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Legge

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Normativa italiana13G00018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge n. 247/2012 disciplina l’ordinamento forense: requisiti e modalità di iscrizione agli albi, esercizio individuale, associato o societario, doveri deontologici, segreto professionale, formazione, assicurazione, compensi, incompatibilità, verifiche di effettività e patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Prevede regolamenti attuativi entro due anni e disposizioni correttive entro quattro anni dall’ultimo regolamento. Alcune norme risultano abrogate o dichiarate incostituzionali.

Ordinamento e disciplina della professione forense

Ordinamento e funzione della professione forense

La legge disciplina la professione di avvocato nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa dell’Unione europea e dei trattati internazionali. L’ordinamento forense mira a garantire l’idoneità professionale, l’indipendenza e l’autonomia dell’avvocato, la tutela dell’affidamento della clientela e della collettività, la correttezza e qualità della prestazione e l’accesso alla professione secondo criteri di merito.

L’avvocato è un libero professionista che opera in autonomia, libertà e indipendenza, con la funzione di assicurare l’effettività della tutela dei diritti. L’iscrizione a un albo circondariale costituisce condizione per l’esercizio della professione.

Attività riservate e ambito dell’esercizio professionale

Sono riservate agli avvocati, salvo eccezioni previste dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti agli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. La difesa davanti alle giurisdizioni superiori richiede l’iscrizione nell’albo speciale previsto per tale patrocinio.

La consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, quando connesse all’attività giurisdizionale e svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, spettano agli avvocati, salvo competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate. Sono tuttavia consentiti rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa per consulenza e assistenza legale stragiudiziale nell’interesse esclusivo del datore di lavoro o del destinatario dell’attività. L’attività può estendersi, alle condizioni previste, a società controllanti, controllate o collegate e ad associazioni o enti esponenziali, limitatamente alle rispettive competenze istituzionali e agli interessi degli associati o iscritti.

Il titolo di avvocato può essere utilizzato esclusivamente da chi è o è stato iscritto a un albo circondariale e dagli avvocati dello Stato. Il titolo è vietato a chi sia stato radiato.

Doveri, deontologia e segreto professionale

L’attività forense deve essere esercitata con autonomia e indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, nel rispetto della corretta e leale concorrenza. L’avvocato iscritto negli appositi elenchi è tenuto, quando chiamato, alla difesa d’ufficio e deve assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

Il codice deontologico emanato dal CNF disciplina i comportamenti nei rapporti con clienti, controparti, avvocati e altri professionisti. Esso individua le condotte rilevanti disciplinarmente e, per quanto possibile, le tipizza indicando la sanzione applicabile. Il codice e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e diventano efficaci decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’avvocato deve osservare il segreto professionale e il massimo riserbo sui fatti appresi nell’attività giudiziale, nella consulenza e nell’assistenza stragiudiziale. L’obbligo si estende a dipendenti, collaboratori e praticanti; l’avvocato deve adoperarsi affinché tali soggetti lo rispettino. Salvo i casi previsti dalla legge, tali soggetti non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto nell’esercizio dell’attività professionale o del rapporto di collaborazione o dipendenza. La violazione degli obblighi di segretezza costituisce illecito disciplinare o, per i collaboratori e dipendenti, giusta causa di scioglimento del rapporto.

Esercizio associato e societario

La professione può essere esercitata individualmente o mediante associazioni tra avvocati. L’incarico resta personale e la partecipazione associativa non può pregiudicare autonomia, libertà e indipendenza dell’avvocato; ogni patto contrario è nullo.

Le associazioni possono comprendere anche altri liberi professionisti per offrire prestazioni multidisciplinari, secondo le categorie individuate dal regolamento ministeriale. Devono essere iscritte nell’elenco tenuto dal consiglio dell’ordine del circondario della sede. L’attività degli associati produce gli obblighi e i diritti previdenziali previsti per l’esercizio professionale. I redditi associativi sono determinati secondo il criterio di cassa. L’associato è escluso in caso di cancellazione o di sospensione disciplinare definitiva dall’albo per almeno un anno; le associazioni aventi esclusivamente oggetto professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

L’esercizio in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali e società cooperative iscritte in una sezione speciale dell’albo dell’ordine territoriale competente. È vietata la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o interposta persona; la violazione determina l’esclusione del socio.

