LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53
Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina le notificazioni civili, amministrative e stragiudiziali eseguite da avvocati o procuratori (con procura e autorizzazione dell'Ordine): modalità tramite servizio postale e, ove i requisiti sussistano, tramite posta elettronica certificata o servizi telematici; obblighi formali (relazione, registro cronologico, vidimazione), responsabilità disciplinare e sanzioni. La norma è stata più volte modificata per introdurre la PEC e la notifica telematica: disposizioni del D.Lgs. 149/2022 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/02/2023 e alcune previsioni (art. 3‑ter, commi 2‑3) sono state sospese fino al 31/12/2024.
Notificazioni degli atti da parte degli avvocati (posta e PEC)
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