Cassazione Civile, Ordinanza n. 16647/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condòmini)
La controversia
La controversia origina da una lite condominiale in cui alcuni condòmini avevano agito contro altri condòmini per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da lavori abusivi eseguiti sul lastrico solare condominiale, dall'impedimento dell'accesso al vano motore dell'ascensore e dall'impedimento dell'accesso al lastrico stesso. In primo grado fu accolto solo il capo relativo al danno da blocco dell'ascensore; in appello fu accolto anche il gravame sul danno da manomissione del lastrico. Il soccombente in cassazione propose ricorso, ma questo fu dichiarato improcedibile per mancato deposito, nel termine, dei file delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica della sentenza d'appello. Con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. ha sostenuto che l'ordinanza di improcedibilità sarebbe fondata su un errore di fatto, poiché egli aveva depositato il file della PEC di notificazione della sentenza ricevuta dalla controparte e non era tenuto a depositare ricevute di accettazione e consegna che non possedeva in quanto destinatario della notifica; ha inoltre chiesto la rimessione in termini per un malfunzionamento del deposito telematico e, in via subordinata, la correzione di asseriti errori materiali sull'applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di rimessione in termini, ritenendo non imputabile alla parte l'esito negativo dei tentativi di deposito telematico, perché il sistema aveva fatto pervenire la PEC senza restituire la terza PEC attestante il superamento dei controlli automatici. Tuttavia ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione: non vi era errore di fatto nell'ordinanza impugnata, poiché questa aveva correttamente rilevato sia il deposito della sentenza e del messaggio PEC di notifica, sia il mancato deposito delle ricevute richieste; la doglianza riguardava invece un presunto errore di diritto, non emendabile con il rimedio revocatorio. Anche la richiesta di correzione di errore materiale è stata dichiarata inammissibile, perché la censura investiva in realtà l'interpretazione giuridica dell'ordinanza. Non sono state liquidate spese per l'intimata indefensio delle controparti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine stabilito dall’art. 369 c.p.c.
il mancato deposito, nel termine, della documentazione richiesta ha determinato la precedente declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione.
ex art. 395, n. 4, c.p.c.
il rimedio revocatorio è esperibile solo per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, non per errori di diritto, neppure se attinenti al procedimento.
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
la motivazione è stata depositata nel termine previsto per il procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro la qualificazione giuridica dell'ordinanza e non contro un errore materiale.
non citato
Massime di principio
- La rimessione in termini è ammissibile quando il fallimento del deposito telematico dipenda da causa non imputabile alla parte e questa abbia tempestivamente reiterato il deposito o chiesto la rimessione.
- Se il sistema telematico restituisce l'esito negativo dei controlli automatici senza ulteriori specificazioni, la mancata indicazione della causa ostativa è di per sé idonea a integrare causa non imputabile al depositante.
- Il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un errore di fatto percettivo, non un errore di diritto o di interpretazione degli atti.
- Non è revocabile il provvedimento quando la censura mira a contestare l'erronea applicazione di norme processuali o la loro qualificazione giuridica, trattandosi di errore di diritto.
- La richiesta di correzione di errore materiale non può essere utilizzata per rimettere in discussione il contenuto giuridico della decisione o per correggere valutazioni interpretative del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16642/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16643/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16645/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16646/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16650/2026 del 28/05/2026
- ordinanza_civile · 28 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16651/2026 del 28/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →