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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16650/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da un creditore per ottenere il pagamento di tre diversi importi: una somma di circa euro 200.100,00 nei confronti di uno dei convenuti, indicata come derivante da mutuo erogato mediante assegni; euro 50.000,00 nei confronti di un'azienda agricola, sulla base di un atto di transazione del 18 aprile 2008; e euro 250.100,00 nei confronti di un terzo, in forza di una scrittura del 21 aprile 2008 qualificata dall'attore come accollo. I convenuti resistono e propongono domanda riconvenzionale chiedendo l'annullamento delle scritture del 18 e 21 aprile 2008 per violenza morale, sostenendo che sarebbero state sottoscritte sotto la pressione derivante dalla necessità di recuperare l'azienda agricola per non perdere una vantaggiosa operazione di vendita a favore di ISMEA. In subordine chiedono la ricostruzione dei rapporti di dare-avere, l'esatta imputazione di un pagamento di euro 14.000,00 effettuato da un terzo e, quanto a uno dei convenuti, la corretta contabilizzazione complessiva del rapporto con il creditore. Il Tribunale accoglie la domanda del creditore e respinge le riconvenzionali; la Corte d'appello accoglie solo in parte il gravame, limitatamente all'imputazione del pagamento di euro 14.000,00, rideterminando l'importo dovuto da una delle parti, ma conferma per il resto il rigetto delle domande di annullamento e qualifica la scrittura del 21 aprile 2008 come espromissione cumulativa ex art. 1272 c.c., non come accollo. Nel ricorso per cassazione i soccombenti denunciano: difetto di motivazione e motivazione apparente sul rigetto delle riconvenzionali; violazione degli artt. 1435 e 1437 c.c. e del minimo costituzionale della motivazione per avere escluso la violenza morale; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di merito fondato la decisione su assegni non prodotti o comunque non valutato correttamente il fatto non contestato della corresponsione di assegni; omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di accertamento del rapporto di dare-avere; errata interpretazione della scrittura del 21 aprile 2008 ai sensi dell'art. 1362 c.c.; omessa pronuncia sulle richieste istruttorie ritenute decisive. La Cassazione respinge tutti i motivi, ritenendo la motivazione d'appello tutt'altro che apparente, corretta l'esclusione della violenza morale perché mancava la prova di una minaccia di male ingiusto e notevole, inammissibili le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. e quelle per omessa pronuncia perché non autosufficienti e non specificamente riferite agli atti e alla devoluzione in appello, nonché inammissibile la doglianza sull'interpretazione della scrittura perché volta in sostanza a sostituire una diversa lettura del documento senza indicare la concreta violazione dei canoni ermeneutici. La Corte conferma quindi il rigetto integrale del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Conferma la decisione di merito nella parte in cui ha escluso l'annullamento delle scritture per violenza morale, ha qualificato la scrittura del 21 aprile 2008 come espromissione cumulativa e ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze sulle prove e sulle asserite omesse pronunce. Resta ferma solo la parziale riforma già operata in appello sull'imputazione di un pagamento di euro 14.000,00 effettuato da un terzo. I ricorrenti sono condannati in solido a rifondere le spese del giudizio di cassazione e viene dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione richiede che la motivazione sia realmente mancante o solo apparente; nel caso concreto la motivazione d'appello è stata ritenuta sufficiente e non apodittica.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro per i vizi di nullità della sentenza o del procedimento; le doglianze dei ricorrenti sono state però giudicate in gran parte inammissibili o infondate per difetto di specificità.

  • art. 1434 c.c.

    È la norma che disciplina la violenza quale causa di annullamento del contratto; la Corte ribadisce che occorre una minaccia idonea a estorcere il consenso.

  • art. 1435 c.c.

    La violenza morale ricorre solo se la minaccia è tale da fare impressione su una persona sensata e da farle temere un male ingiusto e notevole; non bastano timori interni o valutazioni di convenienza.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non è deducibile come semplice cattiva valutazione delle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regola legale; non se si contesta soltanto il modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente e indicare con precisione atti, domande, difese e collocazione processuale dei fatti e delle censure, pena l'inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se non individua la domanda effettivamente devoluta e non si confronta con il decisum della sentenza impugnata.

  • art. 1362 c.c.

    La parte che censura l'interpretazione di un contratto deve indicare specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 1272 c.c.

    La scrittura del 21 aprile 2008 è stata ricondotta allo schema dell'espromissione cumulativa, con permanenza dell'obbligazione solidale del debitore originario e del terzo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio e per la riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 111 Cost.

    È invocato dai ricorrenti in relazione al minimo costituzionale della motivazione, ma la Corte esclude che la sentenza d'appello ne sia carente.

Massime di principio

  • La violenza morale idonea ad annullare il contratto richiede la prova di una minaccia di male ingiusto e notevole, causalmente diretta a estorcere il consenso; non sono sufficienti pressioni economiche, timori soggettivi o valutazioni di convenienza della parte.
  • Nel ricorso per cassazione le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se si allega l'uso di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non è consentito sindacare in cassazione il mero cattivo apprezzamento delle prove.
  • La doglianza di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione della domanda o eccezione effettivamente devoluta al giudice di merito, della sua riproposizione in appello e del contenuto degli atti rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se si individua specificamente il canone ermeneutico violato o il vizio di sussunzione; non basta contrapporre una lettura alternativa del documento a quella accolta dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi un reale percorso argomentativo; non lo è se il giudice espone la regola applicata, confronta la tesi della parte e la respinge con argomenti coerenti con la giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaAnnullabilità

Testo integrale

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