Cassazione Civile, Sentenza n. 22466/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società di trasporto pubblico locale volta a ottenere dalla Regione Siciliana il pagamento di contributi destinati a coprire i maggiori oneri derivanti dal rinnovo del CCNL 2004-2007 del settore, per le annualità 2013-2017. Il Tribunale di Palermo aveva condannato l’Assessorato regionale al pagamento e la Corte d’appello aveva respinto il gravame regionale, ritenendo che il diritto della società fosse sorto sulla base delle norme statali richiamate e che il pagamento regionale non fosse subordinato alla previa approvazione ministeriale del piano di riparto e al trasferimento delle somme dallo Stato alla Regione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la Regione ha dedotto violazione o falsa applicazione del D.L. n. 16/2005 e dell’art. 1, comma 1230, L. n. 296/2006, sostenendo che il credito dell’impresa non era esigibile prima della previa erogazione del cofinanziamento statale alle Regioni e della conclusione del procedimento amministrativo di riparto; ha inoltre contrastato le eccezioni della controparte su giudicato, specificità, doppia conforme e carenza di interesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della società controricorrente, escluso il giudicato esterno per la diversa annualità dei contributi e chiarito che il diritto dell’impresa al contributo non sorge automaticamente, ma solo dopo la conclusione del procedimento amministrativo sia a livello statale sia a livello regionale. Ha quindi cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stato il veicolo processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
richiamati per la trattazione inizialmente fissata in camera di consiglio e poi trasformata in pubblica udienza.
art. 111 Cost.
la Corte richiama il principio per cui il motivo di ricorso ex art. 360 n. 3 c.p.c. è sempre ammissibile.
D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, art. 1, commi 2 e 3
norma che prevede trasferimenti/contributi per il rinnovo del CCNL del TPL; il diritto dell’impresa non è ritenuto esigibile prima della previa erogazione delle risorse alle Regioni e della conclusione del procedimento di riparto.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1230
disposizione che disciplina il cofinanziamento per i maggiori oneri del CCNL del TPL; la Corte la interpreta nel senso che il credito verso la Regione presuppone il passaggio delle somme dal livello statale a quello regionale.
L. 10 aprile 1981, n. 151
richiamata quale base storica dei finanziamenti pubblici al trasporto pubblico locale.
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 12 e 12-bis
richiamata tra le fonti dei finanziamenti al TPL.
D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, artt. 8 e 20
richiamati come fonti di fondi per il trasporto pubblico locale.
D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23
richiamato tra le forme di finanziamento dei rinnovi contrattuali del TPL.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 58
richiamata come ulteriore forma di compensazione/finanziamento del TPL.
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 295 e seguenti
richiamata come fonte della compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 16-bis
richiamato per il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL.
D.P.C.m. 11 marzo 2013
richiamato per i criteri di riparto del Fondo TPL.
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 27
richiamato per i criteri di riparto del Fondo TPL.
richiamato per i criteri di riparto del Fondo TPL.
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 25, comma 11-quinquies
richiamato in tema di finanziamento dei piani di ristrutturazione dei debiti delle Regioni verso le imprese di TPL.
L. reg. Sicilia 14 giugno 1983, n. 68, art. 13
richiamata quale disciplina regionale di coordinamento del procedimento di riparto ed erogazione delle somme alle imprese.
D.l. n. 34 del 2020, art. 200, comma 5-ter
richiamato dalla resistente in memoria, ma ritenuto non pertinente perché norma emergenziale e riferita al rapporto Stato-Regioni.
menzionato solo con riferimento alla possibile diversa azione sugli interessi moratori, non decisivo sulla spettanza del contributo.
Massime di principio
- Nei contributi pubblici destinati al trasporto pubblico locale, il diritto dell’impresa alla percezione della somma sorge solo quando sia completato l’intero procedimento amministrativo previsto dalla legge, sia nella fase centrale di riparto delle risorse, sia nella successiva fase regionale di assegnazione.
- Quando la normativa prevede un cofinanziamento statale ripartito alle Regioni e poi distribuito alle imprese, la Regione non è obbligata a pagare in assenza della previa assegnazione delle risorse da parte dello Stato e della definizione del riparto ministeriale.
- La complessità del procedimento amministrativo non consente di anticipare l’esigibilità del credito in capo all’impresa se manca il presupposto della concreta provvista pubblica destinata al singolo ente territoriale.
- Il giudicato formatosi su contributi relativi ad annualità diverse non si estende automaticamente a periodi d’imposta o di finanziamento successivi, in mancanza di un rapporto di durata o di obbligazioni periodiche in senso proprio.
- Il ritardo dell’amministrazione regionale nella trasmissione dei dati o nello svolgimento della fase di propria competenza non fa sorgere di per sé il credito al contributo, potendo al più fondare una diversa domanda risarcitoria.
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