DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto interviene su garanzie e finanziamenti per PMI, contratti di sviluppo, pagamenti della sanità, concorrenza nel gas e carburanti, energia elettrica e fondi UE/cohesione. Molte misure sono temporanee, con scadenze tra 2013 e 2025; alcune risultano oggi superate o abrogate.
Misure urgenti per crescita, semplificazione e sostegno alle imprese
Misure urgenti per crescita economica, semplificazione e sostegno agli investimenti
Il provvedimento contiene un insieme di interventi emergenziali a favore dell’accesso al credito delle PMI, del rilancio degli investimenti produttivi, dell’accelerazione dei pagamenti pubblici e dell’utilizzo dei fondi nazionali ed europei. Interviene inoltre su mercati energetici e distributivi, contratti di sviluppo e strumenti di cooperazione internazionale.
Rafforzamento del Fondo di garanzia per le PMI
La disciplina mira a rendere più efficace il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con un decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Le misure sono orientate ad ampliare l’accesso al credito, semplificare le procedure e assicurare che il vantaggio della garanzia pubblica si trasferisca effettivamente alle imprese beneficiarie.
In particolare, si prevede:
- aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese in funzione del ciclo economico e del mercato finanziario/creditizio;
- innalzamento, in via generale, della garanzia diretta fino all’80% dell’operazione per specifiche tipologie di finanziamento e per alcune operazioni in aree di crisi o su sezioni speciali;
- garanzia fino al 70% per operazioni finanziarie finalizzate all’attività d’impresa di durata non inferiore a 36 mesi, con riserva dedicata fino a 100 milioni di euro;
- maggiore ricorso a modalità telematiche;
- limiti all’ammissibilità della garanzia per operazioni già deliberate, salvo quelle condizionate all’acquisizione della garanzia.
Il Fondo è esteso anche ai professionisti, entro un limite massimo di assorbimento delle risorse non superiore al 5%, con decreto attuativo specifico. Sono inoltre previsti contributi volontari destinabili alla microimprenditorialità, secondo modalità fissate con decreto del MEF.
Finanziamenti agevolati per macchinari, impianti e tecnologie delle PMI
Il decreto introduce la cosiddetta misura per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica, nonché hardware, software e tecnologie digitali, mediante finanziamenti agevolati e contributi sugli interessi.
L’intervento è rivolto a micro, piccole e medie imprese secondo la definizione UE. I finanziamenti:
- sono concessi da banche e intermediari finanziari abilitati, con copertura tramite plafond di provvista presso Cassa depositi e prestiti;
- hanno durata massima di 5 anni;
- non possono superare complessivamente 4 milioni di euro per impresa;
- possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.
Il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo commisurato agli interessi, con erogazione in una o più quote sulla base dell’avanzamento dell’investimento; per importi non superiori a 200.000 euro è prevista la possibilità di erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse.
La misura è assistita, se del caso, dalla garanzia del Fondo PMI fino all’80% del finanziamento. La valutazione del merito creditizio è demandata al soggetto richiedente secondo parametri di rischiosità definiti con decreto. Le modalità operative sono regolate da convenzioni tra Ministero, ABI e Cassa depositi e prestiti.
Il comma originario fissava una dotazione massima di 2,5 miliardi, poi elevata fino a 5 miliardi. Sono indicati stanziamenti annuali per i contributi fino al 2025. La disciplina si applica anche alle PMI agricole e della pesca, compatibilmente con la normativa UE.
Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
Vengono stanziati 150 milioni di euro per programmi di sviluppo industriale, inclusi quelli di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, destinati a territori che non dispongono di risorse per concedere agevolazioni.
I programmi sono agevolati tramite il solo finanziamento agevolato, fino al 50% dei costi ammissibili; il contributo a fondo perduto è legato all’eventuale cofinanziamento regionale.
Le risorse sono attinte dal Fondo per la crescita sostenibile. Le somme non impegnate entro il 30 giugno 2014 ritornano nella disponibilità del Fondo. Il Ministro dello sviluppo economico deve ridefinire modalità e criteri per accelerare le procedure e attribuire priorità ai programmi in aree oggetto di accordi per la riconversione di crisi produttive.
Sono inoltre fissate soglie minime per gli investimenti:
- 20 milioni di euro per i programmi di sviluppo industriale;
- 7,5 milioni di euro se riguardano esclusivamente trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- 10 milioni di euro per i progetti d’investimento del proponente;
- 3 milioni di euro se si tratta solo di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Misure per il pagamento dei debiti della sanità
Le risorse destinate al pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere riassegnate alle regioni che ne facciano richiesta entro il 30 giugno 2013. La riassegnazione avviene prioritariamente in funzione dell’adempimento alla diffida prevista dalla disciplina sanitaria.
È inoltre prorogato al 15 luglio il termine previsto per l’articolo richiamato del decreto-legge n. 35/2013.
Concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
La disciplina interviene sulla regolazione del gas naturale, restringendo per alcuni aspetti il riferimento ai soli clienti domestici. Per le gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, i termini sono qualificati come perentori.
Se la Regione competente non adempie, sono previsti:
- un ulteriore termine di 6 mesi;
- poi l’avvio della gara tramite commissario ad acta;
- se la Regione non nomina il commissario entro 2 mesi, interviene il Ministero dello sviluppo economico.
Sono previste proroghe dei termini per specifici ambiti territoriali, compresi quelli colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con estensione fino a 24 mesi.
Il Ministero può emanare linee guida sul valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas. Per i carburanti liquidi, il fondo di razionalizzazione è esteso anche ai contributi per la chiusura e trasformazione degli impianti in distributori esclusivi di metano o GPL.
È inoltre modificata la deduzione forfetaria per gli esercenti impianti di distribuzione carburante, parametrata al volume d’affari con aliquote decrescenti.
Riduzione dei prezzi dell’energia elettrica e incentivi energetici
Si riduce la soglia per l’applicazione di un prelievo sui soggetti energivori, abbassando i parametri di ricavi e reddito imponibile. Le maggiori entrate sono destinate, fino al 31 dicembre 2018, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica; dal 1° gennaio 2019 confluiscono all’erario.
Per il 2013 e per gli anni successivi, vengono ridefinite le modalità di calcolo del costo evitato di combustibile, con progressiva riduzione del peso dei prodotti petroliferi nel paniere di riferimento e aggiornamenti trimestrali basati sul gas naturale all’ingrosso. Sono previste deroghe specifiche per impianti di termovalorizzazione e per impianti ubicati in zone di emergenza rifiuti.
Sono inoltre abrogati i commi introdotti nel 2012 in materia di incentivi alle rinnovabili, e si disciplina un regime transitorio per gli impianti a bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, con opzioni di incremento temporaneo degli incentivi e successiva restituzione/dilazione. Le disposizioni devono produrre una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema e dei prezzi dell’energia.
Imprese miste e partenariati nella cooperazione allo sviluppo
Il decreto modifica la legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, consentendo la concessione di crediti agevolati per la costituzione di imprese miste e per il finanziamento di quote di capitale di rischio. Una parte del Fondo può essere destinata a un fondo di garanzia per prestiti o per agevolare apporti di capitale.
Per l’accesso ai crediti agevolati, le imprese italiane devono impegnarsi formalmente al rispetto delle linee guida OCSE sulla responsabilità sociale e delle indicazioni europee in materia di clausole sociali, ambientali e diritti umani.
Sono poi disciplinati i partenariati tramite accordi di programma con soggetti pubblici sovranazionali o privati, con regole di rendicontazione, obbligo di riversamento delle somme non utilizzate e schema attuativo da definire con decreto ministeriale.
Accelerazione dell’utilizzo dei fondi nazionali ed europei per coesione e riforme
Le amministrazioni pubbliche e altri enti indicati devono dare priorità assoluta ai procedimenti connessi all’utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, dei fondi strutturali europei e dei programmi nazionali per le riforme. È previsto anche che gli obiettivi di accelerazione siano inseriti nella valutazione della performance dei dirigenti.
Per la programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento, il Governo può esercitare il potere sostitutivo anche nominando un commissario straordinario, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Le autorità di gestione possono inoltre attingere direttamente agli interventi candidati dai comuni al Piano nazionale per le città, tramite accordi diretti e con il supporto tecnico dell’ANCI. Le risorse del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea sono accreditate al Fondo di rotazione del MEF e trasferite alle gestioni commissariali o alle amministrazioni competenti.
Contratti istituzionali di sviluppo
Per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, infrastrutturali e immateriali, finanziati con risorse nazionali, UE o FSC, le amministrazioni competenti possono stipulare contratti istituzionali di sviluppo.
Il contratto:
- è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei progetti;
- segue la disciplina del decreto legislativo n. 88/2011, come modificato;
- può prevedere l’uso di Invitalia come soggetto attuatore per le amministrazioni centrali e, se del caso, regionali, salvo quanto affidato ai concessionari di servizi pubblici.
Stato di vigenza e attualità pratica
Alcune parti del decreto risultano oggi superate o abrogate, in particolare:
- l’articolo 6, integralmente abrogato;
- l’articolo 7, successivamente abrogato dalla legge n. 125/2014 a decorrere dal regolamento attuativo;
- diversi commi soppressi o abrogati all’interno degli articoli su energia e fondi UE.
Restano però ancora utili, in chiave ricostruttiva o per norme che hanno prodotto effetti nel tempo, soprattutto le disposizioni su Fondo PMI, Nuova Sabatini, contratti di sviluppo e contratti istituzionali di sviluppo, pur con molte modifiche intervenute negli anni.
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