Nelle società tra avvocati:

  • almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto devono appartenere ad avvocati o ad avvocati e professionisti iscritti ad altri albi;
  • la maggioranza dell’organo gestorio deve essere composta da soci avvocati;
  • gli amministratori devono appartenere alla compagine sociale;
  • l’incarico deve essere svolto personalmente da soci professionisti abilitati alla specifica prestazione;
  • devono essere garantite indipendenza, imparzialità e dichiarazione dei conflitti di interesse o incompatibilità;
  • la responsabilità della società e dei soci non esclude quella del professionista che ha eseguito la prestazione.

Il venir meno della prevalenza dei soci professionisti costituisce causa di scioglimento, salvo il ripristino entro sei mesi. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione. Le società sono soggette al codice deontologico e alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.

La denominazione deve contenere l’indicazione “società tra avvocati”. Sui corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA si applica la maggiorazione relativa al contributo integrativo previdenziale, da riversare annualmente alla Cassa forense secondo modalità e sanzioni definite dal regolamento della Cassa.

Domicilio professionale e impegno solenne

L’avvocato deve iscriversi all’albo del circondario del tribunale presso cui ha il domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo di prevalente esercizio dell’attività. Deve comunicare tempestivamente ogni variazione e indicare eventuali rapporti familiari o di convivenza con magistrati rilevanti ai fini dell’ordinamento giudiziario.

Gli ordini pubblicano gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti, anche per consentire notificazioni e comunicazioni telematiche. L’apertura di uffici fuori dal circondario deve essere comunicata sia all’ordine di iscrizione sia a quello del luogo dell’ufficio. Gli avvocati italiani residenti e operanti all’estero mantengono l’iscrizione nell’ultimo albo italiano e restano tenuti al contributo annuale.

Prima di esercitare, l’avvocato assume in pubblica seduta l’impegno solenne di osservare i doveri professionali con lealtà, onore e diligenza, per i fini della giustizia e la tutela dell’assistito.

Specializzazioni e informazioni professionali

È riconosciuta la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista tramite percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza professionale. Quest’ultima richiede almeno otto anni di iscrizione ininterrotta e senza sospensioni e l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo nel settore negli ultimi cinque anni.

L’attribuzione e la revoca del titolo spettano esclusivamente al CNF, secondo i criteri stabiliti dal regolamento ministeriale. Il titolo non comporta riserva di attività. Docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e avvocati già titolari di specializzazioni universitarie possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

È consentita la pubblicità informativa sull’attività, sull’organizzazione dello studio, sulle specializzazioni e sui titoli scientifici e professionali. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non comparative, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive e devono indicare natura e limiti dell’obbligazione professionale. La violazione è illecito disciplinare.

Formazione continua e assicurazione

L’avvocato deve curare l’aggiornamento continuo della competenza professionale. Sono esentati, tra gli altri:

  • gli avvocati sospesi durante il mandato;
  • gli iscritti da almeno venticinque anni o che abbiano compiuto sessant’anni;
  • i componenti di organi legislativi e del Parlamento europeo;
  • i docenti e ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.

Il CNF stabilisce modalità e condizioni dell’aggiornamento e disciplina l’organizzazione delle attività da parte degli ordini, delle associazioni e di terzi. La formazione organizzata dagli ordini non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. Le regioni possono attribuire fondi per scuole, corsi ed eventi formativi nell’ambito delle proprie competenze.

