Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32274/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due avvisi di accertamento IVA per gli anni d’imposta 2008 e 2009 e tre atti di irrogazione sanzioni, emessi dall’ufficio sulla base di controlli della Guardia di finanza. L’amministrazione contestava alla ditta del contribuente di avere partecipato a una frode carosello mediante l’utilizzo di società cartiere e di avere registrato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con indebita deduzione dei costi e detrazione dell’IVA. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, deducendo che gli avvisi erano privi di allegazione o preventiva notifica del processo verbale di constatazione e degli atti istruttori posti a base della pretesa; 2) violazione dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015, sostenendo la decadenza del potere accertativo per tardività degli avvisi e l’assenza di presupposti per il raddoppio dei termini; 3) violazione di norme sanzionatorie in materia di imposte dirette e IRAP e dell’art. 8 d.l. n. 16/2012, contestando sia la cumulabilità delle sanzioni sia l’applicazione delle sanzioni speciali per i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché non riportava il contenuto dell’avviso di accertamento e non consentiva di verificare quali atti fossero allegati e quali mancanti; lo ha comunque giudicato infondato, affermando che l’art. 7 l. n. 212/2000 consente la motivazione per relationem e che l’accertamento può fondarsi anche su elementi acquisiti in procedimenti riguardanti altri soggetti, senza necessità di una verifica diretta o di un PVC preventivamente notificato al contribuente. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che per gli avvisi già notificati relativi a periodi d’imposta anteriori al 2016 restano salvi gli effetti del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi di reato e di obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia sia stata presentata oltre i termini ordinari. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile per mancata riproduzione degli avvisi e degli atti sanzionatori e, comunque, infondato, chiarendo che l’art. 8 d.l. n. 16/2012 non introduce un sistema sanzionatorio che assorba o sostituisca le sanzioni ordinarie, e che in tema di costi da operazioni soggettivamente inesistenti grava sul contribuente l’onere di provarne effettività, inerenza e corretta imputazione. Il ricorso è stato dunque respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’amministrazione può legittimamente motivare per relationem richiamando atti e documenti presupposti, purché il contenuto essenziale degli atti richiamati sia conoscibile dal contribuente e sia possibile individuare gli elementi fattuali posti a base della pretesa.
  • L’accertamento tributario non presuppone necessariamente una verifica diretta nei confronti del soggetto accertato né la preventiva redazione e notificazione di un processo verbale di constatazione, potendo l’ufficio utilizzare elementi acquisiti in procedimenti o controlli relativi ad altri soggetti.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza: quando contesta la motivazione dell’atto impositivo o dell’atto sanzionatorio deve trascriverne i passaggi rilevanti, indicando con precisione gli atti richiamati e quelli asseritamente mancanti.
  • Per i periodi d’imposta anteriori alla riforma del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, restando irrilevante che la denuncia sia stata successivamente archiviata o presentata oltre i termini ordinari, ove l’avviso sia già stato notificato secondo la disciplina transitoria applicabile.
  • In materia di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità non è automatica: incombe al contribuente provare effettività, inerenza e gli ulteriori requisiti di deducibilità previsti dalla disciplina fiscale.
  • L’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, in tema di deducibilità dei costi, non sostituisce né assorbe le ordinarie sanzioni tributarie previste per le violazioni delle imposte dirette e dell’IRAP.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.