Cassazione Civile, Ordinanza n. 16643/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'annualità 2014, con recupero di maggior reddito d'impresa ai fini IRES, maggiore valore della produzione ai fini IRAP e IVA indebitamente detratta. La CTP aveva rigettato il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di II grado aveva poi dichiarato estinto il processo, richiamando la comunicazione delle parti circa l'avvenuta definizione in Cassazione del procedimento relativo all'emittente ai sensi dell'art. 1, comma 197, L. 197/2022. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 197, L. 197/2022 e l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, perché nel frattempo il provvedimento impugnato era stato revocato dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Basilicata con sentenza n. 178/2025. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché la società contribuente è rimasta intimata. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, tenuto conto della qualità di Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e dell'esito di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 197/2022
Richiamato come base normativa della dichiarazione di estinzione del processo contestata dall'Agenzia; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma perché il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Indica il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, prospettato come violazione di legge processuale in relazione alla dichiarazione di estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, anche in considerazione dell'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato viene successivamente revocato dal giudice che lo ha emesso, viene meno l'interesse alla sua impugnazione in cassazione e il ricorso diviene inammissibile.
- La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione impedisce alla Corte di cassazione di pronunciarsi sul merito dei motivi dedotti.
- Nei giudizi in cui è parte un'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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