DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge rafforza, per fronteggiare l’emergenza COVID-19, l’assistenza territoriale e domiciliare, la diagnostica e il tracciamento, la rete ospedaliera e le terapie intensive, autorizzando assunzioni, incarichi temporanei e finanziamenti straordinari. Prevede inoltre misure per strutture residenziali fragili, formazione medica, specializzandi e remunerazione delle strutture sanitarie private. Molte disposizioni avevano applicazione limitata al 2020-2021 o alla durata dello stato di emergenza.
Potenziamento sanitario e ospedaliero per l’emergenza COVID-19
Potenziamento dell’assistenza territoriale
Il provvedimento è diretto a rafforzare, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, assicurando diagnosi, monitoraggio, sorveglianza dei casi e dei contatti, isolamento e presa in carico precoce dei pazienti.
Le regioni e le province autonome devono adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale, da recepire nei programmi operativi sanitari e sottoporre al monitoraggio conoscitivo del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze. I piani comprendono:
- identificazione e gestione dei contatti;
- sorveglianza attiva dei Dipartimenti di prevenzione, in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri, medici di continuità assistenziale e Unità speciali di continuità assistenziale;
- monitoraggio e tracciamento precoce dei casi;
- sorveglianza presso RSA e altre strutture residenziali, anche mediante il supporto di medici specialisti.
Reti dei laboratori e trasmissione dei dati
Le regioni e le province autonome costituiscono reti regionali di laboratori di microbiologia per la diagnosi dell’infezione da SARS-CoV-2, individuando un laboratorio pubblico di riferimento regionale collegato all’Istituto superiore di sanità.
I laboratori individuati devono trasmettere i referti positivi dei test molecolari al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome trasmettono quindi i dati all’Istituto superiore di sanità tramite la piattaforma di sorveglianza integrata COVID-19, adottando misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza.
Isolamento, assistenza domiciliare e strutture di prossimità
Per esigenze improrogabili connesse all’isolamento delle persone contagiate, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere o immobili analoghi. La disposizione originaria produceva effetti fino al 31 dicembre 2020.
Le aziende sanitarie, tramite i distretti, devono potenziare l’assistenza domiciliare integrata o equivalente, assicurando monitoraggio sanitario, assistenza e supporto logistico, compresi ristorazione e servizi essenziali per i pazienti isolati. Anche questa disciplina era originariamente efficace fino al 31 dicembre 2020.
È previsto il rafforzamento dell’assistenza domiciliare per:
- persone contagiate, in isolamento o quarantena;
- malati cronici e disabili;
- persone con disturbi mentali o dipendenze patologiche;
- persone non autosufficienti;
- soggetti bisognosi di cure palliative o terapia del dolore;
- ulteriori situazioni di fragilità tutelate dai livelli essenziali di assistenza.
Per il biennio 2020-2021 il Ministero della salute coordina la sperimentazione di strutture di prossimità per prevenzione, promozione della salute, presa in carico e riabilitazione delle persone fragili, secondo un modello integrato socio-sanitario e con il coinvolgimento di istituzioni locali, volontariato ed enti del Terzo settore. I progetti devono favorire la domiciliarità, ridurre l’istituzionalizzazione e prevedere la valutazione dei risultati, anche attraverso il budget di salute individuale e di comunità.
Infermieri, assistenti sociali e psicologi
Per rafforzare i servizi territoriali e introdurre l’infermiere di famiglia o di comunità, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale potevano conferire, dal 15 maggio al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa a infermieri non titolari di rapporti subordinati con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.
Il limite era di otto infermieri ogni 50.000 abitanti, con compenso lordo di 30 euro orari, oneri riflessi inclusi, e massimo 35 ore settimanali. Dal 1° gennaio 2021 era previsto il reclutamento a tempo indeterminato di infermieri entro il medesimo limite numerico e nei limiti di spesa autorizzati.
A supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale potevano essere conferiti, dal 15 maggio al 31 dicembre 2020, incarichi ad assistenti sociali iscritti all’albo, nel limite di un professionista ogni due Unità e per un massimo di 24 ore settimanali, con compenso lordo di 30 euro orari.
