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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22400/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare a carico di un notaio, destinatario dapprima della sanzione della sospensione per un mese irrogata dalla commissione disciplinare regionale e poi, in sede di reclamo, della conferma solo parziale della decisione. La corte d'appello aveva ritenuto il professionista responsabile: per avere percepito somme non dovute in relazione alla costituzione di società a responsabilità limitata semplificate, per avere reiteratamente inserito la clausola di dispensa dalla lettura nelle scritture private autenticate, e per avere violato l'obbligo di assistenza personale allo studio; aveva invece escluso la tardività di alcune trascrizioni/iscrizioni immobiliari. Il notaio ha proposto ricorso principale lamentando, in sintesi, che le somme percepite erano compensi per attività accessorie lecite e non onorari vietati, che la mera dispensa dalla lettura non bastava a provare l'illecito deontologico e che avrebbe dovuto essere riconosciuto il ravvedimento operoso e una minore sanzione; il consiglio notarile ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel riparto dell'onere probatorio e nel non ravvisare la violazione del dovere di personalità e frettolosità della prestazione notarile. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale; ha dichiarato estinta per prescrizione l'infrazione di spersonalizzazione della prestazione oggetto del ricorso incidentale; ha inoltre dichiarato estinto per oblazione l'illecito relativo all'obbligo di assistenza personale allo studio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del notaio, ritenendo infondati i motivi sulla indebita percezione di somme per la costituzione di s.r.l.s., sulla violazione degli obblighi connessi alla dispensa dalla lettura e sul mancato riconoscimento del ravvedimento operoso e delle attenuanti. Quanto al ricorso incidentale del consiglio notarile, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dell'illecito di spersonalizzazione della prestazione notarile, con conseguente declaratoria di estinzione dell'infrazione; ha inoltre dichiarato estinto per oblazione l'illecito di violazione dell'obbligo di assistenza personale allo studio, avendo il notaio versato la somma dovuta. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 147, lett. a), l. 16 febbraio 1913, n. 89

    La reiterata percezione di somme non dovute e la condotta complessivamente posta in essere possono integrare una lesione del decoro e del prestigio della classe notarile, con autonoma rilevanza disciplinare rispetto all'illecito tipizzato.

  • art. 147, lett. b), l. 16 febbraio 1913, n. 89

    La violazione degli obblighi deontologici relativi alla personalità e correttezza della prestazione notarile può assumere rilievo disciplinare quando la condotta sia connotata da reiterazione e frettolosità incompatibili con il ministero notarile.

  • art. 80 l. 16 febbraio 1913, n. 89

    "Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita"

    La percezione di somme eccedenti il dovuto per atti non remunerabili rientra nell'ambito della previsione tipica; la Corte però afferma che ciò non esclude il concorso formale con l'illecito di cui all'art. 147, lett. a), quando la condotta comprometta anche il decoro della classe.

  • art. 3, comma 2, d.l. n. 1/2012

    Per la costituzione di s.r.l. semplificate, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

  • art. 42 codice deontologico professionale dei notai

    La reiterata presenza della clausola di esonero dalla lettura è indizio di comportamento deontologicamente scorretto; la lettura dell'atto resta la regola e il notaio deve dimostrare di aver comunque adempiuto agli obblighi informativi e di controllo.

  • art. 48 codice deontologico professionale dei notai

    Nell'autenticazione di firme il notaio deve controllare la legalità del contenuto e la rispondenza alla volontà delle parti, di regola anche mediante lettura prima delle sottoscrizioni.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; la censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato presunzioni prive di tali requisiti o abbia fondato l'inferenza su fatti storici non adeguati.

  • art. 144 l. 16 febbraio 1913, n. 89

    Il ravvedimento operoso può rilevare come attenuante solo se l'intervento riparatorio esprime effettiva resipiscenza; se interviene dopo una decisione giurisdizionale o nell'ambito di un procedimento già definito, perde normalmente tale connotazione.

  • art. 146 l. 16 febbraio 1913, n. 89

    La prescrizione dell'azione disciplinare contro il notaio decorre dalla commissione dell'infrazione e, per gli illeciti considerati, non è interrotta dagli atti del procedimento disciplinare se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

  • art. 145-bis l. 16 febbraio 1913, n. 89

    L'oblazione, se tempestivamente effettuata e nei termini di legge, estingue l'illecito per il quale è ammessa, rendendo improcedibile o estinta la relativa azione disciplinare.

  • art. 26 l. 16 febbraio 1913, n. 89

    La violazione dell'obbligo di assistenza personale allo studio era sanzionata con pena pecuniaria ed era suscettibile di estinzione mediante oblazione nei limiti stabiliti dalla legge e dalla decisione disciplinare.

  • art. 137, comma 2, l. 16 febbraio 1913, n. 89

    È richiamato quale base della sanzione pecuniaria applicata per la violazione dell'obbligo di assistenza personale allo studio.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati prospettati motivi di ricorso per violazione di legge e per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i primi infondati e ha escluso il vizio di motivazione nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del cattivo governo dell'onere probatorio e della valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di valutazione della prova e riparto dell'onere probatorio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione, escluso dalla Corte perché la decisione impugnata è stata ritenuta sufficientemente argomentata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per censurare la motivazione e il riparto probatorio, ma non ritenuto violato.

Massime di principio

  • Nell'attività notarile, la percezione di somme non dovute per atti per i quali l'ordinamento esclude onorari può integrare sia l'illecito tipizzato di richiesta di compensi indebiti sia, quando la condotta sia reiterata e lesiva del prestigio professionale, l'illecito autonomo di lesione del decoro della classe notarile.
  • La clausola di dispensa dalla lettura nelle scritture private autenticate non è di per sé illecita, ma una sua presenza reiterata costituisce indizio di scorrettezza deontologica e può legittimare una presunzione di violazione degli obblighi notarili, salvo prova contraria del professionista.
  • Quando l'addebito disciplinare riguarda l'eccessiva serialità delle prestazioni notarili o la loro frettolosità, il numero degli atti e la ravvicinata scansione temporale possono fondare una presunzione di violazione della personalità e diligenza della prestazione; in tale contesto, il notaio è il soggetto più vicino alla prova del lavoro preparatorio e dei contatti con le parti.
  • Il giudice di merito, nell'utilizzare presunzioni, deve rispettare il paradigma dell'art. 2729 c.c.: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, e la censura in cassazione può essere proposta solo se il ragionamento presuntivo sia strutturalmente deviato o fondato su fatti storici inidonei.
  • Nel procedimento disciplinare notarile, la prescrizione dell'illecito decorre dalla commissione del fatto e, salvo specifiche previsioni, non viene interrotta dal solo svolgimento del procedimento o dalle decisioni rese al suo interno; la declaratoria di prescrizione determina l'estinzione dell'infrazione e può essere rilevata anche d'ufficio in cassazione.
  • Il ravvedimento operoso, ai fini attenuanti disciplinari, richiede una effettiva e spontanea resipiscenza; se il comportamento riparatorio interviene dopo un accertamento giurisdizionale o è funzionale solo ad evitare gli effetti esecutivi della sanzione, il suo valore attenuante si riduce o viene meno.
  • L'oblazione, quando prevista e correttamente eseguita, estingue l'illecito disciplinare cui si riferisce, con conseguente cessazione dell'azione relativa, indipendentemente dalle altre impugnazioni pendenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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