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Legge

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Normativa italiana007G0264Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge finanziaria 2008 definisce i saldi di bilancio 2008-2010 e introduce numerose misure fiscali: detrazioni ICI e IRPEF per abitazione principale, famiglie numerose e locazioni, proroghe per ristrutturazioni e risparmio energetico, modifiche alla tassazione delle imprese, perdite e interessi passivi, riorganizzazioni societarie, IRAP regionale e agevolazioni immobiliari. Molte misure operano per specifici periodi d’imposta o fino a date determinate; alcune risultano successivamente abrogate.

Legge finanziaria 2008: bilancio, agevolazioni fiscali e riforma della tassazione d’impresa

Legge finanziaria 2008: quadro generale

Il provvedimento reca disposizioni in materia di entrate, bilancio dello Stato, fiscalità immobiliare, imposte sui redditi, IRAP, agevolazioni edilizie ed energetiche e riorganizzazioni aziendali. Le norme illustrate riguardano principalmente il 2008 e i periodi d’imposta successivi, con numerosi regimi transitori e decorrenze specifiche.

Saldi di finanza pubblica

Per il 2008 il saldo netto da finanziare è fissato, in termini di competenza, in 34 miliardi di euro, al netto di 7.905 milioni per regolazioni debitorie. Il ricorso massimo al mercato finanziario è stabilito in 245 miliardi di euro, comprendendo indebitamento estero fino a 4 miliardi per interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Per il 2009 e il 2010 il saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente è fissato, rispettivamente, in 31 e 11 miliardi di euro, al netto delle regolazioni debitorie indicate dalla norma. Il ricorso massimo al mercato è pari, rispettivamente, a 230 e 215 miliardi. Per il bilancio programmatico, i saldi netti da finanziare sono stabiliti in 16 miliardi per il 2009 e 8 miliardi per il 2010.

I limiti del ricorso al mercato sono calcolati al netto delle operazioni dirette al rimborso anticipato o alla ristrutturazione di passività preesistenti a carico dello Stato.

Destinazione delle maggiori entrate tributarie

Le maggiori entrate tributarie realizzate nel 2008 rispetto alle previsioni devono essere destinate prioritariamente al conseguimento degli obiettivi di indebitamento netto e dei saldi di finanza pubblica fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.

L’eventuale eccedenza è destinata alla riduzione della pressione fiscale sui lavoratori dipendenti mediante incremento della detrazione per redditi di lavoro dipendente. Le maggiori entrate permanenti sono accantonate in un fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze e possono essere utilizzate a partire dal periodo d’imposta 2008.

L’utilizzo per la riduzione fiscale può essere escluso qualora occorra assicurare la copertura di interventi urgenti e imprevisti per calamità naturali o esigenze indifferibili di sicurezza nazionale. L’incremento della detrazione non può comunque essere inferiore al 20% per le fasce di reddito più basse.

ICI e abitazione principale

Per l’abitazione principale viene introdotta un’ulteriore detrazione ICI pari all’1,33 per mille della base imponibile, con un limite massimo di 200 euro. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e, in caso di più soggetti passivi, è ripartita in proporzione alla quota di destinazione.

L’ulteriore detrazione non si applica agli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

I comuni possono stabilire, a decorrere dall’anno d’imposta 2009, un’aliquota ICI agevolata inferiore al 4 per mille per i proprietari che installano impianti da fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica destinata all’uso domestico. L’agevolazione riguarda le unità immobiliari interessate dagli interventi e può durare:

  • fino a tre anni per gli impianti termici solari;
  • fino a cinque anni per le altre fonti rinnovabili.

Le modalità operative devono essere definite con regolamento comunale.

In caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale può applicare l’aliquota e le detrazioni previste per l’abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta. La disciplina opera solo se tale soggetto non possiede altro immobile destinato ad abitazione nello stesso comune.

I commi 7 e 8 risultano espressamente abrogati dal decreto-legge n. 93 del 2008, convertito dalla legge n. 126 del 2008.

Detrazioni IRPEF per locazioni e famiglie

Per i titolari di contratti di locazione di abitazioni principali stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998 sono previste detrazioni IRPEF pari a:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 150 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Ai giovani tra 20 e 30 anni che stipulano un contratto di locazione per un’abitazione principale diversa da quella dei genitori spetta, per i primi tre anni, la detrazione prevista per i giovani locatari, alle condizioni stabilite dalla disciplina di riferimento.

