Cassazione Civile, Ordinanza n. 13611/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione ai fini IRES, IRAP e IVA, disconoscendo la deducibilità di costi per rimborsi chilometrici e indennità di trasferta, altri oneri straordinari, accantonamenti al fondo per il trattamento di fine mandato e operazioni ritenute oggettivamente inesistenti fatturate da due fornitori. Il primo giudice aveva respinto il ricorso. In appello, la contribuente aveva chiesto l'integrale riforma della decisione di primo grado, riproponendo i motivi originari di contestazione della pretesa impositiva. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva però dichiarato inammissibile l'appello per asserito difetto di specificità dei motivi. Con l'unico motivo per cassazione la società ha dedotto, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'appello era stato erroneamente dichiarato inammissibile pur contenendo una chiara riproposizione delle censure contro l'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 non richiede una formulazione rigidamente formale e minuziosa dei motivi di appello, essendo sufficiente una esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda rivolta al giudice di secondo grado e delle ragioni di doglianza. Poiché l'appello della contribuente riproponeva integralmente le ragioni di contestazione già svolte in primo grado contro la rettifica fiscale, esso doveva considerarsi specifico e quindi ammissibile. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, che dovrà esaminare nel merito l'appello della società e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di legittimità è stata inquadrata come denuncia di violazione processuale per errata declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
L'indicazione dei motivi specifici di appello nel processo tributario non richiede una rigorosa e formalistica enunciazione, ma soltanto un'esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda e delle ragioni della doglianza; è sufficiente anche la riproposizione delle ragioni già poste a base del ricorso introduttivo, se il dissenso investe la decisione di primo grado nella sua interezza o se le censure risultano ricavabili complessivamente dall'atto di gravame.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, deve essere rispettato l'onere di specificità relativo agli atti e documenti rilevanti.
Indica il rito camerale con cui la causa è stata trattata in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando dall'atto, interpretato complessivamente, emerga in modo chiaro la volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioni della censura, anche in forma sintetica o per implicito.
- La riproposizione in appello delle medesime doglianze svolte contro l'atto impositivo in primo grado può integrare motivi specifici, se il gravame mira alla riforma integrale della sentenza e consente di individuare senza equivoci l'oggetto dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non è giustificata quando il giudice di secondo grado confonde la mancanza di nuove argomentazioni con l'assenza di motivi di gravame, omettendo di considerare che l'appello può limitarsi a reiterare le censure già formulate contro la pretesa fiscale.
- In cassazione, la deduzione di un error in procedendo consente al giudice di legittimità di accedere direttamente al fascicolo di merito, purché sia rispettato l'onere di specificità del ricorso.
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