DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge introduce misure fiscali e finanziarie: estende lo split payment IVA, disciplina la cooperazione con i gruppi multinazionali, modifica voluntary disclosure, detrazione e compensazione IVA, locazioni brevi, cessione di detrazioni energetiche, accise, giochi e riduzione degli apparecchi. Prevede termini specifici dal 2017, regimi transitori e successive modifiche normative.
Misure fiscali, finanziarie e di contrasto all’evasione
Misure fiscali e finanziarie per il contrasto all’evasione
Il provvedimento interviene su IVA, imposte dirette, compensazioni, locazioni brevi, giochi, tabacchi e agevolazioni fiscali, con numerose disposizioni operative decorrenti principalmente dal 2017 e con specifici regimi transitori.
Split payment e operazioni con enti pubblici e società controllate
Il meccanismo dello split payment viene esteso, oltre alle amministrazioni pubbliche, a:
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
- società controllate direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente dalle precedenti società;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB, o in altro indice individuato con decreto ministeriale.
Per tali operazioni l’IVA è versata dal cessionario o committente secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il regime si applica fino alla scadenza della deroga speciale autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea e, secondo il testo fornito, alle fatture emesse dal 1° luglio 2017.
I soggetti interessati devono rilasciare, su richiesta del cedente o prestatore, un’attestazione della propria riconducibilità alle categorie soggette allo split payment. Sono esclusi gli enti pubblici gestori di demanio collettivo per le operazioni relative alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
Dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dalla disciplina dei versamenti unitari, con modalità da definire con decreto ministeriale.
Cooperazione rafforzata per le stabili organizzazioni
Le società ed enti residenti appartenenti a gruppi multinazionali possono chiedere all’Agenzia delle entrate una valutazione sulla possibile esistenza di una stabile organizzazione in Italia quando:
- il gruppo ha ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui;
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Italia superano 50 milioni di euro annui;
- l’attività è svolta con il supporto di società residenti o di stabili organizzazioni italiane appartenenti allo stesso gruppo.
Le soglie sono determinate considerando il valore più elevato risultante dai bilanci dell’esercizio precedente e dei due esercizi anteriori. Per il valore delle operazioni italiane rilevano anche quelle effettuate da soggetti collegati secondo la disciplina dei prezzi di trasferimento.
Qualora l’Agenzia accerti l’esistenza della stabile organizzazione, l’ufficio invita il contribuente a definire in contraddittorio i debiti tributari relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini dichiarativi. In caso di pagamento mediante accertamento con adesione:
- le sanzioni amministrative sono ridotte della metà;
- il reato di omessa dichiarazione non è punibile, purché siano estinti anche interessi e sanzioni entro i termini previsti.
La mancata sottoscrizione dell’adesione o il pagamento omesso o parziale fanno venir meno gli effetti premiali. In tali casi l’ufficio procede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni ordinarie entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla notificazione dell’invito o alla redazione dell’atto di adesione, anche in deroga ai termini ordinari di accertamento.
La procedura è preclusa se il contribuente, o i soggetti che lo supportano, ha già avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di controllo amministrativo o procedimenti penali relativi all’ambito dell’istanza. Le entrate sono destinate almeno per 100 milioni di euro annui ai fondi per la non autosufficienza e per le politiche sociali; la parte residua confluisce nel fondo per la riduzione della pressione fiscale.
Voluntary disclosure e regolarità fiscale
La disciplina della voluntary disclosure viene modificata prevedendo, tra l’altro, l’esclusione dell’applicazione di una specifica limitazione al credito per imposte estere in presenza di redditi esteri qualificati. Sono inoltre incluse determinate imposte patrimoniali sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero.
Per alcune ipotesi di determinazione delle somme dovute sono introdotte maggiorazioni, con il limite secondo cui l’importo complessivo, compreso quanto già versato, non può superare quello calcolato secondo il criterio ordinario.
La modifica relativa al credito per imposte estere si applica anche agli atti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione, senza possibilità di rimborso delle imposte già pagate.
In caso di definizione agevolata dei carichi tributari, il certificato di regolarità fiscale, compreso quello necessario per partecipare agli appalti pubblici, può essere rilasciato dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, limitatamente ai carichi oggetto della definizione. La regolarità viene meno dalla data di esclusione dalla procedura, anche per mancato, insufficiente o tardivo pagamento.
Gli eventuali rimborsi fiscali possono essere erogati, se sussistono gli altri presupposti, dopo la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata; in caso di mancato o irregolare pagamento il rimborso può essere sospeso.
Detrazione e compensazione dell’IVA
Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge quando l’imposta diviene esigibile e deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto, applicando le condizioni esistenti in quel momento.
La registrazione delle fatture deve avvenire nella liquidazione in cui viene esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura. Le modifiche si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Per le compensazioni dei crediti fiscali viene ridotta da 15.000 a 5.000 euro annui la soglia oltre la quale è necessario il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa prevista dalla legge. La soglia di 5.000 euro riguarda anche il credito IVA annuale o infrannuale.
L’utilizzo in compensazione senza visto, con visto irregolare o con visto apposto da soggetti non abilitati comporta il recupero del credito indebitamente compensato, degli interessi e l’irrogazione delle sanzioni. Le somme recuperate non possono essere pagate mediante compensazione.
Il modello F24 può essere scartato quando il credito utilizzato supera il limite massimo dei crediti compensabili, secondo modalità progressive stabilite con provvedimenti dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione dello scarto avviene secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia.
Servizi di vitto e alloggio per studenti universitari
L’esenzione IVA per le prestazioni educative e didattiche comprende anche i servizi di vitto e alloggio resi agli studenti universitari dagli istituti o enti regionali per il diritto allo studio.
Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione. Non sono ammessi né il rimborso dell’IVA erroneamente applicata né il recupero dell’imposta sugli acquisti erroneamente detratta; resta tuttavia necessario rettificare la detrazione secondo la disciplina del mutamento del regime fiscale delle operazioni attive.
Locazioni brevi
Sono considerate locazioni brevi quelle relative a immobili abitativi di durata non superiore a 30 giorni, comprese le locazioni con servizi di biancheria e pulizia, stipulate da persone fisiche fuori dall’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari e portali telematici.
La cedolare secca si applica con aliquota del 26 per cento, ridotta al 21 per cento per i redditi relativi a una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione. Il regime riguarda anche i corrispettivi delle sublocazioni e dei contratti onerosi conclusi dal comodatario.
Gli intermediari immobiliari e i gestori di portali devono trasmettere i dati dei contratti entro il 30 giugno dell’anno successivo. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione è sanzionata ai sensi della disciplina generale sulle violazioni degli obblighi di comunicazione; la sanzione è ridotta della metà se la trasmissione o la correzione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza.
Quando incassano i canoni o intervengono nei pagamenti, gli intermediari operano come sostituti d’imposta e applicano una ritenuta del 21 per cento a titolo d’acconto, provvedendo al versamento e alla certificazione.
Sono disciplinati specifici obblighi per gli intermediari non residenti, con ricorso alla stabile organizzazione o alla nomina di un rappresentante fiscale. In assenza di rappresentante, i soggetti residenti appartenenti allo stesso gruppo sono solidalmente responsabili per la ritenuta.
Il soggetto che incassa o interviene nel pagamento è inoltre responsabile dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa, obbligo di dichiarazione telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo e applicazione di sanzioni per dichiarazione omessa o infedele. Per gli anni d’imposta 2020 e 2021 il termine è stato differito al 30 settembre 2022.
Dal 2017 gli enti locali possono istituire o rimodulare l’imposta e il contributo di soggiorno in deroga ai limiti temporali ordinari indicati dalla normativa richiamata.
Cessione delle detrazioni per interventi energetici condominiali
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali, i contribuenti che si trovano nelle condizioni reddituali previste possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito corrispondente:
- ai fornitori che hanno eseguito gli interventi;
- ad altri soggetti privati, con possibilità di successiva cessione.
Le condizioni tecniche degli interventi devono essere asseverate da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica. L’ENEA effettua controlli anche a campione. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma la responsabilità del professionista.
Accise, tabacchi e rimozione dei siti irregolari
Le variazioni delle componenti dell’accisa sui tabacchi devono assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni di euro dal 2018. Il relativo decreto ministeriale deve essere adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può inibire i siti web che offrono senza titolo prodotti da inalazione contenenti nicotina, tabacchi lavorati o pubblicità degli stessi, nonché software destinati a eludere il blocco. L’inosservanza comporta le sanzioni amministrative previste per i siti irregolari.
Quando nel sito sono presenti anche contenuti diversi da quelli vietati, l’Agenzia assegna un termine di quindici giorni per rimuoverli; decorso inutilmente il termine, procede all’inibizione senza riconoscimento di indennizzi.
Giochi e apparecchi da intrattenimento
Il prelievo erariale unico è fissato:
- al 19 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di pubblica sicurezza;
- al 6 per cento per gli apparecchi di cui alla lettera b).
Dal 1° ottobre 2017 la ritenuta sulle vincite del lotto è fissata all’8 per cento. Dalla stessa data il prelievo sulla parte della vincita eccedente 500 euro è fissato al 12 per cento nelle ipotesi previste dalla disciplina richiamata.
La riduzione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), deve condurre a:
- non più di 345.000 nulla osta al 31 dicembre 2017;
- non più di 265.000 nulla osta al 30 aprile 2018.
I concessionari devono ridurre almeno del 15 per cento i nulla osta riferibili alla situazione del 31 dicembre 2016 entro il 31 dicembre 2017 e procedere alla successiva riduzione proporzionale entro il 30 aprile 2018. In caso di superamento dei limiti, l’Agenzia revoca d’ufficio i nulla osta eccedenti. Gli apparecchi revocati devono essere bloccati entro cinque giorni lavorativi e avviati alla dismissione; la violazione è sanzionata con 10.000 euro per apparecchio.
È consentito il trasferimento dei locali dei concessionari quando la disponibilità dell’immobile viene meno per forza maggiore, cause non imputabili, scadenza della locazione o di altro titolo, purché il nuovo immobile sia nello stesso comune e resti ferma la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Agevolazioni previdenziali per vittime del terrorismo
Dal 1° gennaio 2018 i trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti terroristici e delle stragi di tale matrice, dei superstiti e dei familiari interessati sono rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
È previsto inoltre un incremento annuale massimo dell’1,25 per cento, calcolato sul trattamento dell’anno precedente secondo l’articolazione prevista dalla normativa pensionistica. Gli incrementi sono compresi nella rivalutazione generale se inferiori e si applicano in via alternativa se superiori.
Obsolescenza della disciplina
Il provvedimento è un decreto-legge del 2017, in larga parte modificato da successive leggi e da interventi normativi settoriali. Alcune disposizioni avevano efficacia limitata nel tempo, come quelle relative alle spese energetiche 2017-2021, alla riduzione degli apparecchi entro il 2018 e alle decorrenze fiscali del 2017. Tuttavia numerose norme strutturali, tra cui quelle su split payment, compensazioni, locazioni brevi e obblighi degli intermediari, sono state successivamente modificate e possono conservare rilevanza solo nella ricostruzione dei periodi d’imposta interessati. La legge non è quindi integralmente applicabile nella formulazione originaria, ma non è classificata come completamente obsoleta per gli effetti ancora rilevanti su periodi e rapporti pregressi.
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