L’avvocato, l’associazione e la società tra professionisti devono stipulare una polizza per la responsabilità civile professionale, comprensiva della custodia di documenti, somme, titoli e valori dei clienti, e comunicare al cliente gli estremi della copertura. Devono inoltre assicurare gli infortuni di collaboratori, dipendenti e praticanti derivanti dall’attività professionale, anche fuori dallo studio. Gli estremi e le variazioni delle polizze sono comunicati al consiglio dell’ordine. L’inosservanza è illecito disciplinare. Massimali e condizioni essenziali sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Conferimento dell’incarico e compensi

L’incarico può essere assunto anche a titolo gratuito o a favore dello stesso avvocato. Salvo difesa d’ufficio e patrocinio dei non abbienti, l’avvocato è libero di accettare o rifiutare l’incarico e può recedere adottando cautele per evitare pregiudizi al cliente.

Il compenso è liberamente pattuito e, di regola, per iscritto al conferimento. Sono ammesse pattuizioni:

  • a tempo;
  • forfetarie;
  • per uno o più affari;
  • per fasi o singole prestazioni;
  • per l’intera attività;
  • a percentuale sul valore dell’affare o sull’utilità prevista per il cliente.

Sono vietati i patti che attribuiscano all’avvocato, come compenso, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. L’avvocato deve informare il cliente sulla complessità dell’incarico e sui costi prevedibili, distinguendo oneri, spese, spese forfetarie e compenso.

I parametri ministeriali si applicano quando il compenso non è stato determinato per iscritto, manca un accordo consensuale, deve essere effettuata una liquidazione giudiziale oppure la prestazione è resa nell’interesse di terzi o in forma officiosa. I parametri sono aggiornati ogni due anni e devono favorire trasparenza, unitarietà e semplicità.

In caso di definizione della controversia mediante accordo, le parti sono solidalmente obbligate verso gli avvocati costituiti che abbiano prestato attività negli ultimi tre anni e siano ancora creditori, salvo rinuncia espressa alla solidarietà. In mancanza di accordo sul compenso, il consiglio dell’ordine può tentare la conciliazione e, su richiesta dell’avvocato, rilasciare un parere di congruità.

Albi, elenchi, iscrizione e cancellazione

Presso ogni consiglio dell’ordine sono tenuti l’albo ordinario, gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici, degli specialisti, dei docenti e ricercatori a tempo pieno, degli avvocati sospesi o cancellati per mancato esercizio, dei radiati, il registro dei praticanti, l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, la sezione degli avvocati stabiliti e gli elenchi di associazioni, società e avvocati domiciliati nel circondario.

Gli albi e gli elenchi sono pubblici e pubblicati sul sito dell’ordine. Gli ordini trasmettono telematicamente al CNF, entro marzo di ogni anno, i dati aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente; il CNF redige entro giugno l’elenco nazionale degli avvocati.

Per l’iscrizione all’albo sono richiesti, tra gli altri:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato UE, salve le ipotesi previste per cittadini extra UE;
  • superamento dell’esame di abilitazione;
  • domicilio professionale nel circondario;
  • pieno esercizio dei diritti civili;
  • assenza di incompatibilità;
  • assenza di pene detentive, misure cautelari o interdittive rilevanti;
  • assenza delle condanne indicate dalla legge;
  • condotta irreprensibile secondo il codice deontologico.

L’iscrizione è richiesta a un solo albo circondariale. Il consiglio dell’ordine decide entro trenta giorni. Il rigetto deve essere motivato e notificato entro quindici giorni; l’interessato può ricorrere al CNF entro venti giorni. In caso di mancata decisione, il ricorso può essere proposto entro dieci giorni dalla scadenza del termine.

La cancellazione può avvenire su richiesta dell’iscritto o d’ufficio, tra l’altro per perdita dei requisiti, mancato impegno solenne entro sessanta giorni dalla notificazione dell’iscrizione, mancanza dell’esercizio professionale effettivo o cessazione dell’appartenenza all’ufficio legale di un ente pubblico. Prima della cancellazione l’interessato deve essere invitato a presentare osservazioni entro almeno trenta giorni e può chiedere di essere ascoltato. Il provvedimento è notificato entro quindici giorni e può essere impugnato davanti al CNF entro sessanta giorni; il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo.

