Cassazione Civile, Ordinanza n. 16646/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una persona che affermava di avere consegnato all'altra euro 50.000 per realizzare insieme un investimento finanziario, poi non andato a buon fine: secondo la prospettazione attorea, la somma era stata poi intestata solo al convenuto, il quale non aveva restituito il denaro richiesto; veniva inoltre richiamato un decreto penale di condanna per appropriazione indebita. Il convenuto ha contestato il credito, sostenendo che tra le parti vi fosse stata una relazione sentimentale, che egli avesse sovvenuto più volte l'attrice e che l'investimento fosse stato effettuato di comune accordo ma senza esito positivo. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo non provata la dazione del denaro e inammissibili le prove testimoniali per il limite di valore di cui all'art. 2721 c.c., non attribuendo efficacia vincolante al decreto penale. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato l'erronea totale irrilevanza del decreto penale e degli atti penali, dall'altro una pluralità di vizi relativi alla valutazione delle prove e, soprattutto, l'erronea applicazione dell'art. 2721 c.c.: la prova testimoniale, infatti, sarebbe stata richiesta non per dimostrare un contratto come fonte di obblighi tra le parti, ma per provare un fatto storico-reato (o comunque illecito) dal quale faceva discendere la pretesa restitutoria; quindi il limite legale di ammissibilità non avrebbe dovuto operare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e tutte le censure del secondo motivo, tranne quella relativa all'art. 2721 c.c., ritenuta fondata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione alla sola censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento è che il limite legale alla prova testimoniale non opera quando il contratto non è invocato come fonte di diritti e obblighi, ma solo come fatto storico costitutivo o antefatto di un fatto illecito o di un reato da cui si faccia discendere la domanda risarcitoria/restitutoria.
Norme richiamate
art. 2721 c.c.
il limite legale di valore previsto per la prova testimoniale
opera solo quando il contratto è invocato come fonte di reciproci diritti e obblighi tra le parti; non si applica quando il contratto è dedotto come semplice fatto storico rilevante ai fini della decisione, ad esempio come antefatto di un reato o di un illecito.
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il deposito della motivazione in camera di consiglio.
Cass. SU 8053/14
richiamata per delimitare il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, nei casi di motivazione contraddittoria solo se il vizio emerge in termini superabili secondo i criteri di interpretazione testuale.
Massime di principio
- Il divieto o limite di ammissibilità della prova testimoniale previsto dall'art. 2721 c.c. riguarda soltanto l'ipotesi in cui il contratto sia posto a fondamento diretto di diritti e obblighi tra le parti; se invece il contratto è allegato come fatto storico, o come antefatto di un fatto illecito o reato, la prova testimoniale può essere ammessa.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta un fatto nuovo, come un preteso rapporto di rappresentanza non accertato nei gradi di merito.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili in cassazione, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale consentito dal sistema.
- Un decreto penale di condanna non ha efficacia vincolante automatica nel giudizio civile, ma può essere valutato solo nei limiti della sua concreta rilevanza probatoria secondo le risultanze del caso.
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