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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19764/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento per complessivi euro 2.120.815,63 riferita a 32 cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso della società era stato accolto perché il giudice aveva ritenuto non provata la notifica delle cartelle presupposte. In appello l'Agente della riscossione ha ottenuto una riforma parziale: sono state dichiarate cessate alcune cartelle per annullamento ex lege e il difetto di giurisdizione per due cartelle relative a spese di giustizia, mentre nel merito è stata ritenuta valida la notifica dell'intimazione via PEC, valida la firma digitale, regolari le notifiche delle cartelle sottostanti e legittimo l'uso di operatori postali privati muniti del titolo abilitativo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, lamentando principalmente: motivazione apparente e omessa pronuncia sulla validità della costituzione dell'Agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro; mancanza di asseverazione di conformità per la procura depositata telematicamente; carenza di poteri del procuratore speciale che avrebbe conferito la procura; mancata prova della notificazione e della conformità agli originali delle cartelle e degli atti presupposti; illegittimità delle notifiche eseguite tramite operatore postale privato; prescrizione o decadenza del credito. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina applicabile e che, nel caso concreto, la costituzione era valida senza necessità di specifiche allegazioni o prove ulteriori sul presupposto della scelta del difensore. Ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, osservando che l'attestazione di conformità non era necessaria per la procura prodotta in nativo formato digitale. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo nella parte in cui denunciava omessa pronuncia su eccezioni di rito e comunque infondato, perché la procura speciale del procuratore dell'Agenzia attribuiva espressamente il potere di conferire mandati agli avvocati. Ha dichiarato inammissibili per difetto di autosufficienza i motivi quinto e sesto, relativi alla contestazione delle notifiche e della documentazione prodotta, rilevando anche che le doglianze non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo per difetto di specificità e perché la sentenza di merito aveva correttamente valorizzato la legittimità delle notifiche effettuate tramite operatore postale privato munito di titolo abilitativo nel periodo normativamente rilevante. Ha infine respinto l'ottavo motivo sulla prescrizione, osservando che la Corte di merito aveva accertato la regolare notifica degli atti interruttivi e richiamando l'orientamento secondo cui i crediti erariali da imposta sono soggetti a prescrizione decennale, salvo diversa previsione di legge. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma le doglianze sono in gran parte ritenute infondate o inammissibili

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione apparente e al diritto di difesa; la Corte esclude la fondatezza delle censure

  • artt. 112, 115, 116 c.p.c.

    richiamati per denunciare omessa pronuncia e cattiva valutazione delle prove, ma la Corte ritiene insussistenti i vizi dedotti o li qualifica come inammissibili

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che alcune contestazioni erano generiche o non autosufficienti

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la motivazione apparente; la Corte esclude la nullità della sentenza di merito

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione, ma la Corte non accoglie la censura

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016

    richiamato quale base normativa della rappresentanza e difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

  • art. 43, quarto comma, R.D. n. 1611 del 1933

    richiamato in relazione ai casi di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e all'eventuale ricorso ad avvocati del libero foro

  • art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte precisa che riguarda la rappresentanza processuale dell'agente della riscossione, distinta dalla difesa tecnica

  • art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare che la difesa tecnica può essere affidata anche a un avvocato del libero foro

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la legittimità della produzione di documenti nuovi in appello

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato per ritenere valida la notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato dalla sentenza di merito per sostenere che l'atto conteneva gli elementi essenziali e la motivazione richiesta

  • art. 21-octies L. n. 241 del 1990

    richiamato per escludere l'annullabilità di un atto vincolato in presenza di vizi formali non invalidanti

  • art. 22 Codice dell'Amministrazione Digitale

    invocato dalla ricorrente in relazione all'asserita mancanza di asseverazione di conformità della procura depositata telematicamente

  • art. 16-decies d.l. n. 179 del 2012

    la Corte precisa che l'attestazione di conformità è richiesta per specifiche copie informatiche, non per il documento nativo digitale prodotto

  • art. 2712 c.c.

    richiamato in tema di riproduzioni meccaniche e contestazione della loro conformità

  • art. 2719 c.c.

    richiamato per chiarire che il disconoscimento della copia deve essere specifico e circostanziato

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    richiamati in relazione al disconoscimento delle scritture e alla loro efficacia probatoria

  • art. 19, terzo comma, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di documentazione nel processo tributario

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999

    richiamato per la legittimazione dell'operatore postale privato munito di licenza individuale nel periodo rilevante

  • art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999

    richiamato nel quadro della liberalizzazione del servizio postale

  • art. 3-bis L. n. 53 del 1994

    richiamato nel confronto tra notifiche via PEC e regole sull'indirizzo del mittente

  • art. 2943 c.c.

    richiamato ai fini dell'eccezione di prescrizione e degli effetti interruttivi

  • art. 2946 c.c.

    la Corte richiama l'orientamento secondo cui il credito erariale da imposta è soggetto, di regola, a prescrizione decennale

  • art. 2948 c.c.

    la Corte esclude che il credito tributario rientri nella prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio con avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina speciale e dagli accordi applicabili; quando la scelta del difensore discende dalla riconduzione del caso a tali ipotesi, non è necessaria un'ulteriore allegazione o prova specifica del presupposto organizzativo.
  • Nel processo tributario, l'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a questioni di merito; le eccezioni di rito, se esaminate sostanzialmente dal giudice, non fondano di per sé la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
  • La procura conferita e depositata in nativo formato digitale non richiede attestazione di conformità come se si trattasse di copia informatica di atto analogico; il difetto di asseverazione è irrilevante quando il documento non è una copia.
  • Il disconoscimento della conformità di copie e riproduzioni documentali deve essere specifico, circostanziato e autosufficiente; in mancanza, il giudice può valorizzare la documentazione prodotta dall'ente impositore o della riscossione.
  • Nel processo tributario, la censura sulla mancata notificazione o sull'illegittima formazione degli atti presupposti deve riprodurre nel ricorso il contenuto degli atti stessi, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La notifica degli atti tributari a mezzo PEC è valida se consente di identificare con certezza provenienza e oggetto dell'atto e se il destinatario è posto in condizione di difendersi compiutamente; analogamente, la notifica tramite operatore postale privato è valida nel periodo in cui l'operatore era munito del titolo abilitativo richiesto.
  • In materia di riscossione tributaria, la mancanza di sottoscrizione della cartella o del ruolo non determina automaticamente nullità quando la riferibilità dell'atto all'amministrazione è certa e la legge non prevede espressamente tale sanzione.
  • Il credito erariale da imposta, una volta divenuto definitivo, è soggetto in via generale alla prescrizione decennale, salvo diversa previsione normativa specifica, e non alla prescrizione quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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