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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17776/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società aveva agito contro l'appaltatrice principale chiedendo il pagamento di somme asseritamente dovute per prestazioni rese nell'ambito di un più ampio intervento relativo all'installazione di una rete e alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche presso il polo fieristico di Roma. La pretesa era articolata in due componenti: una parte riferita a un rapporto contrattuale pacificamente concluso tra le parti per alcune attività di presidio, e un'ulteriore parte riferita ad attività di cablaggio e lavori ulteriori che la ricorrente assumeva di aver eseguito, sostenendo che la domanda fosse stata proposta anche in via subordinata e che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi su tale autonoma causale petendi. La resistente aveva sostenuto che tra le parti non vi fossero rapporti ulteriori rispetto a quello scritto già eseguito e che le attività di cablaggio non fossero imputabili a un incarico ricevuto da essa, ma a un diverso soggetto poi fallito. In Cassazione la società attrice ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un capo della domanda e sul motivo di appello relativo al pagamento dell'ulteriore importo; la resistente ha proposto ricorso incidentale subordinato lamentando che la Corte d'appello non si fosse pronunciata sull'inammissibilità dell'appello per domande nuove ai sensi degli artt. 112 e 345 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha escluso l'omessa pronuncia denunciata, ritenendo che la Corte d'appello avesse invece esaminato il motivo di gravame e lo avesse rigettato nel merito sulla base della documentazione prodotta e della ricostruzione dei rapporti tra le parti. Secondo la Suprema Corte, i giudici di merito avevano ritenuto che le prestazioni per cui era chiesto il pagamento fossero riconducibili ad attività di cablaggio non commissionate dalla resistente, ma da un diverso soggetto, e avevano concluso che nulla fosse dovuto. Il ricorso principale è stato pertanto respinto. Il ricorso incidentale subordinato è stato dichiarato assorbito, poiché proposto solo in via subordinata e non più rilevante una volta respinto il ricorso principale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto insussistente l'omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello aveva esaminato il motivo e lo aveva sostanzialmente rigettato nel merito, sicché non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato dal ricorso incidentale per sostenere l'inammissibilità di nuove domande o eccezioni in appello; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'asserita omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato dal ricorso incidentale unitamente al n. 4 per la dedotta violazione di legge processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la censura e l'abbia respinta nel merito, anche se senza una risposta formalmente distinta su ogni singolo profilo.
  • Quando una domanda di pagamento è fondata su più causae petendi, il giudice deve valutare effettivamente ciascuna base giuridica dedotta; tuttavia la censura in cassazione è infondata se dalla motivazione risulta che la decisione ha preso in considerazione l'intero complesso delle allegazioni e dei documenti posti a fondamento della pretesa.
  • La deduzione di omesso esame non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, se i giudici di merito hanno già compiuto una ricostruzione coerente dei rapporti contrattuali e delle risultanze documentali.
  • Il ricorso incidentale subordinato resta assorbito quando il ricorso principale viene respinto e la questione incidentale era proposta solo in via dipendente dall'accoglimento o dal diverso esito della censura principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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