Cassazione Civile, Sentenza n. 22400/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (notaio)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare a carico di un notaio, destinatario dapprima della sanzione della sospensione per un mese irrogata dalla commissione disciplinare regionale e poi, in sede di reclamo, della conferma solo parziale della decisione. La corte d'appello aveva ritenuto il professionista responsabile: per avere percepito somme non dovute in relazione alla costituzione di società a responsabilità limitata semplificate, per avere reiteratamente inserito la clausola di dispensa dalla lettura nelle scritture private autenticate, e per avere violato l'obbligo di assistenza personale allo studio; aveva invece escluso la tardività di alcune trascrizioni/iscrizioni immobiliari. Il notaio ha proposto ricorso principale lamentando, in sintesi, che le somme percepite erano compensi per attività accessorie lecite e non onorari vietati, che la mera dispensa dalla lettura non bastava a provare l'illecito deontologico e che avrebbe dovuto essere riconosciuto il ravvedimento operoso e una minore sanzione; il consiglio notarile ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel riparto dell'onere probatorio e nel non ravvisare la violazione del dovere di personalità e frettolosità della prestazione notarile. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale; ha dichiarato estinta per prescrizione l'infrazione di spersonalizzazione della prestazione oggetto del ricorso incidentale; ha inoltre dichiarato estinto per oblazione l'illecito relativo all'obbligo di assistenza personale allo studio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del notaio, ritenendo infondati i motivi sulla indebita percezione di somme per la costituzione di s.r.l.s., sulla violazione degli obblighi connessi alla dispensa dalla lettura e sul mancato riconoscimento del ravvedimento operoso e delle attenuanti. Quanto al ricorso incidentale del consiglio notarile, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dell'illecito di spersonalizzazione della prestazione notarile, con conseguente declaratoria di estinzione dell'infrazione; ha inoltre dichiarato estinto per oblazione l'illecito di violazione dell'obbligo di assistenza personale allo studio, avendo il notaio versato la somma dovuta. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 147, lett. a), l. 16 febbraio 1913, n. 89
La reiterata percezione di somme non dovute e la condotta complessivamente posta in essere possono integrare una lesione del decoro e del prestigio della classe notarile, con autonoma rilevanza disciplinare rispetto all'illecito tipizzato.
art. 147, lett. b), l. 16 febbraio 1913, n. 89
La violazione degli obblighi deontologici relativi alla personalità e correttezza della prestazione notarile può assumere rilievo disciplinare quando la condotta sia connotata da reiterazione e frettolosità incompatibili con il ministero notarile.
art. 80 l. 16 febbraio 1913, n. 89
"Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita"
La percezione di somme eccedenti il dovuto per atti non remunerabili rientra nell'ambito della previsione tipica; la Corte però afferma che ciò non esclude il concorso formale con l'illecito di cui all'art. 147, lett. a), quando la condotta comprometta anche il decoro della classe.
art. 3, comma 2, d.l. n. 1/2012
Per la costituzione di s.r.l. semplificate, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
art. 42 codice deontologico professionale dei notai
La reiterata presenza della clausola di esonero dalla lettura è indizio di comportamento deontologicamente scorretto; la lettura dell'atto resta la regola e il notaio deve dimostrare di aver comunque adempiuto agli obblighi informativi e di controllo.
art. 48 codice deontologico professionale dei notai
Nell'autenticazione di firme il notaio deve controllare la legalità del contenuto e la rispondenza alla volontà delle parti, di regola anche mediante lettura prima delle sottoscrizioni.
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; la censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato presunzioni prive di tali requisiti o abbia fondato l'inferenza su fatti storici non adeguati.
art. 144 l. 16 febbraio 1913, n. 89
Il ravvedimento operoso può rilevare come attenuante solo se l'intervento riparatorio esprime effettiva resipiscenza; se interviene dopo una decisione giurisdizionale o nell'ambito di un procedimento già definito, perde normalmente tale connotazione.
art. 146 l. 16 febbraio 1913, n. 89
La prescrizione dell'azione disciplinare contro il notaio decorre dalla commissione dell'infrazione e, per gli illeciti considerati, non è interrotta dagli atti del procedimento disciplinare se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
art. 145-bis l. 16 febbraio 1913, n. 89
L'oblazione, se tempestivamente effettuata e nei termini di legge, estingue l'illecito per il quale è ammessa, rendendo improcedibile o estinta la relativa azione disciplinare.
art. 26 l. 16 febbraio 1913, n. 89
La violazione dell'obbligo di assistenza personale allo studio era sanzionata con pena pecuniaria ed era suscettibile di estinzione mediante oblazione nei limiti stabiliti dalla legge e dalla decisione disciplinare.
art. 137, comma 2, l. 16 febbraio 1913, n. 89
È richiamato quale base della sanzione pecuniaria applicata per la violazione dell'obbligo di assistenza personale allo studio.
art. 360 c.p.c.
Sono stati prospettati motivi di ricorso per violazione di legge e per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i primi infondati e ha escluso il vizio di motivazione nei limiti del minimo costituzionale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro del cattivo governo dell'onere probatorio e della valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di valutazione della prova e riparto dell'onere probatorio.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione, escluso dalla Corte perché la decisione impugnata è stata ritenuta sufficientemente argomentata.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per censurare la motivazione e il riparto probatorio, ma non ritenuto violato.
Massime di principio
- Nell'attività notarile, la percezione di somme non dovute per atti per i quali l'ordinamento esclude onorari può integrare sia l'illecito tipizzato di richiesta di compensi indebiti sia, quando la condotta sia reiterata e lesiva del prestigio professionale, l'illecito autonomo di lesione del decoro della classe notarile.
- La clausola di dispensa dalla lettura nelle scritture private autenticate non è di per sé illecita, ma una sua presenza reiterata costituisce indizio di scorrettezza deontologica e può legittimare una presunzione di violazione degli obblighi notarili, salvo prova contraria del professionista.
- Quando l'addebito disciplinare riguarda l'eccessiva serialità delle prestazioni notarili o la loro frettolosità, il numero degli atti e la ravvicinata scansione temporale possono fondare una presunzione di violazione della personalità e diligenza della prestazione; in tale contesto, il notaio è il soggetto più vicino alla prova del lavoro preparatorio e dei contatti con le parti.
- Il giudice di merito, nell'utilizzare presunzioni, deve rispettare il paradigma dell'art. 2729 c.c.: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, e la censura in cassazione può essere proposta solo se il ragionamento presuntivo sia strutturalmente deviato o fondato su fatti storici inidonei.
- Nel procedimento disciplinare notarile, la prescrizione dell'illecito decorre dalla commissione del fatto e, salvo specifiche previsioni, non viene interrotta dal solo svolgimento del procedimento o dalle decisioni rese al suo interno; la declaratoria di prescrizione determina l'estinzione dell'infrazione e può essere rilevata anche d'ufficio in cassazione.
- Il ravvedimento operoso, ai fini attenuanti disciplinari, richiede una effettiva e spontanea resipiscenza; se il comportamento riparatorio interviene dopo un accertamento giurisdizionale o è funzionale solo ad evitare gli effetti esecutivi della sanzione, il suo valore attenuante si riduce o viene meno.
- L'oblazione, quando prevista e correttamente eseguita, estingue l'illecito disciplinare cui si riferisce, con conseguente cessazione dell'azione relativa, indipendentemente dalle altre impugnazioni pendenti.
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