Cassazione Civile, Ordinanza n. 13608/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso presentata da un ex dirigente, il quale sosteneva che sulle rendite mensili percepite negli anni 1999 e 2000 in forza di una polizza assicurativa collegata alla sua uscita dal rapporto di lavoro fosse stata applicata un’imposta maggiore del dovuto. Il contribuente ricostruiva l’origine delle somme come segue: durante il rapporto di lavoro l’ente datore aveva stipulato una polizza vita e invalidità; poi, a seguito di accordi collettivi, la posizione era confluita in un trattamento di previdenza integrativa aziendale e quindi in un fondo pensione (Fondenel); al momento del pensionamento una parte della posizione sarebbe stata trasformata in polizza assicurativa collegata a un fondo d’investimento. Secondo il ricorrente, la tassazione corretta avrebbe dovuto essere quella agevolata prevista per i capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, con ritenuta del 12,5% solo sulla differenza tra capitale e premi, anziché la tassazione separata applicata dal sostituto d’imposta. Dopo il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la CTR aveva poi rigettato il ricorso. La precedente sentenza di cassazione con rinvio aveva imposto alla CTR di verificare, in concreto, se una quota degli accantonamenti fosse stata effettivamente investita sul mercato e quale fosse il rendimento netto imputabile a tale investimento, così da distinguere la parte assoggettabile al regime agevolato da quella soggetta a tassazione separata. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente respinto la domanda, fondandosi essenzialmente su una nota di Fondenel ritenuta insufficiente a dimostrare il rendimento. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si fosse attenuto al principio di diritto e agli accertamenti imposti dalla precedente sentenza rescindente, omettendo l’indagine richiesta sulla concreta gestione del fondo e sulla eventuale parte di rendimenti fiscalmente agevolabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso: la CTR non ha eseguito il compito istruttorio e valutativo impostole dalla precedente cassazione con rinvio, perché ha deciso la causa incentrandosi su una certificazione generica di Fondenel senza accertare se e in quale misura il capitale accantonato fosse stato effettivamente investito sul mercato e quale rendimento netto ne fosse derivato. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto già enunciato e alle ulteriori precisazioni rese dalla Corte, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione o falsa applicazione
è la norma processuale invocata per censurare il mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, del vincolo derivante dalla precedente decisione di cassazione
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e ai limiti tracciati dalla sentenza rescindente
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sottrarsi al mandato ricevuto
art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla CTR come base della tassazione separata per la parte di prestazione non riconducibile a rendimento finanziario
art. 17 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato quale disposizione applicabile al regime di tassazione separata del residuo
art. 6, primo comma, L. n. 482 del 1985
ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento
si applica ai capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, commisurando l’imposta alla differenza tra capitale corrisposto e premi riscossi, con riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi puntualmente al principio di diritto e ai compiti istruttori specificamente indicati dalla sentenza rescindente; la decisione che si discosti da tale perimetro è viziata per violazione dell’art. 384 c.p.c.
- In materia di rimborso di ritenute su prestazioni collegate a fondi previdenziali o assicurativi, il regime fiscale agevolato si applica solo alla parte di somme che il contribuente dimostri essere effettivo rendimento netto derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato, non a importi determinati tramite mere elaborazioni tecnico-attuariali o contabilizzazioni interne.
- Il rendimento fiscalmente rilevante non coincide con la redditività complessiva del patrimonio dell’ente o del fondo, ma soltanto con le plusvalenze effettivamente generate dall’investimento del capitale accantonato sul mercato finanziario.
- In tema di rimborso di imposte asseritamente indebitamente trattenute dal sostituto d’imposta, incombe sul contribuente l’onere di provare i presupposti del trattamento fiscale più favorevole e di dimostrare concretamente la quota di prestazione riconducibile a rendimenti imponibili con aliquota agevolata.
- Una certificazione generica del gestore del fondo, che escluda in astratto la presenza di rendimenti senza chiarire la composizione della prestazione o il funzionamento storico del fondo, non è sufficiente a esaurire l’accertamento richiesto quando occorra stabilire quanta parte della prestazione sia capitale e quanta rendimento.
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