Fino al 31 dicembre 2021 potevano inoltre essere conferiti incarichi autonomi o di collaborazione coordinata e continuativa a psicologi iscritti all’albo, nel limite di uno psicologo ogni due Unità e per massimo 24 ore settimanali, nel rispetto dei limiti di spesa per il personale.
Unità speciali e centrali operative
Per il 2020 è stata autorizzata una spesa aggiuntiva di 61 milioni di euro per garantire la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale. Vi potevano partecipare anche medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni.
Ogni Unità doveva predisporre una rendicontazione trimestrale dell’attività, da trasmettere all’ente sanitario competente e successivamente alla regione. Il finanziamento è stato prorogato al 31 dicembre 2021 entro i limiti regionali previsti dalla legge di bilancio 2021.
Le regioni e le province autonome devono attivare centrali operative regionali per coordinare i servizi sanitari e sociosanitari territoriali, il sistema di emergenza-urgenza e gli strumenti informativi e di telemedicina.
È stato inoltre incrementato di 10 milioni di euro, per il 2020, il fondo destinato alla retribuzione dell’indennità per il personale infermieristico dei medici di medicina generale.
Risorse per l’assistenza territoriale
Per il 2020 è stato incrementato il finanziamento sanitario nazionale di complessivi 1.256.633.983 euro, destinati a strutture, personale, assistenza domiciliare, centrali operative, sperimentazione delle strutture di prossimità e Unità speciali.
Le spese dovevano essere rendicontate nell’apposito centro di costo “COV-20”. Dal 2021 sono stati previsti finanziamenti strutturali a carico del fabbisogno sanitario nazionale per il personale infermieristico, le centrali operative e le strutture di prossimità.
Borse di studio per la medicina generale
A decorrere dal 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui, a valere sulle disponibilità ordinarie destinate al fabbisogno sanitario nazionale, per finanziare ulteriori borse di studio per i medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale e le spese organizzative dei corsi.
Protezione delle strutture per persone fragili
Il Comitato tecnico-scientifico doveva adottare, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, linee guida per prevenire, monitorare e gestire l’emergenza COVID-19 presso RSA e strutture pubbliche o private che assistono anziani, persone con disabilità, minori, persone con dipendenze e altri soggetti fragili.
Le linee guida devono assicurare:
- sicurezza e benessere psico-fisico degli ospiti;
- sicurezza del personale sanitario e non sanitario;
- disponibilità di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;
- diagnosi tempestiva dei contagi e misure di contenimento;
- rispetto delle regole igieniche;
- sanificazione periodica degli ambienti.
Le strutture sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell’accesso prioritario ai dispositivi di protezione e agli strumenti necessari alla gestione dell’emergenza. L’attuazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riorganizzazione della rete ospedaliera
Le regioni e le province autonome devono adottare piani di riorganizzazione ospedaliera per rendere strutturale la risposta alle emergenze pandemiche. È prevista una dotazione nazionale di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva, con un incremento parametrato a 0,14 posti letto ogni 1.000 abitanti.
Devono inoltre essere riqualificati 4.225 posti letto di area semi-intensiva, dotati degli impianti necessari alla ventilazione. Almeno il 50% di tali posti deve poter essere convertito rapidamente in terapia intensiva.
Per fronteggiare l’emergenza erano disponibili, fino al 31 dicembre 2020 e per un massimo di quattro mesi dall’attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva collocati in quattro strutture movimentabili da 75 posti ciascuna.
Le strutture ospedaliere devono consolidare la separazione dei percorsi COVID e non COVID e riorganizzare i pronto soccorso prevedendo aree distinte per pazienti sospetti o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi.
Trasporti sanitari e personale ospedaliero
Le regioni possono aumentare i mezzi di trasporto destinati a:
- trasferimenti secondari di pazienti COVID-19;
- dimissioni protette;
- trasporti interospedalieri di pazienti non affetti da COVID-19.
Per l’operatività dei mezzi potevano assumere personale medico, infermieristico e tecnico con decorrenza dal 15 maggio 2020.
Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avviare procedure selettive per assumere a tempo indeterminato personale delle categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze maturate in rapporti di lavoro flessibile e anche in deroga alle procedure di mobilità o assorbimento del personale in esubero, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.
