Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17772/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La lite nasce da un contratto avente ad oggetto la fornitura di materiali per la realizzazione di un muro verde su un fondo di proprietà dell'attore e dalla successiva esecuzione dell'opera, che era risultata difforme o mal realizzata, con conseguente rigonfiamento/spanciamento del manufatto verso l'esterno. In primo grado il tribunale aveva ritenuto che il contratto comprendesse non solo la fornitura ma anche la posa in opera, dichiarando la risoluzione per grave inadempimento e condannando i convenuti al risarcimento del danno. La corte d'appello, invece, sulla base delle prove ritenute contraddittorie, aveva qualificato il contratto come mera fornitura, attribuendo l'esecuzione della posa in opera alla sola ditta terza e condannando solo quest'ultima. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1326 c.c., sostenendo che il preventivo prodotto in giudizio, contenente il riferimento alla messa in opera, dovesse valere come prova dell'accettazione della proposta contrattuale e dunque dell'oggetto del contratto, anche perché la produzione della scrittura privata da parte del non sottoscrittore equivale a sottoscrizione; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale attribuito decisività a una testimonianza e trascurato le altre prove testimoniali; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., per asserita mancata valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. La relata di notificazione della sentenza impugnata, indicata dallo stesso ricorrente come avvenuta il 7 dicembre 2022, è stata depositata solo il 15 dicembre 2025, quindi oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. La successiva produzione ex art. 372 c.p.c. non sana l'omissione. La relata depositata dal controricorrente, relativa a un'altra notificazione indirizzata a diversa parte, non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione proposta dal ricorrente. Neppure giova il rispetto del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, poiché la notificazione del ricorso è comunque avvenuta oltre tale termine. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il preventivo prodotto in giudizio integrasse l'accettazione della proposta contrattuale e definisse l'oggetto del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come base formale del motivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito secondo prudente apprezzamento.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    entro i venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto

    La relata di notificazione della sentenza impugnata deve essere depositata entro questo termine; il deposito tardivo determina improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione successiva della relata di notifica non sana l'omissione del deposito tempestivo richiesto dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 325 c.p.c.

    La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità processuale aggravata; la somma di cui al comma 4 è dovuta anche in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato da versare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara di aver notificato la sentenza impugnata, assume l'onere di depositare tempestivamente, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica o la documentazione equivalente; l'omissione comporta improcedibilità del ricorso.
  • La successiva produzione della relata di notifica ai sensi dell'art. 372 c.p.c. non può sanare il mancato deposito nel termine imposto dall'art. 369 c.p.c., perché il controllo sulla tempestività dell'impugnazione deve essere possibile entro quel termine.
  • La relata di notifica riferita a un diverso destinatario o a una diversa notificazione non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione proposta dal ricorrente che ha dichiarato una propria notificazione della sentenza.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la soccombenza può comportare la condanna alle spese, nonché alle ulteriori somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.