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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22505/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto per la costruzione di un magazzino automatizzato. L'appaltatrice ottenne decreto ingiuntivo per l'ultima rata del prezzo; la committente fece opposizione deducendo che il saldo non fosse dovuto perché il collaudo non era stato eseguito, lamentando inoltre vizi della struttura (infiltrazioni e rigonfiamenti delle pareti esterne) e il mancato raggiungimento del regime di produzione pattuito, e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni. Il Tribunale accolse la riconvenzionale e condannò l'appaltatrice al risarcimento; la Corte d'appello rigettò sia l'appello principale dell'appaltatrice sia quello incidentale della committente. In cassazione l'appaltatrice dedusse: nullità della c.t.u. espletata nell'accertamento tecnico preventivo per mancata partecipazione del proprio CTP alle operazioni peritali successive; violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte ritenuto che la condanna risarcitoria fosse coperta dalla domanda riconvenzionale; violazione dei canoni di interpretazione contrattuale e dell'art. 1229 c.c. per asserita erronea lettura della clausola di responsabilità; violazione dell'art. 1668 c.c. per avere incluso nel danno voci che avrebbero dato luogo a un'utilità eccedente la mera riparazione. La committente, con ricorso incidentale, sostenne invece che il 20% finale del corrispettivo non fosse dovuto perché il collaudo favorevole non si era verificato e che la Corte avesse errato nell'interpretare la clausola contrattuale che collegava il pagamento all'uso dell'impianto, nonché nel ritenere che il mancato raggiungimento delle performance non impedisse il collaudo o l'utilizzo dello stabilimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo della ricorrente principale sulla nullità della c.t.u., osservando che, dopo l'avviso iniziale, non sussiste un obbligo generale di comunicare ogni successiva indagine peritale e che, comunque, nella specie non era stato dimostrato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa, poiché il consulente d'ufficio aveva considerato le osservazioni dei consulenti di parte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la Corte d'appello aveva solo interpretato il contenuto della domanda riconvenzionale, attività di fatto riservata al giudice di merito, e non era stata dedotta una censura ammissibile sul vizio motivazionale. Ha reputato inammissibile o manifestamente infondato il terzo motivo, anche per la presenza di doppia conforme quanto al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., e perché la clausola contrattuale invocata dall'appaltatrice disciplinava la responsabilità civile per danni a persone e cose, non già un esonero dalla garanzia per vizi dell'opera. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, in quanto mirava a ottenere una diversa ricognizione del danno concreto, non a denunciare una reale violazione dell'art. 1668 c.c. Sul ricorso incidentale ha respinto il primo e il secondo motivo rilevando che il contratto prevedeva, in modo idoneo, il pagamento del saldo al verificarsi dell'uso dell'impianto, anche in assenza di collaudo positivo, e che tale uso era stato accertato in fatto; ha respinto il terzo motivo valorizzando la clausola che equiparava l'uso all'accettazione dell'opera e ha dichiarato inammissibile il quarto, perché diretto soltanto a contestare il merito delle valutazioni sulla produzione e sul collaudo. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    La censura relativa al contraddittorio nella consulenza tecnica è stata respinta perché, nel caso concreto, non è stato dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 194, comma 2, c.p.c.

    La comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali è obbligatoria; per le indagini successive, invece, non esiste un obbligo generale di ulteriore avviso alle parti.

  • art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c.

    È richiamato come base normativa della comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali, non estesa automaticamente alle successive attività del consulente.

  • art. 99 c.p.c.

    La doglianza è stata respinta perché la Corte d'appello non aveva pronunciato ultra o extra petita, ma aveva interpretato il contenuto della domanda riconvenzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice omette di esaminare una domanda o decide su una domanda non proposta; l'interpretazione della domanda è invece accertamento di fatto del merito.

  • art. 1229 c.c.

    Invocato dall'appaltatrice, ma ritenuto inconferente rispetto alla clausola contrattuale esaminata, che riguardava la responsabilità civile per danni a persone e cose.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la corretta lettura del contratto e delle condizioni di pagamento.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'autonomia negoziale delle parti nel prevedere condizioni di pagamento diverse dal collaudo positivo.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che il pagamento del 20% fosse sottoposto a condizione sospensiva di collaudo favorevole, ma la Corte ha valorizzato anche la clausola sull'uso dell'impianto.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è ammessa solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ne disconosce il regime legale; non è denunciabile come violazione di legge la mera critica alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in relazione alla verifica e al pagamento dell'opera; la Corte ha ritenuto decisiva la clausola contrattuale che equiparava l'uso dell'impianto all'accettazione.

  • art. 1667 c.c.

    La clausola invocata dall'appaltatrice non è stata interpretata come esonero generalizzato dalla garanzia per vizi.

  • art. 1668 c.c.

    La censura sulla quantificazione del danno è stata dichiarata inammissibile perché mirava a contestare l'accertamento in fatto delle voci necessarie alla rimozione dei vizi, non la corretta applicazione della norma.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo incidentale per contestare la relazione del consulente d'ufficio, ma la censura è stata ritenuta meramente fattuale.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato per contestare l'efficacia del documento dell'incontro tecnico, ma la censura non ha scalfito la ratio decidendi sull'uso dell'impianto.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stato ritenuto inammissibile per doppia conforme, non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato ritenuto inammissibile nei casi di doppia conforme e, comunque, non utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    Essendo stati rigettati entrambi i ricorsi, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    Richiamato per la determinazione dell'importo ulteriore dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nella consulenza tecnica, l'obbligo di avviso alle parti riguarda l'inizio delle operazioni peritali; per le attività successive non è configurabile un obbligo generalizzato di nuova comunicazione, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • La nullità della consulenza tecnica è una nullità relativa e sanabile: oltre alla tempestiva deduzione, occorre provare che l'inosservanza delle forme abbia inciso in concreto sulle possibilità difensive della parte.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non coincide con la diversa interpretazione della domanda data dal giudice di merito: se il giudice interpreta il petitum o la causa petendi, compie un accertamento di fatto censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • In cassazione il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove; tale doglianza richiede, se ne ricorrono i presupposti, un motivo di omesso esame di fatto decisivo.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, il ricorso che non la colpisce specificamente è inammissibile per difetto di interesse, anche se le altre censure fossero fondate.
  • Nel contratto di appalto le parti possono pattiziamente prevedere che l'uso dell'opera o dell'impianto equivalga ad accettazione e faccia decorrere il diritto al pagamento, anche in mancanza di collaudo positivo, se la clausola non è contraria a norme imperative.
  • Le clausole sulla responsabilità civile per danni a persone e cose non possono essere interpretate, senza un chiaro fondamento testuale, come esclusione generalizzata della garanzia per vizi dell'opera ex artt. 1667 e 1668 c.c.
  • La quantificazione del danno per vizi dell'opera è sindacabile in cassazione solo se si deduce un reale errore di diritto; la mera contestazione delle singole voci o del loro costo attiene al merito ed è inammissibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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