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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17771/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasceva da una lite familiare sulla titolarità di quote di due società a base ristretta. Il giudizio di merito aveva riguardato, da un lato, l'asserito accordo fiduciario in forza del quale alcune quote sociali intestate all'attore sarebbero state vendute ai fratelli convenuti; dall'altro, la pretesa simulazione della vendita di un'ulteriore parte di quote, effettuata dall'attore quale procuratore speciale del padre. Il Tribunale aveva disposto anche una consulenza tecnica d'ufficio grafologica su una scrittura privata disconosciuta e, tra l'altro, aveva accolto la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. di una parte di quote in favore dell'attore, oltre a riconoscergli ulteriori quote iure hereditatis. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello del soccombente ritenendo infondate le censure sull'intestazione fiduciaria, inammissibili quelle sulla simulazione per difetto di confronto con la ratio della sentenza di primo grado e inammissibili anche quelle sulla consulenza tecnica. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 157 e 194 c.p.c. e 87 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTU grafologica avesse esaminato non il documento originariamente depositato, ma un diverso originale tardivamente prodotto dall'altro convenuto nel corso delle operazioni peritali, con alterazione del quadro probatorio; ha inoltre riproposto critiche alle conclusioni del consulente tecnico e lamentato plurimi vizi procedurali, senza però specificarli in modo puntuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza fondata sulla presunta violazione di norme costituzionali non può essere proposta direttamente ex art. 360, n. 3, c.p.c.; ha inoltre ritenuto infondata e comunque inammissibile la censura sulla produzione dell'originale della scrittura privata in corso di CTU, ribadendo che, nella verificazione di scrittura disconosciuta depositata in copia, il deposito dell'originale non costituisce nuova produzione in senso tecnico e può avvenire anche oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche nel corso delle operazioni peritali. La Corte ha poi rilevato che l'apprezzamento sulla ricorrenza dei presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto utilmente. Ha ritenuto generiche alcune censure e, soprattutto, ha osservato che la sentenza impugnata si fondava su una ratio autonoma diversa da quella aggredita nel ricorso, sicché, non essendo stata censurata con successo l'intera pluralità delle rationes decidendi, il ricorso doveva comunque essere respinto in rito. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire le quote sociali oggetto dell'accordo tra le parti

  • art. 24 Cost.

    la violazione di norme costituzionali non è deducibile direttamente come motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., dovendo passare attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata

  • art. 157 c.p.c.

    invocato nel ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile nei termini esposti dalla Corte

  • art. 194 c.p.c.

    invocato nel ricorso in relazione alle operazioni peritali; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    invocato nel ricorso a sostegno delle doglianze sulla consulenza tecnica

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non consente di prospettare direttamente il contrasto con i parametri costituzionali; la censura deve riguardare l'erronea applicazione di norme di legge

  • art. 360-bis c.p.c.

    utilizzato come norma filtro per dichiarare inammissibile il ricorso conforme alla giurisprudenza di legittimità e non adeguatamente contrastato

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    il termine per le produzioni documentali non osta, nella verificazione di scrittura disconosciuta depositata in copia, al deposito dell'originale nel corso delle operazioni peritali

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    la rimessione in termini per errore scusabile è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indicato come unico possibile canale di censura sul vizio relativo all'accertamento in fatto, ma non utilmente azionato nella specie, anche per la doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto

  • legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nella verificazione della scrittura privata disconosciuta depositata solo in copia, la produzione dell'originale non integra nuova produzione in senso tecnico e può avvenire anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., compreso il corso delle operazioni peritali.
  • La valutazione circa la rimessione in termini per errore scusabile appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei modi consentiti.
  • La violazione di parametri costituzionali non può essere fatta valere direttamente come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma va veicolata attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e idonee da sole a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile o comunque infondato se non censura specificamente tutte le rationes oppure se anche una sola rimane ferma.
  • Le doglianze che non si confrontano con la reale motivazione della sentenza impugnata, o che si risolvono in contestazioni generiche e non specificate, sono inammissibili in cassazione.
  • In presenza di sentenza conforme in appello rispetto al primo grado, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile nei limiti ordinari del ricorso per cassazione.
  • Il controllo di legittimità sulle conclusioni della consulenza tecnica non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito, salvo specifiche censure ammissibili nei ristretti limiti consentiti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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