Cassazione Civile, Sentenza n. 22468/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'occupazione d'urgenza disposta nel 1984 dal Comune per realizzare alloggi popolari su terreni di proprietà privata, senza successivo decreto di esproprio. Dopo una prima fase contenziosa definita nel 1997 sulla sola occupazione temporanea, nel 2015 il Comune ha emanato un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, liquidando indennizzo per danno patrimoniale e non patrimoniale e una somma per l'occupazione sine titulo. La proprietaria ha chiesto alla Corte d'appello la rideterminazione della giusta indennità ex art. 42 bis e la condanna al pagamento della differenza rispetto a quanto già liquidato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di giudicato, sostenendo che la sentenza del 1997 avrebbe già accertato la perdita della proprietà per accessione invertita e quindi la nullità/inammissibilità del provvedimento di acquisizione sanante; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, deducendo che il credito relativo all'occupazione sine titulo sarebbe prescritto per il periodo anteriore al quinquennio precedente il decreto ex art. 42 bis; 3) omesso esame di un fatto decisivo e carenza motivazionale nella stima del valore dell'area, contestando la metodologia del c.t.u., la qualificazione edificatoria di parte del terreno e l'utilizzo di alcuni comparabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il dedotto giudicato esterno era anteriore all'introduzione del giudizio di merito e, inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato in modo autosufficiente di avere sollevato la relativa eccezione nel giudizio di appello; mancava anche la riproduzione completa della sentenza del 1997 necessaria per consentire il controllo del giudicato invocato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la questione della prescrizione non risultava trattata nell'ordinanza impugnata e non era stata dimostrata in modo specifico la sua rituale proposizione nel merito, con conseguente inammissibile introduzione di una questione nuova in cassazione. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché la censura non attiene all'omesso esame di un fatto storico ma mira a riesaminare la valutazione tecnica del c.t.u.; inoltre, il giudice di merito aveva motivato in modo sufficiente aderendo alla consulenza, che aveva già risposto alle osservazioni di parte, sicché non ricorreva alcuna anomalia motivazionale. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, alle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001
disciplina l'acquisizione sanante dell'area occupata sine titulo e la liquidazione dell'indennizzo dovuto al proprietario
artt. 702 bis c.p.c. e 29 d.lgs. n. 150/2011
costituiscono il rito utilizzato per introdurre la domanda di rideterminazione dell'indennizzo
art. 2909 c.c.
invocato dal ricorrente in tema di giudicato sostanziale
art. 327 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
art. 21 septies L. n. 241/1990
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità del provvedimento
art. 3 r.d. n. 295/1939
richiamato dal ricorrente per sostenere doveri di recupero di somme e l'irrilevanza di una pretesa rinuncia alla prescrizione
art. 2937 c.c.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
art. 2934 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione
art. 2936 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale delle censure di violazione di legge formulate con il primo e il secondo motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ribadisce che non consente di censurare la mera critica alla consulenza tecnica
art. 373 c.p.c.
richiamato per il subprocedimento cautelare e per la liquidazione delle relative spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
Massime di principio
- Il giudicato esterno non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se si è formato nel corso del giudizio di merito; la relativa questione è proponibile solo se il giudicato è sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di appello e comunque entro i limiti dell'autosufficienza del ricorso.
- Chi invoca un giudicato esterno deve riprodurre nel ricorso il contenuto rilevante della precedente decisione, comprensivo di motivazione e dispositivo, affinché la Corte di cassazione possa verificarne portata ed effetti preclusivi.
- In cassazione non sono ammissibili questioni nuove o eccezioni non ritualmente dedotte nei gradi di merito; il ricorso deve investire solo questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una nuova valutazione della consulenza tecnica d'ufficio o delle risultanze istruttorie.
- Quando il giudice di merito aderisce a una consulenza tecnica d'ufficio che abbia esaminato e replicato alle osservazioni dei consulenti di parte, la motivazione è sufficiente se indica le fonti del convincimento; non è necessario confutare analiticamente ogni critica di parte.
- Le critiche alla consulenza tecnica di parte o al metodo di stima, se mirano solo a un diverso apprezzamento del materiale probatorio già valutato, si risolvono in mere argomentazioni difensive e non integrano vizio di motivazione.
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