Procedura di approvazione dei piani ospedalieri
Le regioni e le province autonome dovevano presentare il piano di riorganizzazione al Ministero della salute entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il Ministero doveva approvarlo entro i successivi trenta giorni.
Era possibile una sola richiesta di chiarimenti o integrazioni, alla quale la regione doveva rispondere entro dieci giorni; durante tale periodo il termine ministeriale restava sospeso. In assenza di un provvedimento negativo espresso, il piano si intendeva approvato. In caso di mancata presentazione o di diniego, il piano era adottato dal Ministero, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Finanziamento e attuazione degli interventi ospedalieri
Per gli interventi ospedalieri del 2020 erano autorizzate risorse complessive pari a 1.467.491.667 euro, oltre a 430.975.000 euro per personale e remunerazioni correlate alle condizioni di lavoro.
Le somme relative agli interventi strutturali erano trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario COVID-19, incaricato di attuare i piani assicurando tempestività e omogeneità territoriale. Il Commissario poteva delegare i poteri ai presidenti di regione o provincia autonoma, che operavano gratuitamente come commissari delegati.
A decorrere dal 2021 erano previsti oneri strutturali per la manutenzione delle attrezzature, dei pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, nonché per il personale aggiuntivo.
Le opere realizzate appartengono alle aziende del Servizio sanitario nazionale presso cui sono eseguite. Il Commissario poteva finanziare anche opere già realizzate dalle regioni, nei limiti delle risorse disponibili.
Deroghe edilizie e antincendio
Le opere edilizie strettamente necessarie alla riorganizzazione ospedaliera potevano essere eseguite in deroga alle norme edilizie statali e regionali, agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi locali.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza e delle eventuali proroghe erano previste deroghe agli obblighi del decreto in materia di prevenzione incendi. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si considerava assolto mediante l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. I lavori potevano iniziare contestualmente alla presentazione dell’istanza o della denuncia di inizio attività al comune competente.
Personale specializzando e professioni sanitarie
Gli incarichi conferiti ai sensi della disciplina emergenziale potevano essere attribuiti per sei mesi anche a medici specializzandi iscritti all’ultimo o penultimo anno. Gli incarichi erano prorogabili, in relazione alla durata dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2020.
L’attività svolta esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuta ai fini del percorso formativo. Gli specializzandi restano iscritti alla scuola e continuano a percepire il trattamento economico del contratto di formazione, integrato dagli emolumenti proporzionati all’attività lavorativa.
La disciplina sull’assunzione degli specializzandi è stata estesa, oltre ai medici e veterinari, anche a odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi, con riferimento alle rispettive formazioni specialistiche e alle qualifiche dirigenziali sanitarie.
Remunerazione delle strutture sanitarie private
Durante lo stato di emergenza, le regioni e le province autonome, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, possono riconoscere alle strutture inserite nei piani emergenziali:
- una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi di allestimento e gestione dei reparti;
- un incremento tariffario per le attività rese ai pazienti COVID-19.
Il riconoscimento avviene mediante rinegoziazione per il 2020 degli accordi e contratti con gli erogatori privati. Le modalità di determinazione devono essere fissate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni, assicurando la compatibilità con le risorse del Servizio sanitario nazionale.
La funzione assistenziale deve essere determinata sulla base delle attività effettivamente svolte e dei costi effettivamente sostenuti, compresi quelli relativi a:
- posti letto COVID-19 allestiti o mantenuti disponibili;
- reparti di terapia intensiva e discipline internistiche;
- pronto soccorso dedicati a casi accertati o sospetti;
- maggiori oneri dei ricoveri per patologie da SARS-CoV-2.
Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono corrispondere agli erogatori privati acconti mensili fino al 90% dei dodicesimi dovuti o corrisposti per il 2020, salvo conguaglio previa rendicontazione.
Analogo acconto, fino al 90% del volume di attività o del budget riconosciuto per il 2020, può essere corrisposto alle strutture private accreditate che abbiano sospeso l’attività ordinaria in conseguenza dell’emergenza, sempre con successivo conguaglio sulla base della rendicontazione.
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