Cassazione Civile, Ordinanza n. 13622/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda tre giudizi riuniti aventi ad oggetto pretese TARI per l’anno 2016 tra una società alberghiera e un Comune. Nel primo filone, la società aveva impugnato un avviso bonario di pagamento TARI 2016; dopo un primo rigetto in appello, aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la mancata considerazione di un giudicato esterno formatosi su una diversa annualità TARI (2015), la nullità della sentenza per motivazione apparente, l’omesso esame dei motivi di merito e dei vizi dell’atto impositivo. Nel secondo filone, la stessa società aveva chiesto la revocazione della sentenza d’appello che aveva rigettato il suo appello sull’avviso bonario, sostenendo che il giudicato esterno avrebbe dovuto essere valorizzato e che la decisione era viziata da omessa pronuncia; la CTR aveva rigettato la revocazione e la società aveva proposto cassazione. Nel terzo filone, il Comune aveva impugnato la decisione che, su un successivo avviso di accertamento TARI 2016, aveva ritenuto sussistente una duplicazione della pretesa rispetto all’avviso bonario precedente; il Comune sosteneva che l’avviso di accertamento esecutivo sostituisce il precedente avviso bonario e non costituisce duplicazione, sicché la sentenza violava la disciplina degli artt. 1, commi 161-163, L. 296/2006 e 1, comma 792, L. 160/2019.
La decisione
La Corte ha riunito i tre ricorsi. Ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso della società contro la sentenza che aveva deciso sull’avviso bonario TARI 2016, perché l’intervenuta emissione dell’avviso di accertamento tipico aveva reso privo di utilità il giudizio sull’atto facoltativamente impugnabile. Ha rigettato il ricorso della società avverso la sentenza sulla revocazione, correggendone però la motivazione: la domanda di revocazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e non rigettata nel merito, poiché l’omessa considerazione del giudicato esterno dedotto in appello non era rimediabile con revocazione ma con ricorso per cassazione. Ha invece accolto il ricorso del Comune contro la sentenza che aveva qualificato come duplicazione l’avviso di accertamento TARI 2016: l’avviso di accertamento esecutivo sostituisce l’avviso bonario e costituisce la fonte tipica e definitiva della pretesa tributaria, con conseguente cassazione con rinvio alla corte tributaria regionale in diversa composizione.
Norme richiamate
La riunione delle impugnazioni è obbligatoria quando investono lo stesso provvedimento; fuori da tale ipotesi può essere disposta facoltativamente per connessione e ragioni di economia processuale.
Richiamato insieme all'art. 335 c.p.c. come base della riunione dei giudizi connessi.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice.
Richiamato per il requisito di motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, D.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria e sul relativo obbligo di motivazione.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e alla completezza della motivazione.
Richiamato nel motivo sul giudizio di revocazione e sui poteri del giudice di secondo grado.
Richiamato come disciplina del giudizio di revocazione tributaria.
Richiamato come disciplina processuale del giudizio di revocazione tributaria.
La revocazione non è il rimedio corretto quando il giudice abbia omesso di esaminare un giudicato esterno già dedotto in giudizio; in tal caso il rimedio è il ricorso per cassazione.
Il giudicato esterno può spiegare effetti preclusivi anche in controversie successive tra le stesse parti, se ne ricorrono i presupposti.
art. 7, comma 5, D.lgs. 546/92
Richiamato dal ricorrente come base per la disapplicazione degli atti amministrativi presupposti e per l'estensione del giudicato.
Richiamato in tema di motivazione degli atti tributari.
Richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi/tributari.
Richiamato tra le norme sulla motivazione dell'atto tributario.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
Richiamato in tema di motivazione e contenuto dell’avviso di accertamento.
art. 1, commi 161-163, L. 296/2006
La disciplina degli atti di accertamento e riscossione della TARI non consente di considerare duplicativo l’avviso di accertamento rispetto all’avviso bonario, poiché il primo è l’atto tipico che sostituisce il precedente.
art. 1, comma 792, L. 160/2019
Richiamato dal Comune per sostenere la natura di atto tipico ed esecutivo dell’avviso di accertamento.
art. 1, commi 651 e 652, L. 147/2013
Richiamato dalla società per contestare il regolamento TARI e la determinazione della pretesa.
art. 1, comma 692, L. 147/2013
Richiamato tra le norme invocate sulla TARI e sulla legittimazione/motivazione dell’atto.
Richiamato tra le norme invocate sul vizio di sottoscrizione dell’atto.
art. 1, comma 4 e comma 11, D.lgs. 504/1992
Richiamato dalla società in relazione alla sottoscrizione e alla legittimazione dell’atto.
Richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia sui motivi di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato nei giudizi definiti con rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando più impugnazioni riguardano provvedimenti diversi ma strettamente connessi e riferiti a un’unica vicenda sostanziale, la loro riunione può essere disposta anche in cassazione per ragioni di economia processuale e per evitare soluzioni contrastanti.
- Nel contenzioso tributario, l'impugnazione di un atto facoltativamente impugnabile non esonera dall'onere di impugnare successivamente l'atto tipico e definitivo; una volta emesso l’atto tipico, il giudizio sull’atto precedente perde interesse ed è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’avviso di accertamento tributario tipico non costituisce duplicazione dell’avviso bonario o di un precedente atto informativo/facoltativo, ma ne sostituisce il contenuto in forma autoritativa e definitiva, concentrando su di esso la tutela giurisdizionale.
- Se in appello è stato dedotto un giudicato esterno formatosi medio tempore e il giudice di merito lo omette di esaminare, il vizio non si corregge con la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., ma con il ricorso per cassazione, perché la revocazione è rimedio per l'errore di percezione e non per l'omessa valutazione di una questione ritualmente devoluta.
- Quando una sentenza impugnata contiene una motivazione erronea in diritto ma il dispositivo è comunque conforme a diritto, la Corte può correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza cassare la decisione sul punto.
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