Cassazione Civile, Ordinanza n. 13607/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di rimborso proposta da un ex dirigente ENEL per ottenere la restituzione della maggiore IRPEF trattenuta nel 2001 da Fondenel, quale sostituto d’imposta, sulle somme erogate a seguito del riscatto di una polizza assicurativa collegata a un trattamento di previdenza integrativa aziendale poi confluito in Fondenel. Il contribuente sosteneva che su tali importi dovesse applicarsi la ritenuta del 12,5% prevista per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, e non la tassazione separata prevista per il TFR. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR in appello lo aveva respinto per mancata prova dell’effettiva stipula del contratto di assicurazione; la precedente cassazione con rinvio aveva imposto di accertare se e in quale misura il capitale accantonato fosse stato investito sul mercato e quale rendimento netto ne fosse derivato. Nel giudizio di rinvio la CTR ha accolto solo in parte la domanda, ritenendo provato, sulla base di una certificazione ENEL, un importo di rendimenti trasferiti dalla PIA al Fondenel pari a euro 615.426,68 e limitando il rimborso alla sola somma di euro 307.713,34. L’Agenzia ha quindi ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell’obbligo del giudice di rinvio di attenersi al principio di diritto e alle indicazioni della sentenza rescindente, e, dall’altro, la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR considerato sufficiente una certificazione ritenuta priva di idonea forza probatoria a dimostrare l’effettivo rendimento netto da investimento sul mercato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha escluso l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia, osservando che le censure non miravano a una rivalutazione del merito, ma denunciavano la violazione dell’art. 384 c.p.c. da parte del giudice di rinvio. Nel merito, ha affermato che la CTR non si è attenuta al principio di diritto della precedente sentenza di cassazione, poiché non ha svolto l’indagine richiesta sul funzionamento del fondo PIA/Fondenel, sull’effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato e sulla concreta quantificazione del rendimento netto; invece ha fondato la decisione quasi esclusivamente sulla certificazione ENEL del 25 gennaio 2005, giudicata troppo generica e non idonea a provare il rendimento netto derivante da investimenti sul mercato. La Corte ha ribadito che il contribuente, nel chiedere il rimborso delle ritenute asseritamente indebite, ha l’onere di provare quale parte della somma percepita sia effettivamente ascrivibile a rendimenti da investimento; in difetto, non può applicarsi il regime del 12,5% sull’intera somma. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto già enunciato e alle ulteriori precisazioni della Corte, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge processuale, per denunciare il mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del principio di diritto e delle indicazioni della sentenza rescindente.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova.
art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992
il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e alle statuizioni della Cassazione.
"il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte"
il giudice di rinvio è vincolato al dictum rescindente e non può discostarsene nel riesame della controversia.
l’onere di provare la parte di somme effettivamente riferibile a rendimenti da investimento grava sul contribuente che chiede il rimborso.
art. 6, primo comma, della legge n. 482 del 1985
si applica ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, con ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% sulla differenza tra capitale corrisposto e premi riscossi, con eventuale riduzione del 2% annuo dopo il decimo anno.
art. 16, comma 1, lett. a), del t.u.i.r. (vecchia numerazione)
richiamato quale disciplina della tassazione separata del TFR, ritenuta dall’Amministrazione applicabile alla parte non qualificabile come rendimento da investimento.
art. 18, comma 1, del t.u.i.r. (vecchia numerazione)
richiamato insieme all’art. 16 per la tassazione separata del trattamento di fine rapporto; nella numerazione attuale corrisponde agli artt. 17 e 21.
art. 17, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato come corrispondente alla precedente disciplina della tassazione separata.
art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986
richiamato come corrispondente alla precedente disciplina della tassazione separata.
ha costituito la base della trattazione camerale del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto ad attenersi puntualmente al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e alle specifiche indicazioni istruttorie e decisorie contenute nella sentenza rescindente; l’omissione di tali verifiche integra violazione dell’art. 384 c.p.c.
- In materia di rimborso di ritenute operate su somme collegate a previdenza integrativa/assicurazione vita, il contribuente che invoca il regime più favorevole deve provare in concreto quale quota della prestazione costituisca rendimento netto da effettivo investimento sul mercato.
- Una certificazione del soggetto datore di lavoro o del fondo, se generica e priva di indicazioni sui criteri di calcolo e sulla natura del rendimento, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di rendimenti netti da investimento.
- Il rendimento tassabile al 12,5% è solo quello che deriva dall’effettivo impiego del capitale accantonato sul mercato finanziario; non vi rientrano le mere risultanze attuariali o matematiche di riserve tecniche o capitalizzazioni interne.
- Quando la pretesa di rimborso riguarda somme composte da più componenti fiscali, il giudice deve separare la quota effettivamente riconducibile al rendimento da investimento dal residuo assoggettabile alla tassazione ordinaria o separata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13604/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13608/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13610/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13611/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13612/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13615/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →