Cassazione Civile, Ordinanza n. 19764/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento per complessivi euro 2.120.815,63 riferita a 32 cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso della società era stato accolto perché il giudice aveva ritenuto non provata la notifica delle cartelle presupposte. In appello l'Agente della riscossione ha ottenuto una riforma parziale: sono state dichiarate cessate alcune cartelle per annullamento ex lege e il difetto di giurisdizione per due cartelle relative a spese di giustizia, mentre nel merito è stata ritenuta valida la notifica dell'intimazione via PEC, valida la firma digitale, regolari le notifiche delle cartelle sottostanti e legittimo l'uso di operatori postali privati muniti del titolo abilitativo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, lamentando principalmente: motivazione apparente e omessa pronuncia sulla validità della costituzione dell'Agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro; mancanza di asseverazione di conformità per la procura depositata telematicamente; carenza di poteri del procuratore speciale che avrebbe conferito la procura; mancata prova della notificazione e della conformità agli originali delle cartelle e degli atti presupposti; illegittimità delle notifiche eseguite tramite operatore postale privato; prescrizione o decadenza del credito. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina applicabile e che, nel caso concreto, la costituzione era valida senza necessità di specifiche allegazioni o prove ulteriori sul presupposto della scelta del difensore. Ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, osservando che l'attestazione di conformità non era necessaria per la procura prodotta in nativo formato digitale. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo nella parte in cui denunciava omessa pronuncia su eccezioni di rito e comunque infondato, perché la procura speciale del procuratore dell'Agenzia attribuiva espressamente il potere di conferire mandati agli avvocati. Ha dichiarato inammissibili per difetto di autosufficienza i motivi quinto e sesto, relativi alla contestazione delle notifiche e della documentazione prodotta, rilevando anche che le doglianze non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo per difetto di specificità e perché la sentenza di merito aveva correttamente valorizzato la legittimità delle notifiche effettuate tramite operatore postale privato munito di titolo abilitativo nel periodo normativamente rilevante. Ha infine respinto l'ottavo motivo sulla prescrizione, osservando che la Corte di merito aveva accertato la regolare notifica degli atti interruttivi e richiamando l'orientamento secondo cui i crediti erariali da imposta sono soggetti a prescrizione decennale, salvo diversa previsione di legge. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma le doglianze sono in gran parte ritenute infondate o inammissibili
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione apparente e al diritto di difesa; la Corte esclude la fondatezza delle censure
richiamati per denunciare omessa pronuncia e cattiva valutazione delle prove, ma la Corte ritiene insussistenti i vizi dedotti o li qualifica come inammissibili
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che alcune contestazioni erano generiche o non autosufficienti
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la motivazione apparente; la Corte esclude la nullità della sentenza di merito
richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione, ma la Corte non accoglie la censura
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016
richiamato quale base normativa della rappresentanza e difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
art. 43, quarto comma, R.D. n. 1611 del 1933
richiamato in relazione ai casi di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e all'eventuale ricorso ad avvocati del libero foro
art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte precisa che riguarda la rappresentanza processuale dell'agente della riscossione, distinta dalla difesa tecnica
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per affermare che la difesa tecnica può essere affidata anche a un avvocato del libero foro
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la legittimità della produzione di documenti nuovi in appello
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per ritenere valida la notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC
richiamato dalla sentenza di merito per sostenere che l'atto conteneva gli elementi essenziali e la motivazione richiesta
art. 21-octies L. n. 241 del 1990
richiamato per escludere l'annullabilità di un atto vincolato in presenza di vizi formali non invalidanti
art. 22 Codice dell'Amministrazione Digitale
invocato dalla ricorrente in relazione all'asserita mancanza di asseverazione di conformità della procura depositata telematicamente
art. 16-decies d.l. n. 179 del 2012
la Corte precisa che l'attestazione di conformità è richiesta per specifiche copie informatiche, non per il documento nativo digitale prodotto
richiamato in tema di riproduzioni meccaniche e contestazione della loro conformità
richiamato per chiarire che il disconoscimento della copia deve essere specifico e circostanziato
richiamati in relazione al disconoscimento delle scritture e alla loro efficacia probatoria
art. 19, terzo comma, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di documentazione nel processo tributario
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999
richiamato per la legittimazione dell'operatore postale privato munito di licenza individuale nel periodo rilevante
richiamato nel quadro della liberalizzazione del servizio postale
richiamato nel confronto tra notifiche via PEC e regole sull'indirizzo del mittente
richiamato ai fini dell'eccezione di prescrizione e degli effetti interruttivi
la Corte richiama l'orientamento secondo cui il credito erariale da imposta è soggetto, di regola, a prescrizione decennale
la Corte esclude che il credito tributario rientri nella prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi in giudizio con avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina speciale e dagli accordi applicabili; quando la scelta del difensore discende dalla riconduzione del caso a tali ipotesi, non è necessaria un'ulteriore allegazione o prova specifica del presupposto organizzativo.
- Nel processo tributario, l'omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a questioni di merito; le eccezioni di rito, se esaminate sostanzialmente dal giudice, non fondano di per sé la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
- La procura conferita e depositata in nativo formato digitale non richiede attestazione di conformità come se si trattasse di copia informatica di atto analogico; il difetto di asseverazione è irrilevante quando il documento non è una copia.
- Il disconoscimento della conformità di copie e riproduzioni documentali deve essere specifico, circostanziato e autosufficiente; in mancanza, il giudice può valorizzare la documentazione prodotta dall'ente impositore o della riscossione.
- Nel processo tributario, la censura sulla mancata notificazione o sull'illegittima formazione degli atti presupposti deve riprodurre nel ricorso il contenuto degli atti stessi, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La notifica degli atti tributari a mezzo PEC è valida se consente di identificare con certezza provenienza e oggetto dell'atto e se il destinatario è posto in condizione di difendersi compiutamente; analogamente, la notifica tramite operatore postale privato è valida nel periodo in cui l'operatore era munito del titolo abilitativo richiesto.
- In materia di riscossione tributaria, la mancanza di sottoscrizione della cartella o del ruolo non determina automaticamente nullità quando la riferibilità dell'atto all'amministrazione è certa e la legge non prevede espressamente tale sanzione.
- Il credito erariale da imposta, una volta divenuto definitivo, è soggetto in via generale alla prescrizione decennale, salvo diversa previsione normativa specifica, e non alla prescrizione quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19756/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19758/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19759/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19760/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19761/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19762/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →