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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13604/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

Un automobilista aveva impugnato davanti al Giudice di Pace un verbale con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S., per non avere comunicato entro il termine previsto i dati del conducente del veicolo al momento di una precedente infrazione. L’interessato sosteneva di avere già adempiuto o, comunque, di avere un giustificato motivo per non aver comunicato i dati richiesti, perché aveva proposto opposizione giurisdizionale contro il verbale presupposto relativo alla violazione originaria e ne aveva dato comunicazione all’organo accertatore tramite PEC. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione; il Tribunale, in appello, confermava, ritenendo che la proposizione del ricorso avverso il verbale presupposto non sospendesse né interrompesse il termine per la comunicazione dei dati del conducente. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo al contenuto della PEC e al giustificato motivo; con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 126-bis C.d.S., sostenendo che l’obbligo di comunicazione non potesse ritenersi esigibile prima della definizione del giudizio di opposizione sul verbale presupposto e che, quindi, il termine dovesse ritenersi sospeso/interrotto sino all’esito di tale giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, reputando fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in materia di art. 126-bis, comma 2, C.d.S., la violazione per mancata comunicazione dei dati del conducente si configura solo quando siano definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione; prima di tale definizione non insorge l’obbligo nei termini previsti. Ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Salerno e rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 126-bis, comma 2, C.d.S.

    "L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida... Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa..."

    L’obbligo del proprietario/obbligato in solido di comunicare i dati del conducente non sorge in modo definitivo prima della definizione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali relativi alla violazione presupposta; se l’opposizione è pendente, non può parlarsi di violazione dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata invocata dal ricorrente per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla PEC e al giustificato motivo; la Corte, accogliendo il secondo motivo, non fonda la decisione su una verifica autonoma della dedotta omissione, ma sul diverso profilo dell’erronea applicazione dell’art. 126-bis C.d.S.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata utilizzata come parametro del motivo di ricorso per censurare la falsa applicazione dell’art. 126-bis C.d.S.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata utilizzata come parametro del motivo di ricorso per censurare la violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 196 C.d.S.

    Richiamato come norma che individua gli obbligati in solido tenuti alla comunicazione dei dati del conducente quando non sia identificato il responsabile della violazione.

Massime di principio

  • In materia di sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente, il termine per adempiere non decorre in modo autonomo e definitivo se pende ancora il giudizio amministrativo o giurisdizionale contro il verbale presupposto; l’obbligo si consolida solo dopo la definizione di tali rimedi.
  • La definizione del procedimento di opposizione avverso l’infrazione presupposta è elemento costitutivo dell’effettiva cogenza dell’obbligo di comunicazione dei dati: se il verbale presupposto è annullato, viene meno il presupposto della sanzione ex art. 126-bis, comma 2, C.d.S.
  • La comunicazione all’autorità della proposizione del ricorso avverso il verbale presupposto può integrare un giustificato e documentato motivo idoneo a escludere la sanzionabilità dell’omessa comunicazione, secondo la lettura valorizzata dalla Corte.
  • Nel valutare la sussistenza della violazione ex art. 126-bis C.d.S., il giudice deve considerare la necessaria correlazione tra infrazione presupposta e obbligo di comunicazione, non potendo trattare quest’ultimo come illecito del tutto autonomo e svincolato dall’esito dell’opposizione sul verbale originario.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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