La reiscrizione è possibile quando cessano le cause della cancellazione, sussistono i titoli originari e sono posseduti i requisiti previsti. La cancellazione non può essere pronunciata durante un procedimento disciplinare, salvo le eccezioni di legge. Il comma 16 dell’articolo 17 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 70 del 2025.

Difesa d’ufficio e patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

Il Governo è stato delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di riordino della difesa d’ufficio, con previsione di una lista unica e di requisiti diretti ad assicurare stabilità e competenza della difesa tecnica, nonché abrogazione delle norme incompatibili.

L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta da chi abbia almeno cinque anni di iscrizione all’albo ordinario e abbia superato il relativo esame. È prevista anche la via alternativa per chi abbia almeno otto anni di iscrizione e abbia frequentato proficuamente la Scuola superiore dell’avvocatura, superando la verifica finale di idoneità.

Sono fatti salvi gli iscritti all’albo speciale alla data di entrata in vigore della legge e coloro che avevano già maturato i requisiti secondo la disciplina previgente. È inoltre prevista una disciplina transitoria per chi maturi tali requisiti entro tredici anni dall’entrata in vigore.

Incompatibilità, sospensione e previdenza

La professione è incompatibile, salvo eccezioni, con:

  • altra attività autonoma continuativa o professionale, escluse le attività scientifiche, letterarie, artistiche e culturali;
  • attività notarile;
  • esercizio di impresa commerciale;
  • qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore nelle società indicate dalla legge;
  • lavoro subordinato, anche a tempo parziale.

Sono consentite specifiche iscrizioni ad altri albi o registri, tra cui dottori commercialisti ed esperti contabili, pubblicisti, revisori contabili e consulenti del lavoro. L’attività forense è compatibile con l’insegnamento e la ricerca in materie giuridiche; i docenti e ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare nei limiti dell’ordinamento universitario e devono essere iscritti nell’elenco speciale.

Sono sospesi durante la carica gli avvocati che ricoprono determinate funzioni istituzionali, tra cui Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio, ministri, viceministri, sottosegretari, presidenti di giunta regionale, membri della Corte costituzionale o del CSM e alcune cariche locali. Ogni avvocato può chiedere volontariamente la sospensione, che viene annotata nell’albo.

La permanenza nell’albo presuppone l’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione. Il consiglio dell’ordine verifica tale requisito e revisiona gli albi ogni tre anni, anche acquisendo informazioni dalla Cassa forense. La mancanza del requisito comporta la cancellazione salvo giustificati motivi, previo contraddittorio. In caso di inerzia grave dell’ordine, il CNF può nominare commissari sostitutivi.

La verifica non è richiesta, durante il mandato, ai componenti di organi legislativi e del Parlamento europeo e, in ogni caso, in favore di determinate situazioni di maternità, affidamento esclusivo dei figli, malattia gravemente limitativa della capacità lavorativa o assistenza continuativa a familiari non autosufficienti.

L’iscrizione agli albi comporta l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La Cassa stabilisce minimi contributivi, eventuali esenzioni o riduzioni temporanee e il regime contributivo. Non è ammessa altra forma previdenziale, salvo adesione volontaria e non alternativa alla Cassa forense.

Attuazione e limiti temporali

L’attuazione della legge è demandata a regolamenti del Ministro della giustizia, adottati entro due anni dall’entrata in vigore, previo parere del CNF e, per le materie di competenza, della Cassa forense. Il CNF deve rendere il parere entro novanta giorni dalla richiesta; le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro sessanta giorni. Decorso tale termine, i regolamenti possono comunque essere adottati.

Dall’attuazione dei regolamenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro quattro anni dall’entrata in vigore dell’ultimo regolamento possono essere adottate disposizioni integrative e correttive con la medesima procedura.

L’articolo 5 è abrogato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124. L’articolo 13-bis è abrogato dalla legge 21 aprile 2023, n. 49. La legge resta una disciplina generale vigente e concretamente rilevante per l’ordinamento forense, pur contenendo disposizioni modificate, abrogate o interessate da pronunce di illegittimità costituzionale.

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