Cassazione Civile, Sentenza n. 22473/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cittadini)
La controversia
La controversia riguarda terreni che erano stati dapprima concessi in affitto dal Comune, poi trasferiti al figlio dell'originario affittuario, quindi concessi in enfiteusi perpetua e infine affrancati. Alcuni cittadini del luogo hanno promosso il giudizio avanti al Commissario per gli usi civici deducendo la persistenza di diritti di uso civico su quei fondi. La domanda era stata rigettata; successivamente la sentenza commissariale era stata dichiarata nulla dalla Corte d'appello per mancata nomina della speciale rappresentanza prevista dalla normativa speciale in presenza di conflitto tra Comune e comunisti, poiché il Comune aveva contestato l'esistenza dell'uso civico. Riassunto il giudizio, il Commissario aveva sollecitato la Regione alla nomina della rappresentanza speciale; in mancanza di intervento regionale aveva nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., poi costituitosi. Il Commissario, nel definire il giudizio, aveva però escluso l'esistenza dell'uso civico. La Corte d'appello ha confermato questa decisione, ritenendo vincolanti i giudicati commissariali del 1933 e del 1936 e ha regolato le spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità del procedimento e della sentenza perché il curatore speciale nominato non poteva difendersi personalmente essendo non abilitato; 2) nullità perché la nomina della speciale rappresentanza spettava alla Regione e non poteva essere supplita dal Commissario con curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; 3) erronea interpretazione dei giudicati del 1933 e 1936; 4) erroneo regolamento delle spese, che avrebbero dovuto essere poste anche a carico della Regione e del curatore speciale. La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, rilevando che l'art. 75 del r.d. n. 332 del 1928 prevede una disciplina speciale per la nomina della speciale rappresentanza nelle controversie tra Comune e comunisti, sicché non è consentito supplire all'inerzia regionale con la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, assorbendo gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, Sezione usi civici, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte d'appello è stata dunque rimessa in discussione per la violazione della disciplina speciale sulla rappresentanza della collettività comunista nelle controversie sugli usi civici.
Norme richiamate
art. 75 r.d. n. 332 del 1928
"Quando il commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il comune e una frazione o tra più frazioni dello stesso comune ..."; "Lo stesso procedimento si seguirà quando, contestandosi dal comune la qualità demaniale del suolo o comunque l'esistenza degli usi civici, sorga opposizione d'interessi tra il comune e i comunisti ed occorra nominare a questi ultimi la speciale rappresentanza"
La norma prevede una disciplina speciale e obbligatoria per la nomina della speciale rappresentanza dei comunisti quando il Comune contesti la demanialità del suolo o l'esistenza degli usi civici, in presenza di conflitto di interessi tra Comune e collettività.
"Il comma 2 dell'art. 78 c.p.c. si riferisce ai casi in cui sorga un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato non altrimenti disciplinato da norme sostanziali"
La nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c. opera solo in assenza di una disciplina speciale e non può essere usata per supplire a una rappresentanza regolata da norme sostanziali o da procedimenti amministrativi specifici.
richiamato dai ricorrenti ai nn. 3 e 4
I ricorrenti hanno prospettato sia un error in procedendo sia un error in iudicando, ma la Corte ha esaminato il ricorso sul piano della violazione della disciplina speciale sulla rappresentanza.
"le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono quelle tassativamente indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 354 c.p.c. (oltre a quelle di cui al precedente art. 353)"
La mancata nomina del curatore speciale, quando rilevante solo per l'esercizio dei poteri processuali e non per il contraddittorio, non determina automaticamente la rimessione al primo giudice; il giudice d'appello decide nel merito rinnovando eventualmente gli atti nulli. Il principio è richiamato per analogia, ma nel caso concreto la disciplina speciale escludeva la supplenza del curatore.
richiamato insieme all'art. 354 c.p.c.
È menzionato nel contesto delle tassative ipotesi di rimessione al primo giudice.
art. 75 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332
citato anche in relazione alla delibera regionale del 26/07/2016, n. 438
È la base normativa della procedura regionale di nomina delle speciali rappresentanze nelle controversie sugli usi civici.
Massime di principio
- Quando una norma speciale disciplina la nomina del soggetto chiamato a rappresentare una collettività in conflitto con l'ente esponenziale, il giudice non può sostituire tale meccanismo con la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., salvo che manchi una disciplina specifica.
- Nelle controversie sugli usi civici, la contestazione da parte del Comune dell'esistenza del diritto civico o della demanialità del suolo fa sorgere un conflitto di interessi tra Comune e comunisti che impone la nomina della speciale rappresentanza prevista dalla normativa speciale.
- La mancata partecipazione della speciale rappresentanza, quando imposta da una disciplina speciale, determina nullità del procedimento o della sentenza, perché incide sulla corretta instaurazione del contraddittorio della collettività rappresentata.
- La disciplina generale sul curatore speciale opera solo in via sussidiaria e non può essere utilizzata per eludere o sostituire procedure amministrative o sostanziali espressamente previste dall'ordinamento.
- In presenza di una nullità non rientrante nelle tassative ipotesi di rimessione al primo giudice, il giudice di appello deve decidere nel merito, rinnovando se necessario gli atti nulli.
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