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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16690/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap relativo all'anno d'imposta 2004, emesso nei confronti di una società per maggiori imponibili ritenuti derivare da operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio contestava la partecipazione a operazioni con una società interposta priva di struttura organizzativa, ritenuta "cartiera", tra questa e un'impresa esecutrice dei lavori in nero; tra le fatture contestate vi erano due fatture da 50.000 euro ciascuna emesse a favore della società contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo decaduto l'Ufficio per effetto dei termini di accertamento e comunque valorizzando la buona fede della contribuente, nonché la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'Iva. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, per avere la CTR escluso l'applicabilità della disciplina e l'efficacia delle pronunce della Corte costituzionale; 2) violazione delle norme sui costi relativi a operazioni inesistenti, per avere la CTR ritenuto deducibili i costi sulla base del favor rei senza verificare inerenza, certezza e competenza; 3) omesso esame/motivazione sulla detraibilità dell'Iva, per avere la CTR riconosciuto la buona fede della società senza considerare gli elementi indiziari sulla natura fittizia del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate in fase rescissoria, cassando la sentenza della CTR. Ha ritenuto fondato il primo motivo solo in parte, limitatamente all'Irap: per Ires e Iva ha affermato la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento, perché operante automaticamente in presenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale; ha escluso l'applicazione delle sopravvenute discipline più restrittive del 2015 per effetto delle norme transitorie. Ha accolto il secondo motivo, osservando che la CTR aveva applicato in modo apodittico la disciplina più favorevole sulle operazioni soggettivamente inesistenti senza verificare i requisiti ordinari di deducibilità dei costi e senza considerare che restano comunque rilevanti i limiti di effettività, inerenza, certezza e competenza. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando che, in tema di Iva, la CTR aveva omesso di motivare sulla valutazione degli indizi addotti dall'Ufficio e aveva riconosciuto la buona fede della contribuente senza esaminare se l'Amministrazione avesse assolto l'onere di provare la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della società. Il processo è stato quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma richiamata come base del ricorso per revocazione della precedente decisione di cassazione

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    richiamato quale motivo di revocazione per errore di fatto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di omesso esame/omessa motivazione su fatto decisivo

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    disciplinava il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di obbligo di denuncia penale

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    norma IVA sul raddoppio dei termini, richiamata in parallelo all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973

  • art. 37, commi 24, 25 e 26, d.l. n. 223 del 2006

    ha introdotto il raddoppio dei termini per Ires/Iva e ne ha regolato l'applicazione ai periodi d'imposta ancora pendenti

  • art. 136 Cost.

    richiamato nel motivo sull'efficacia delle pronunce della Corte costituzionale

  • art. 30, comma 3, l. cost. n. 87 del 1953

    richiamato nel motivo sull'efficacia delle decisioni della Corte costituzionale

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993

    regola la deducibilità dei costi e spese; nella versione vigente al tempo consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti nei limiti di effettività, inerenza, certezza e competenza, ma esclude quelli direttamente utilizzati per delitti non colposi

  • art. 8, d.l. n. 16 del 2012

    ha novellato l'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 e ha introdotto un regime più favorevole per alcuni profili, con disciplina transitoria

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato come parametro generale di deducibilità dei costi, in particolare per inerenza, certezza e competenza

  • art. 331 c.p.p.

    evocato quale presupposto dell'obbligo di denuncia penale che attiva il raddoppio dei termini

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per affermare l'obbligo di versamento dell'Iva indicata in fattura in caso di operazione soggettivamente inesistente, salvo rettifica o annullamento

  • art. 424 c.p.p.

    richiamato nella disciplina della deducibilità dei costi per delitti non colposi

  • art. 425 c.p.p.

    richiamato nella disciplina della deducibilità dei costi per delitti non colposi

  • art. 529 c.p.p.

    richiamato nella disciplina della deducibilità dei costi per delitti non colposi

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato nella disciplina della deducibilità dei costi per delitti non colposi

  • art. 157 c.p.

    richiamato quale causa estintiva del reato rilevante nella disciplina fiscale dei costi da reato

  • art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 128 del 2015

    ha circoscritto il raddoppio dei termini ai casi di denuncia effettivamente presentata e trasmessa entro il termine ordinario, ma non si applica alle fattispecie coperte dalla salvaguardia transitoria

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, l. n. 208 del 2015

    ha soppresso la disciplina del raddoppio dei termini, ma con regime transitorio non applicabile alla fattispecie per effetto della notifica dell'atto impositivo in data antecedente

  • art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato nella disciplina della determinazione dei redditi a fini Ires

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel giudizio di costituzionalità menzionato nella motivazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel giudizio di costituzionalità menzionato nella motivazione

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera automaticamente quando la violazione fiscale integra un fatto per cui sorge l'obbligo di denuncia penale, senza che sia necessario provare l'effettiva presentazione della denuncia o l'esito del procedimento penale.
  • Le pronunce della Corte costituzionale incidono retroattivamente sui rapporti non ancora esauriti, ma non travolgono situazioni ormai consolidate; in materia di decadenza occorre verificare se il termine sia già definitivamente spirato e se la norma dichiarata incostituzionale sia proprio quella che governa il consolidamento della decadenza.
  • Per le operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi non è esclusa in via automatica: restano però applicabili i requisiti generali di effettività, inerenza, certezza e competenza, che il giudice tributario deve verificare in concreto.
  • La disciplina più favorevole sopravvenuta sui costi da operazioni inesistenti non può essere applicata in modo apodittico, ma richiede la previa verifica della natura del costo e dei presupposti normativi di deducibilità, anche quando la contestazione dell'Ufficio riguarda complessivamente la fittizietà dell'operazione.
  • In materia di Iva su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e, anche solo per presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza massima e della propria incolpevole ignoranza.
  • Il giudice tributario non può limitarsi a una generica affermazione di buona fede del contribuente, ma deve motivare sul compendio indiziario offerto dall'Ufficio e sul corretto governo delle presunzioni, specie quando il fornitore sia indicato come mera cartiera priva di struttura operativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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