Cassazione Civile, Ordinanza n. 32237/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa nei confronti di un contribuente per l'anno d'imposta 2008, collegata a un precedente avviso di accertamento e a una sentenza tributaria sfavorevole. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione deducendo, in sintesi, l'inesistenza o la nullità della notificazione perché effettuata con modalità non conformi alla disciplina speciale, lamentando che l'avviso successivo di comunicazione al destinatario non fosse stato eseguito dal servizio postale nazionale ma da un soggetto privato non legittimato. Sosteneva inoltre che la CTR avesse erroneamente ritenuto sanabile l'inesistenza della notificazione per effetto della proposizione del ricorso, applicando in modo improprio l'art. 156 c.p.c. a un atto sostanziale, e che l'intimazione fosse viziata anche perché recava un richiamo sbagliato a una diversa sentenza della CTR, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione degli atti tributari. Con il quinto motivo contestava infine la statuizione sulle spese. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi: i primi tre per difetto di specificità e autosufficienza, in quanto il ricorrente non aveva trascritto integralmente gli atti del procedimento notificatorio, e il quarto perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato l'errore nel numero della sentenza come mero errore materiale irrilevante; il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché le spese erano state correttamente poste a carico della parte soccombente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per violazione del requisito di specificità/autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inammissibile il quarto motivo perché non si misurava con la motivazione della CTR sulla irrilevanza dell'errore materiale; infondato il quinto motivo sulle spese. Ne è derivata la conferma della sentenza di merito e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale base dell'intimazione di pagamento successiva a una decisione sfavorevole nel processo tributario
art. 60, comma 1-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
invocato dal ricorrente per sostenere l'irregolarità della notificazione dell'intimazione
art. 60, comma 2-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per affermare l'onere del messo notificatore di dare notizia dell'avvenuta notificazione al consegnatario diverso dal destinatario
invocato per contestare la sanatoria del vizio notificatorio; la Corte rileva l'inammissibilità delle censure senza entrare nel merito della tesi
art. 1, comma 57, lett. b), l. n. 124 del 2017
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la disciplina della notifica degli atti e i limiti all'intervento dei soggetti privati
richiamato per sostenere che, al tempo dei fatti, la notifica di atti giudiziari era riservata al servizio postale nazionale
invocato per censurare l'insufficiente indicazione dei presupposti di fatto dell'intimazione
richiamato nel quarto motivo, ma la censura è stata giudicata inammissibile
invocato per contestare la regolazione delle spese; la Corte ha ritenuto corretta la statuizione impugnata
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
applicato per dichiarare inammissibili i primi tre motivi per difetto di specificità e autosufficienza
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
rubrica dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti la ritualità della notificazione di un atto è necessario riprodurre integralmente nel ricorso gli atti e le relate del procedimento notificatorio, perché la Corte possa verificare la doglianza sulla sola base dell'atto introduttivo.
- La censura per violazione di legge deve misurarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito qualifica il vizio come mero errore materiale irrilevante, il motivo che si limiti a riproporre una diversa lettura senza confrontarsi con tale affermazione è inammissibile.
- L'errore materiale nell'indicazione di un precedente o di un numero di sentenza non comporta di per sé invalidità dell'intimazione quando i riferimenti essenziali al debito o all'avviso presupposto risultino corretti e la parte abbia dimostrato di avere effettiva conoscenza del contenuto dell'atto.
- Le doglianze sulla nullità o inesistenza della notificazione non possono essere accolte in sede di legittimità se il ricorrente non assolve all'onere di specifica indicazione e trascrizione degli elementi fattuali e documentali necessari al controllo della Corte.
- La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza; la censura è infondata quando la decisione di merito abbia posto correttamente le spese a carico della parte rimasta soccombente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32234/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32238/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32240/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32242/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32243/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32244/2024 del 13/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →