Cassazione Civile, Ordinanza n. 17775/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce dal mancato pagamento del saldo di lavori edili eseguiti in relazione a tre cantieri, uno dei quali ubicato in San Clemente e riferito a un immobile di proprietà di un terzo. In primo grado l’impresa appaltatrice aveva chiesto la condanna al pagamento del saldo; la domanda era stata respinta, mentre il successivo appello era stato dichiarato inammissibile per intervenuta cancellazione della società appellante dal registro delle imprese e per notifica al procuratore domiciliatario dopo la cancellazione. Il precedente ricorso per cassazione aveva avuto esito favorevole al ricorrente e la causa era stata riassunta in rinvio davanti alla Corte d’Appello di Bologna, che aveva accolto le domande dell’appaltatrice, detraendo solo quanto il convenuto aveva dimostrato di avere già pagato. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che, pur non essendo il ricorrente proprietario del bene, egli potesse essere il committente dei lavori eseguiti nel cantiere di San Clemente, qualità desunta dall’istruttoria, soprattutto dalle prove testimoniali. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1655 e 1372 c.c., sostenendo che non vi fosse prova che fosse egli, o la sua società, a commissionare i lavori, essendo il cantiere riferito a un immobile di proprietà di un terzo; 2) violazione dell’art. 2462 c.c., assumendo che la qualità di committente non poteva essere attribuita alla società o trasfusa sulla persona fisica; 3) violazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., per non avere la Corte valorizzato l’assenza di fatture relative al cantiere di San Clemente; 4) violazione degli artt. 62 e 194 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere della prova circa la commissione dei lavori gravasse sull’appaltatore. La Cassazione ha ritenuto che tutte le doglianze mirassero, in realtà, a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, e non un errore di sussunzione o di riparto dell’onere probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che nel contratto di appalto il committente non deve necessariamente coincidere con il proprietario dell’immobile ove si eseguono i lavori; grava sull’appaltatore che agisca per il pagamento il compito di provare esistenza e contenuto del contratto e, quindi, la titolarità passiva del rapporto. Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva accertato, sulla base di un’istruttoria comprensiva di documenti, testimonianze e consulenza tecnica d’ufficio, che il ricorrente aveva effettivamente commissionato i lavori per il cantiere di San Clemente quale soggetto riferibile alla società indicata, pur in presenza di una proprietà formale in capo a un terzo. Le censure del ricorrente sono state qualificate come dirette a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità fuori dai limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., peraltro non correttamente dedotti. La Corte ha anche precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto l’onere della prova a carico della parte sbagliata, non quando la decisione si fondi su un accertamento positivo scaturito dall’istruttoria. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1655 c.c.
Nel contratto di appalto il committente può non coincidere con il proprietario del bene; ciò che rileva è l’esistenza del rapporto contrattuale e l’individuazione del soggetto che ha commissionato i lavori.
art. 1372 c.c.
La terzietà rispetto al contratto non può essere affermata in astratto in assenza di una corretta ricostruzione del rapporto; la questione dipende dall’accertamento di chi abbia effettivamente assunto la qualità di committente.
art. 2462 c.c.
La doglianza è stata ritenuta inconferente rispetto alla ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito, che aveva attribuito la commissione dei lavori al soggetto effettivamente riferibile alla società.
artt. 2709 e 2710 c.c.
L’assenza di fatture non è di per sé decisiva se il giudice di merito, sulla base dell’insieme delle prove, accerta comunque l’esistenza del rapporto di appalto e la titolarità passiva in capo al convenuto.
artt. 62 e 194 c.p.c.
Il richiamo alle norme sulla consulenza tecnica non vale a sovvertire un accertamento di merito fondato su una complessiva istruttoria documentale e orale.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova sussiste solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella corretta; non quando, attraverso l’istruttoria, pervenga a un accertamento positivo dei fatti costitutivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In cassazione è censurabile soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta, ove dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo non coincide necessariamente con il proprietario dell’immobile o del cantiere: la qualità di committente può essere attribuita a chi abbia effettivamente conferito i lavori.
- L’appaltatore che agisce per il pagamento deve provare l’esistenza del contratto e il suo contenuto, così da dimostrare chi sia il debitore del corrispettivo; tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia accertato positivamente tali elementi, la censura in cassazione non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione delle prove.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto l’onere probatorio a carico della parte errata, non quando la decisione discenda dall’apprezzamento del compendio istruttorio.
- L’assenza di singoli documenti contabili, come le fatture, non è decisiva se il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento su un complesso di elementi probatori coerenti, incluse le prove orali.
- In sede di legittimità non è consentito contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito sotto la veste formale della violazione di legge, salvo che si deduca l’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
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