Cassazione Civile, Ordinanza n. 32274/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due avvisi di accertamento IVA per gli anni d’imposta 2008 e 2009 e tre atti di irrogazione sanzioni, emessi dall’ufficio sulla base di controlli della Guardia di finanza. L’amministrazione contestava alla ditta del contribuente di avere partecipato a una frode carosello mediante l’utilizzo di società cartiere e di avere registrato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con indebita deduzione dei costi e detrazione dell’IVA. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, deducendo che gli avvisi erano privi di allegazione o preventiva notifica del processo verbale di constatazione e degli atti istruttori posti a base della pretesa; 2) violazione dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015, sostenendo la decadenza del potere accertativo per tardività degli avvisi e l’assenza di presupposti per il raddoppio dei termini; 3) violazione di norme sanzionatorie in materia di imposte dirette e IRAP e dell’art. 8 d.l. n. 16/2012, contestando sia la cumulabilità delle sanzioni sia l’applicazione delle sanzioni speciali per i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché non riportava il contenuto dell’avviso di accertamento e non consentiva di verificare quali atti fossero allegati e quali mancanti; lo ha comunque giudicato infondato, affermando che l’art. 7 l. n. 212/2000 consente la motivazione per relationem e che l’accertamento può fondarsi anche su elementi acquisiti in procedimenti riguardanti altri soggetti, senza necessità di una verifica diretta o di un PVC preventivamente notificato al contribuente. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che per gli avvisi già notificati relativi a periodi d’imposta anteriori al 2016 restano salvi gli effetti del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi di reato e di obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia sia stata presentata oltre i termini ordinari. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile per mancata riproduzione degli avvisi e degli atti sanzionatori e, comunque, infondato, chiarendo che l’art. 8 d.l. n. 16/2012 non introduce un sistema sanzionatorio che assorba o sostituisca le sanzioni ordinarie, e che in tema di costi da operazioni soggettivamente inesistenti grava sul contribuente l’onere di provarne effettività, inerenza e corretta imputazione. Il ricorso è stato dunque respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212
L’obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem; la norma tutela il contribuente solo per gli atti di cui non abbia già integrale e legale conoscenza.
art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241
Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità motivazionale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
I termini di accertamento IVA, nella disciplina applicabile ratione temporis, possono essere raddoppiati in presenza di seri indizi di reato e obbligo di denuncia penale.
art. 1, commi 130-132, L. 28 dicembre 2015 n. 208
Le modifiche sui termini di accertamento non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d’imposta precedenti al 2016, per effetto della disciplina transitoria.
art. 37, commi 24-26, D.L. 4 luglio 2006 n. 223 conv. in L. 4 agosto 2006 n. 248
Richiamato per sostenere il raddoppio dei termini in presenza di violazioni con obbligo di denuncia.
art. 8 D.L. 2 marzo 2012 n. 16 conv. in L. 26 aprile 2012 n. 44
Disciplina la deducibilità dei costi in determinate ipotesi, ma non introduce un regime sanzionatorio assorbente rispetto alle sanzioni ordinarie.
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993 n. 537
Per le operazioni soggettivamente inesistenti i costi possono essere dedotti nei limiti dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
art. 1 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471
Norma sanzionatoria richiamata dal ricorrente; la Corte esclude che sia sostituita o assorbita dall’art. 8 D.L. n. 16/2012.
art. 32 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
Norma sanzionatoria richiamata dal ricorrente; la Corte esclude che sia sostituita o assorbita dall’art. 8 D.L. n. 16/2012.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando gli atti e i documenti rilevanti per consentire il controllo della censura.
Usato come norma di veicolazione dei motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato per l’obbligo di denuncia penale quale presupposto del raddoppio dei termini.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Consente l’accertamento IVA anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti tratte da atti e documenti in possesso dell’ufficio, anche relativi ad altri contribuenti.
art. 63 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Gli organi di polizia tributaria trasmettono all’ufficio tutte le notizie acquisite, anche indirettamente, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Massime di principio
- In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’amministrazione può legittimamente motivare per relationem richiamando atti e documenti presupposti, purché il contenuto essenziale degli atti richiamati sia conoscibile dal contribuente e sia possibile individuare gli elementi fattuali posti a base della pretesa.
- L’accertamento tributario non presuppone necessariamente una verifica diretta nei confronti del soggetto accertato né la preventiva redazione e notificazione di un processo verbale di constatazione, potendo l’ufficio utilizzare elementi acquisiti in procedimenti o controlli relativi ad altri soggetti.
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza: quando contesta la motivazione dell’atto impositivo o dell’atto sanzionatorio deve trascriverne i passaggi rilevanti, indicando con precisione gli atti richiamati e quelli asseritamente mancanti.
- Per i periodi d’imposta anteriori alla riforma del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, restando irrilevante che la denuncia sia stata successivamente archiviata o presentata oltre i termini ordinari, ove l’avviso sia già stato notificato secondo la disciplina transitoria applicabile.
- In materia di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità non è automatica: incombe al contribuente provare effettività, inerenza e gli ulteriori requisiti di deducibilità previsti dalla disciplina fiscale.
- L’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, in tema di deducibilità dei costi, non sostituisce né assorbe le ordinarie sanzioni tributarie previste per le violazioni delle imposte dirette e dell’IRAP.
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