Le detrazioni per locazione non sono cumulabili tra loro; il contribuente può scegliere quella più favorevole. Sono rapportate al periodo dell’anno in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale. Se la detrazione eccede l’imposta lorda residua dopo le altre detrazioni personali, è riconosciuto un importo corrispondente alla quota non utilizzata, secondo modalità da stabilire con decreto ministeriale.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze è escluso dal reddito complessivo rilevante per alcune detrazioni IRPEF.

Ai genitori con almeno quattro figli fiscalmente a carico è riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita normalmente in misura pari tra i genitori non separati. In caso di separazione, la ripartizione segue gli affidamenti stabiliti dal giudice; se un coniuge è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete integralmente a quest’ultimo.

Se la detrazione per famiglie numerose non trova capienza nell’imposta, è riconosciuto un credito pari alla quota non utilizzata, secondo modalità definite con decreto ministeriale.

Detrazioni per redditi particolari e incapienza

Per i contribuenti il cui reddito complessivo è formato esclusivamente da redditi fondiari di importo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta. La disposizione opera dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Per i redditi derivanti da assegni periodici deducibili ai sensi della disciplina IRPEF è prevista una detrazione non cumulabile con quelle ordinarie, di misura corrispondente a quella spettante per i redditi da lavoro dipendente e non rapportata al periodo dell’anno. La disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Recupero edilizio e risparmio energetico

Sono prorogate per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella misura del 36% e fino a 48.000 euro per unità immobiliare, ferme le altre condizioni previste dalla normativa richiamata.

La proroga riguarda anche determinati interventi realizzati da soggetti che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2012.

È inoltre prorogata, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e successivi, l’agevolazione relativa alle prestazioni di recupero edilizio soggette all’aliquota prevista dalla normativa speciale, se fatturate dal 1° gennaio 2008.

Le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dalla legge n. 296 del 2006 sono estese alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Per la sostituzione, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, l’estensione opera per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009, nel limite di spesa autorizzato pari a 2 milioni di euro annui.

La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ripartita in quote annuali di pari importo, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, secondo scelta irrevocabile effettuata alla prima detrazione.

Per alcuni interventi, tra cui la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e determinati interventi sugli impianti, non è richiesta la documentazione tecnica indicata dalla disciplina originaria.

Sono modificati, con efficacia dal 1° gennaio 2007, i valori limite di trasmittanza termica delle strutture edilizie, distinti per zona climatica, coperture, pavimenti e finestre comprensive di infissi. I valori limite del fabbisogno energetico e della trasmittanza devono essere definiti con decreto ministeriale entro il 28 febbraio 2008.

Imposte immobiliari e trasferimenti in piani di edilizia residenziale

Per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione di programmi di edilizia residenziale è prevista l’imposta di registro dell’1%, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.

La disciplina è estesa anche alle imposte ipotecaria e catastale per gli atti che comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi agli stessi immobili.

Le nuove disposizioni si applicano agli atti pubblici, agli atti giudiziari, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dall’entrata in vigore della legge. È inoltre abrogato il comma 15 dell’articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Reddito d’impresa, perdite e aliquota IRES

La determinazione del reddito complessivo prevede la somma dei redditi delle diverse categorie e la deduzione delle perdite derivanti da imprese commerciali, arti e professioni. Le perdite delle società di persone e delle associazioni professionali sono imputate ai soci o associati secondo le rispettive quote.

Le perdite d’impresa e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi, non oltre il quinto periodo d’imposta, nei limiti della capienza. La disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008.

L’aliquota IRES è ridotta dal 33% al 27,5%. La percentuale di esenzione delle plusvalenze partecipative è elevata al 95%, con disciplina transitoria per le plusvalenze realizzate fino a concorrenza delle svalutazioni fiscalmente dedotte negli esercizi precedenti.

Le perdite relative ad attività che beneficiano di regimi di parziale o totale detassazione rilevano nella stessa proporzione in cui rileverebbero i risultati positivi.

Interessi passivi e altre componenti del reddito d’impresa

La disciplina degli interessi passivi stabilisce, in via generale, la deducibilità fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, entro il limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. L’eccedenza indeducibile può essere riportata ai periodi successivi nei limiti della capienza futura.

La quota di risultato operativo lordo non utilizzata per la deduzione degli interessi può essere riportata in avanti a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Sono previste esclusioni per banche, imprese di assicurazione, determinati soggetti finanziari, società consortili e di progetto, società operanti nella realizzazione di interporti e società a prevalente capitale pubblico attive nella gestione di servizi e impianti essenziali.

