Cassazione Civile, Ordinanza n. 19756/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento fondata su una cartella già intestata a una società poi cancellata dal registro delle imprese, nonché su pretesa responsabilità dei soggetti ricorrenti in relazione a un’asserita cessione d’azienda in frode ai creditori tributari. I ricorrenti contestavano: la validità della notifica della cartella originaria, sostenendo che fosse stata tentata verso un soggetto non più munito di rappresentanza; la legittimità dell’intimazione notificata ai soci/amministratori della società cessionaria, deducendo che essi non avevano mai conosciuto gli avvisi di accertamento presupposti e che non poteva operare la responsabilità ex art. 2495 c.c. senza previa contestazione della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione; la carenza di motivazione dell’intimazione e la mancata allegazione degli atti prodromici; infine la regolazione delle spese. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione sulla notificazione della cartella; violazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 14 d.lgs. 472/1997 sulla legittimazione/passiva dei soci; violazione dell’art. 7 della L. 212/2000 sulla motivazione degli atti tributari; violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo limitatamente alla posizione dei soci, ritenendo che non potesse essere emessa nei loro confronti l’intimazione di pagamento successiva alla definitività dell’atto impositivo nei confronti della società estinta senza una previa contestazione della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 3625/2025. Ha invece rigettato il primo e il terzo motivo per inammissibilità, valorizzando anche la doppia soccombenza e la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, e ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi sul dedotto omesso esame e sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché miravano a una rivalutazione del compendio probatorio.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che il motivo fosse scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure per doppia soccombenza e per la natura fattuale della doglianza.
Per la responsabilità dei soci della società estinta, la Corte ha applicato il principio secondo cui occorre la previa contestazione della riscossione di somme ricevute in liquidazione, con specifico avviso nei confronti dei soci.
La Corte ha distinto la posizione della cessionaria, nei cui confronti la responsabilità può operare per cessione in frode ai creditori tributari, dalla posizione dei soci della società estinta, per i quali è necessaria una diversa base legale e un autonomo accertamento.
Invocato sul difetto di motivazione e sull’allegazione degli atti presupposti; il motivo è stato però dichiarato inammissibile.
Richiamato dalla CTR per sostenere che l’intimazione ha contenuto vincolato e può richiamare la cartella precedentemente notificata.
Il motivo sulle spese è stato assorbito dall’accoglimento parziale del ricorso.
art. 36, comma 5, d.P.R. 602/1973
La Corte, richiamando Sez. U n. 3625/2025, ha affermato che l’amministrazione deve dedurre con apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Massime di principio
- In materia di responsabilità dei soci per debiti tributari della società cancellata, l’Amministrazione finanziaria deve previamente contestare ai soci, con apposito atto, l’avvenuta percezione di somme in sede di liquidazione; non è sufficiente la mera notifica di un’intimazione di pagamento fondata sul debito sociale già consolidato.
- La responsabilità del cessionario d’azienda può essere aggravata in caso di cessione in frode ai creditori tributari; in tale ipotesi non è necessaria, nei suoi confronti, la previa notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, se la pretesa si fonda su quel diverso titolo di responsabilità.
- Le censure di legittimità che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili, specie quando il giudice di merito abbia già deciso in due gradi in senso conforme.
- L’atto di intimazione di pagamento, quando ha contenuto vincolato e segue una cartella già notificata, può essere motivato per relationem mediante richiamo alla cartella stessa; tuttavia resta necessario che il destinatario sia correttamente individuato secondo la disciplina sostanziale applicabile alla specifica responsabilità azionata.
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