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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32237/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa nei confronti di un contribuente per l'anno d'imposta 2008, collegata a un precedente avviso di accertamento e a una sentenza tributaria sfavorevole. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione deducendo, in sintesi, l'inesistenza o la nullità della notificazione perché effettuata con modalità non conformi alla disciplina speciale, lamentando che l'avviso successivo di comunicazione al destinatario non fosse stato eseguito dal servizio postale nazionale ma da un soggetto privato non legittimato. Sosteneva inoltre che la CTR avesse erroneamente ritenuto sanabile l'inesistenza della notificazione per effetto della proposizione del ricorso, applicando in modo improprio l'art. 156 c.p.c. a un atto sostanziale, e che l'intimazione fosse viziata anche perché recava un richiamo sbagliato a una diversa sentenza della CTR, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione degli atti tributari. Con il quinto motivo contestava infine la statuizione sulle spese. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi: i primi tre per difetto di specificità e autosufficienza, in quanto il ricorrente non aveva trascritto integralmente gli atti del procedimento notificatorio, e il quarto perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato l'errore nel numero della sentenza come mero errore materiale irrilevante; il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché le spese erano state correttamente poste a carico della parte soccombente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per violazione del requisito di specificità/autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inammissibile il quarto motivo perché non si misurava con la motivazione della CTR sulla irrilevanza dell'errore materiale; infondato il quinto motivo sulle spese. Ne è derivata la conferma della sentenza di merito e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che contesti la ritualità della notificazione di un atto è necessario riprodurre integralmente nel ricorso gli atti e le relate del procedimento notificatorio, perché la Corte possa verificare la doglianza sulla sola base dell'atto introduttivo.
  • La censura per violazione di legge deve misurarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito qualifica il vizio come mero errore materiale irrilevante, il motivo che si limiti a riproporre una diversa lettura senza confrontarsi con tale affermazione è inammissibile.
  • L'errore materiale nell'indicazione di un precedente o di un numero di sentenza non comporta di per sé invalidità dell'intimazione quando i riferimenti essenziali al debito o all'avviso presupposto risultino corretti e la parte abbia dimostrato di avere effettiva conoscenza del contenuto dell'atto.
  • Le doglianze sulla nullità o inesistenza della notificazione non possono essere accolte in sede di legittimità se il ricorrente non assolve all'onere di specifica indicazione e trascrizione degli elementi fattuali e documentali necessari al controllo della Corte.
  • La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza; la censura è infondata quando la decisione di merito abbia posto correttamente le spese a carico della parte rimasta soccombente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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