Nel consolidato nazionale, l’eccedenza di interessi indeducibili di una società può essere utilizzata a compensazione del reddito complessivo di gruppo nei limiti del risultato operativo lordo disponibile di altre società partecipanti. La disciplina può considerare anche società estere in possesso dei requisiti previsti per l’inclusione virtuale nel consolidato.

Sono inoltre modificate le regole su:

  • deducibilità degli interessi relativi a beni immobili;
  • spese di rappresentanza, deducibili se inerenti e congrue secondo criteri ministeriali;
  • beni distribuiti gratuitamente, deducibili se di valore unitario non superiore a 50 euro;
  • deduzioni extracontabili e componenti negativi;
  • ammortamenti e leasing finanziario;
  • perdite attribuite per trasparenza;
  • regimi di consolidato nazionale e mondiale.

La durata minima dei contratti di leasing è modificata per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2008. Per gli immobili la deduzione è ammessa, secondo i casi, per contratti di durata non inferiore a 11 anni o almeno pari a 18 anni.

Per il primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 è prevista una disciplina transitoria sui coefficienti di ammortamento dei beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo.

Regime opzionale per utili non distribuiti

Dal periodo d’imposta 2008 le persone fisiche residenti titolari di redditi d’impresa o di partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice possono optare per la tassazione separata dei redditi con aliquota del 27,5%, a condizione che gli utili non siano prelevati o distribuiti.

Il regime non è applicabile alle imprese o società in contabilità semplificata. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi sono assoggettati alla tassazione ordinaria, con scomputo dell’imposta già versata.

Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore o dei soci sono considerate prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, degli esercizi precedenti. In caso di revoca dell’opzione, gli utili ancora esistenti sono considerati prelevati o distribuiti nell’ultimo periodo di applicazione.

Un decreto ministeriale deve disciplinare opzione, perdite, riserve, versamenti e coordinamento con gli altri istituti fiscali.

IRAP regionale

Dal 1° gennaio 2009 l’IRAP è qualificata come tributo proprio della regione e deve essere istituita con legge regionale. Le regioni non possono modificare le basi imponibili, ma possono intervenire, nei limiti della legislazione statale, su aliquote, detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

Resta ferma l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali. La liquidazione, l’accertamento e la riscossione sono affidati all’Agenzia delle entrate secondo un regolamento-tipo regionale. Fino all’emanazione dei regolamenti regionali conformi, le attività continuano secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge.

Riorganizzazioni aziendali e operazioni straordinarie

La disciplina fiscale delle fusioni, scissioni e conferimenti viene modificata per consentire, in determinati casi, l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio dalla società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

Il regime dei conferimenti d’azienda è esteso anche quando il conferente o il conferitario è non residente, purché il conferimento riguardi aziende situate in Italia.

In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute è disciplinata secondo le regole sulle plusvalenze, assumendo come costo il valore fiscale dell’azienda conferita.

Sono altresì riviste le disposizioni sui conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento, sui trasferimenti infragruppo, sul consolidato fiscale e sul recupero delle perdite compensate in caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato mondiale.

Estromissione di immobili strumentali dell’imprenditore individuale

L’imprenditore individuale che al 30 novembre 2007 possiede immobili strumentali può optare, entro il 30 aprile 2008, per l’esclusione degli immobili dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008.

L’opzione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% sulla differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta a IVA si aggiunge un importo pari al 30% dell’IVA calcolata sul valore normale.

Il versamento deve essere effettuato:

  • per il 40%, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta indicato dalla norma;
  • per la parte restante, in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009;
  • con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

Agevolazioni per imprese immobiliari e successioni

È prevista una norma interpretativa secondo cui gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione di immobili destinati alla locazione non rientrano tra le spese indeducibili previste per gli immobili patrimoniali.

È istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, incaricata di proporre entro il 30 giugno 2008 interventi di semplificazione e razionalizzazione, distinguendo tra attività di gestione e attività di costruzione.

Nella disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, il regime agevolato per i trasferimenti di aziende, partecipazioni e diritti societari è esteso anche ai trasferimenti a favore del coniuge.

Stato di applicazione e obsolescenza

Il provvedimento è una legge finanziaria riferita principalmente al 2008, con disposizioni pluriennali e numerosi interventi successivamente modificati o abrogati. Le singole norme possono conservare rilevanza per ricostruzioni storiche, contenzioso relativo a periodi d’imposta passati o regimi transitori, ma il testo, considerato nel suo complesso, non costituisce oggi una disciplina generale direttamente applicabile senza verificare le successive modifiche normative.

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