Cassazione Civile, Sentenza n. 22488/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo dominante)
La controversia
La controversia riguarda due giudizi connessi relativi a un impianto di pompaggio dell'acqua a servizio di più fondi gravati da servitù di presa e derivazione d'acqua costituite per titolo negoziale. In un primo giudizio, un partecipante alla situazione reale aveva impugnato una decisione adottata dagli altri interessati il 6 maggio 2010, deducendo la nullità/invalidità dell'atto perché non tutti i titolari della servitù sarebbero stati convocati e perché la decisione sarebbe stata assunta a maggioranza. In un secondo giudizio, le stesse parti chiedevano l'accertamento dell'inadempimento del medesimo soggetto agli obblighi di contribuzione alle spese per energia elettrica e manutenzione dell'impianto, nonché la sua decadenza dall'uso del deposito d'acqua e la condanna al pagamento di somme asseritamente dovute. La Corte d'appello aveva annullato la delibera ritenendo necessaria la convocazione di tutti i titolari della servitù e aveva rigettato le domande di pagamento e decadenza, ritenendo non provata l'entità dei costi e non configurabile una decadenza dal diritto reale per inadempimento agli obblighi accessori. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: violazione dell'art. 303 c.p.c. per asserita erronea riassunzione del giudizio dopo la morte di una parte; nullità/motivazione apparente e violazione delle norme sulla convenzione del 1988, sostenendo che l'inadempimento del titolare della servitù avrebbe consentito la decadenza dall'uso dell'impianto; violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. per la valutazione delle prove e dell'onere probatorio in relazione alle spese ENEL e straordinarie; violazione delle norme sull'ammissibilità in appello dei mezzi istruttori non riproposti in sede di precisazione delle conclusioni. La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla riassunzione e alla motivazione/valutazione delle prove, ha escluso che la convenzione potesse essere modificata a maggioranza o che l'inadempimento potesse comportare la decadenza dal diritto di servitù o dall'uso dell'impianto, ma ha anche precisato che la qualificazione corretta non era quella di una comunione della servitù, bensì di diritti reali distinti e di una convenzione accessoria sull'uso comune dell'impianto. In ogni caso ha rigettato entrambi i ricorsi, compensando le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi per la loro connessione, ha respinto le censure sulla pretesa estinzione del giudizio per mancata/notificata riassunzione, ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l'inadempimento agli obblighi di contribuzione potesse determinare la decadenza dall'uso dell'impianto o la modifica a maggioranza dei criteri di riparto fissati nella convenzione. Ha inoltre chiarito che la servitù di presa d'acqua non integra una comunione del diritto di servitù ai sensi degli artt. 1100 ss. c.c., ma ha comunque confermato il dispositivo di rigetto delle domande, correggendo la motivazione della sentenza di merito nella parte in cui aveva fatto riferimento alla mancata convocazione di tutti i partecipanti. Il risultato finale è stato il rigetto di entrambi i ricorsi, con compensazione delle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 303 c.p.c.
L'atto di riassunzione deve consentire l'identificazione della causa; nella specie la censura sulla mancata notifica del decreto è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata, anche perché il deposito del ricorso era tempestivo e i vizi successivi della vocatio in ius non determinavano estinzione.
art. 156 c.p.c.
Le irregolarità dell'atto di riassunzione sono sanate quando lo scopo dell'atto è raggiunto, cioè quando le parti sono poste in condizione di conoscere la prosecuzione del giudizio.
art. 1100 c.c.
La Corte ha escluso che la fattispecie integri una comunione della servitù; la disciplina della comunione non è applicabile alla servitù di presa d'acqua, che è diritto indivisibile e inerente al fondo.
art. 1105 c.c.
Richiede che, per la validità delle deliberazioni maggioritarie, tutti i partecipanti siano preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione; la Corte d'appello ne aveva fatto applicazione, ma la Cassazione ha corretto la motivazione evidenziando che il punto decisivo era comunque la mancanza di potere di modificare unilateralmente la convenzione.
art. 1106 c.c.
Richiamato in relazione alla regolamentazione della cosa comune e alle deliberazioni dei partecipanti.
art. 1080 c.c.
Richiamato come base della servitù di presa e derivazione d'acqua a favore dei fondi dominanti.
art. 1091 c.c.
La convenzione costituiva una deroga pattizia agli obblighi che normalmente gravano sul proprietario del fondo servente per l'esercizio della servitù.
art. 1460 c.c.
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum alla fattispecie, mancando una vera corrispettività tra pagamento dei costi e concessione della servitù, e comunque trattandosi di regolazione dell'uso di un bene comune.
art. 115 c.p.c.
La censura è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove; la violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disconosce i fatti non contestati.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diversa regola.
art. 2697 c.c.
La violazione sussiste solo se il giudice altera la ripartizione dell'onere probatorio; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 360 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non al mero difetto di sufficienza.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La servitù di presa o derivazione d'acqua è un diritto reale indivisibile: non può essere ricondotta a una comunione del diritto di servitù ai sensi degli artt. 1100 ss. c.c., anche se più fondi godano di utilità analoghe o collegate al medesimo impianto.
- Se i titolari di più servitù o i proprietari dei fondi interessati stipulano una convenzione che regola l'uso di un impianto comune e la ripartizione delle spese, tale assetto negoziale non può essere unilateralmente modificato a maggioranza senza il consenso di tutti i contraenti, quando la clausola pattizia non lo consenta.
- L'inadempimento agli obblighi di contribuzione alle spese accessorie non comporta, di regola, la decadenza dal diritto di servitù né la perdita definitiva dell'uso dell'opera necessaria alla sua attuazione, in assenza di una specifica previsione pattizia e di un vero nesso di corrispettività.
- L'exceptio inadimplenti non est adimplendum è utilizzabile solo se tra prestazione dovuta e prestazione rifiutata vi sia effettiva corrispettività e proporzionalità; non è applicabile per trasformare un obbligo accessorio in causa di estinzione o esclusione dal godimento del diritto reale.
- Le doglianze di legittimità sulla motivazione sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito: dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., rilevano solo anomalie motivazionali gravi e percepibili dal testo della sentenza.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di ottenere una nuova lettura delle prove: occorre dedurre un vero errore nell'utilizzo delle regole legali di formazione o valutazione della prova, non una semplice preferenza per un diverso apprezzamento istruttorio.
- La riassunzione del processo interrotto è tempestiva se il ricorso è depositato nel termine assegnato; eventuali irregolarità nella notifica del decreto di fissazione, quando non impediscano la conoscenza dell'atto e il contraddittorio, non determinano automaticamente l'estinzione del giudizio.
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