Cassazione Civile, Ordinanza n. 17773/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Due società che avevano operato in rapporti di subfornitura hanno agito per ottenere il pagamento di fatture relative agli anni 2011-2013, con interessi e penali da ritardo ex L. n. 192/1998, chiedendo che i pagamenti già ricevuti fossero imputati prima agli interessi e poi al capitale. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno respinto la domanda ritenendo, da un lato, che la debitrice avesse tempestivamente e validamente imputato i singoli bonifici alle specifiche fatture mediante lettere spedite alle creditrici e, dall'altro, che le creditrici avessero rinunciato agli interessi nell'ambito di una rinegoziazione delle esposizioni maturate, accettata con scambio di e-mail e missiva successiva. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) tardività e quindi inutilizzabilità delle produzioni documentali e istruttorie della controparte svolte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1193 c.c. per erronea valutazione della prova dell'imputazione dei pagamenti; 3) falsa applicazione degli artt. 1335 e 1334 c.c. per mancata prova della conoscenza delle lettere di imputazione; 4) violazione dell'art. 1193 c.c. per l'asserita mancanza di contestualità tra pagamento e imputazione e per l'erroneo valorizzare un'adesione implicita; 5) omessa pronuncia sulla domanda di penali da ritardo ex art. 3, comma 3, L. 192/1998; 6) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere ritenuto provata la rinuncia agli interessi sulla base della documentazione e-mail prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: quanto al primo, ha considerato legittima la produzione documentale e istruttoria della resistente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. perché resa necessaria dalla rimodulazione delle allegazioni delle attrici; quanto ai motivi secondo, terzo, quarto e sesto, ha escluso che le censure veicolassero una vera violazione di legge o di norme sulle prove, risolvendosi invece in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre richiamato l'orientamento sulle condizioni di deducibilità della violazione dell'art. 116 c.p.c. e sull'imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c.; quanto al quinto motivo, ha ritenuto che la domanda di penali non fosse stata autonomamente coltivata e che fosse stata trattata nel medesimo contesto della pretesa sugli interessi, dipendendo anch'essa dalla reimputazione dei pagamenti, già ritenuta infondata. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1193 c.c.
l'imputazione del pagamento richiede una dichiarazione del debitore secondo la disciplina codicistica; la Corte distingue tra errore nella ricostruzione della fattispecie astratta e contestazione della ricostruzione concreta delle prove, ritenendo quest'ultima non sindacabile come violazione di legge.
art. 1334 c.c.
le dichiarazioni dirette a una determinata persona producono effetto nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
art. 1335 c.c.
opera la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni indirizzate al destinatario quando siano giunte al suo indirizzo, salvo prova contraria; la Corte la applica anche alle lettere di imputazione dei pagamenti.
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto o disapplica la regola di valutazione stabilita dalla legge; non basta contestare la cattiva ponderazione delle risultanze istruttorie.
art. 115 c.p.c.
la censura non può tradursi nella richiesta di sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito.
art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
la Corte richiama l'orientamento secondo cui nella prima memoria è consentita la rimodulazione anche incisiva della domanda, con congruo termine per il contraddittorio.
art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
la seconda memoria è rilevante per il deposito delle prove e dei documenti conseguenti alla riformulazione della domanda.
art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.
le produzioni della terza memoria sono ammissibili quando costituiscano risposta alle nuove allegazioni e ai documenti introdotti dalla controparte nelle memorie precedenti.
art. 184 c.p.c.
richiamato solo come sede in cui era stata eccepita l'inammissibilità delle produzioni avversarie.
art. 3, comma 3, L. 192/1998
la pretesa alle penali da ritardo è stata ritenuta non autonomamente coltivata e comunque dipendente dalla stessa ricostruzione dei pagamenti e della loro imputazione.
art. 111 Cost.
richiamato per affermare che la motivazione della sentenza d'appello era effettiva e rispettava il minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
la Corte ribadisce che la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma, non la contestazione della ricostruzione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il sindacato motivazionale è limitato nei rigorosi confini oggi consentiti e non consente una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 4, c.p.c.
preclude di surrettiziamente trasformare in vizio motivazionale una censura che mira solo a ottenere una nuova valutazione delle prove.
art. 366 c.p.c.
il ricorso è stato ritenuto conforme ai requisiti di esposizione sommaria dei fatti e dei motivi.
art. 2697 c.c.
richiamato dalle ricorrenti in modo non pertinente, perché la controversia riguardava non il riparto dell'onere della prova in astratto ma la valutazione della tempestività e dell'idoneità delle prove offerte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: occorre una vera erronea interpretazione della norma astratta, non una diversa lettura delle prove.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a regola legale; non è invece censurabile in tale forma la sola insoddisfazione per il modo in cui il materiale istruttorio è stato apprezzato.
- Le dichiarazioni di imputazione del pagamento sono soggette alla disciplina delle dichiarazioni recettizie: è sufficiente che giungano all'indirizzo del destinatario per presumersi conosciute, salva prova contraria.
- In tema di imputazione dei pagamenti, la verifica della contestualità e dell'efficacia della dichiarazione deve essere compiuta sulla base dell'intero compendio probatorio e del comportamento complessivo delle parti, ma la relativa rivalutazione non è consentita in cassazione se la decisione di merito è sorretta da motivazione logicamente adeguata.
- L'ammissibilità delle produzioni documentali e delle prove nelle memorie ex art. 183 c.p.c. va valutata tenendo conto della concreta evoluzione delle allegazioni: se la controparte riformula la domanda o introduce nuovi documenti, può essere legittima una produzione successiva in funzione difensiva e di controprova.
- Una domanda di penali o accessori del credito che sia strutturalmente dipendente dalla stessa imputazione dei pagamenti e dalla medesima ricostruzione del debito non è autonoma ai fini della censura di omessa pronuncia se il giudice l'ha implicitamente assorbita nella decisione sulla pretesa principale.
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