sulle prove e sull’onere probatorio; mancata sottoscrizione dell’ingiunzione; mancata indicazione del responsabile del procedimento; omessa pronuncia su parte delle domande.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili numerosi motivi per difetto di autosufficienza, novità della censura, genericità o estraneità alla ratio decidendi; ha ritenuto infondati quelli relativi al rinvio dell’udienza, alla sospensione del giudizio, alla motivazione della sentenza e alla legittimità della riscossione coattiva. In particolare, ha affermato che per i tributi locali è consentita la riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento, anche affidata a soggetti concessionari, secondo l’art. 36, comma 2, d.l. 248/2007 conv. in l. 31/2008; che la mancata allegazione degli atti prodromici non era causa di invalidità se l’ingiunzione conteneva gli elementi essenziali della pretesa; che la costituzione tardiva del resistente non determina nullità; e che, in presenza di "doppia conforme", il sindacato sul vizio motivazionale è fortemente limitato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per denunciare una pretesa lesione del diritto di difesa, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per censurare la sentenza e il procedimento; la Corte ha escluso la nullità dedotta.

  • art. 34 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo sulla pretesa nullità per omesso esame dell'istanza di rinvio; la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.

  • art. 47 d.lgs. n. 546/1992

    La decisione sul merito assorbe e supera l'istanza cautelare di sospensione; non è necessaria autonoma pronuncia sulla misura.

  • art. 52 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato con riferimento alla procedura di riscossione e alla disciplina del giudizio tributario.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    La tardiva costituzione del resistente comporta solo decadenze processuali, non nullità; il resistente conserva la possibilità di contestare i fatti e produrre documenti nei limiti di legge.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    La censura sulla carente integrazione del contraddittorio è stata dichiarata inammissibile per genericità e mancanza di deduzione nei gradi di merito.

  • art. 36, comma 2, d.l. n. 248/2007 conv. in l. n. 31/2008

    "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili..."

    Gli enti locali possono riscuotere coattivamente i tributi anche mediante ingiunzione di pagamento, oltre che mediante ruolo/cartella nei casi previsti; la procedura dipende dal soggetto cui è affidata la riscossione.

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato per affermare che la riscossione coattiva dei tributi locali può essere affidata anche a soggetti concessionari iscritti all’albo, con emissione di ingiunzione.

  • d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione alla disciplina della riscossione e delle notifiche; la Corte afferma che la procedura e gli atti previsti sono applicabili nei limiti di compatibilità.

  • art. 107 d.lgs. n. 267/2000

    La doglianza secondo cui l'ingiunzione dovrebbe provenire dal competente ufficio dell'ente è stata respinta perché la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della concessionaria è stata ritenuta idonea.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella può avvenire anche direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata; la doglianza è stata respinta.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    In caso di nullità della notifica degli avvisi di accertamento si applicano le norme del processo civile sulle notificazioni e le relative sanatorie.

  • art. 156 c.p.c.

    La proposizione del ricorso sana ex tunc la nullità della notifica dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    La Corte esclude che l’atto prodromico debba essere allegato all’ingiunzione quando questa contenga gli elementi essenziali della pretesa.

  • art. 1, comma 67, l. n. 549/1995

    Richiamato per sostenere la legittimità della sottoscrizione dell’atto tramite indicazione a stampa del responsabile.

  • art. 3 d.lgs. n. 39/1993

    Richiamato in relazione alla formazione e sottoscrizione automatizzata degli atti.

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    L’istanza di rinvio per grave impedimento del difensore richiede di indicare l’impossibilità di sostituzione mediante delega; altrimenti riguarda solo l’organizzazione professionale del difensore.

  • art. 9 r.d.l. n. 1578/1933

    Riferito alla facoltà generale del difensore di farsi sostituire da un collega.

  • art. 9, comma 2, l. n. 247/2012

    Conferma della facoltà di sostituzione del difensore, rilevante per il diniego di rinvio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., con forte limitazione del controllo sul vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per veicolare numerose censure di violazione di legge, molte delle quali sono state ritenute inammissibili o infondate perché dirette in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per le censure di nullità della sentenza e del procedimento; diverse doglianze sono state dichiarate inammissibili o infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è circoscritto all’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato quale limite al sindacato di legittimità in caso di sentenza di appello conforme a quella di primo grado.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere probatorio è stato erroneamente posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Ogni atto impugnabile è gravabile solo per vizi propri; non si possono far valere vizi degli avvisi di accertamento impugnando l’atto della riscossione, salvo i casi previsti.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo finale sulla pretesa omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma senza specificazione delle parti di domanda asseritamente trascurate.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa nullità della sentenza per difetto di motivazione e di pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per quantificare l’ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la parte che prospetta in cassazione questioni non trattate nella sentenza impugnata deve dimostrare di averle già dedotte nel merito e indicare specificamente l’atto in cui lo ha fatto; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza o per novità della censura.
  • L’istanza di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore è accoglibile solo se l’impedimento non sia superabile mediante sostituzione con altro collega; altrimenti si tratta di una scelta organizzativa del difensore, non idonea a imporre il differimento.
  • Nel giudizio tributario, la decisione di merito assorbe la richiesta di sospensione cautelare dell’atto impugnato, poiché gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado e non è configurabile una lesione del diritto di difesa per la mancata pronuncia sulla cautela.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è ormai limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è sindacabile il mero difetto di sufficienza o l’insoddisfazione per l’apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
  • In presenza di sentenza d’appello conforme a quella di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere usato per una nuova valutazione del materiale istruttorio o per riproporre questioni di merito già esaminate.
  • La riscossione coattiva dei tributi locali può avvenire anche mediante ingiunzione di pagamento, non soltanto mediante cartella esattoriale, secondo la disciplina speciale che coordina il r.d. n. 639/1910 con l’art. 36, comma 2, d.l. n. 248/2007 e le norme compatibili del d.P.R. n. 602/1973.
  • L’ingiunzione fiscale è validamente motivata quando indica con sufficiente chiarezza la causale del debito, il credito richiesto e gli elementi essenziali per consentire al destinatario di comprendere la pretesa e difendersi; non è necessaria l’allegazione integrale degli atti prodromici se la pretesa è già intelligibile.
  • I vizi propri degli atti della riscossione non consentono di rimettere in discussione, impugnando l’atto esecutivo, i vizi degli atti presupposti non tempestivamente impugnati, salvo le eccezioni previste dalla legge processuale tributaria.
  • La tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario non determina nullità del giudizio, ma solo le preclusioni espressamente previste dalla legge; restano salvi il diritto di contestare la pretesa e di produrre documenti nei limiti consentiti.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice ha invertito l’onere della prova; se invece si contesta la valutazione delle prove già acquisite, la doglianza attiene al merito ed è censurabile, nei limiti, solo come vizio motivazionale.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se è generico, non individua con precisione la parte di domanda o il capo di sentenza asseritamente omesso, oppure si pone del tutto al di fuori della ratio decidendi della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di liteTitolo esecutivoOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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