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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32234/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un atto di intimazione di pagamento emesso in materia tributaria. Il giudice di merito aveva accolto il ricorso ritenendo inesistente la notificazione dell’atto perché eseguita tramite operatore postale privato e non tramite Poste Italiane s.p.a., valorizzando la disciplina sulla riserva/abilitazione per le notifiche degli atti giudiziari e sostenendo che, prima del rilascio delle licenze individuali speciali, le notifiche effettuate da operatori privati fossero inesistenti e non sanabili. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 139 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente equiparato la notificazione di un atto amministrativo tributario a quella di atti giudiziari; con il secondo ha dedotto che, anche a voler applicare la disciplina sulle notificazioni degli atti giudiziari, il vizio non poteva comunque essere qualificato come inesistenza ma al più come nullità, sanata dalla proposizione del ricorso del contribuente, secondo i principi delle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha affermato che la notificazione dell’atto tributario eseguita tramite operatore postale privato non è inesistente, ma eventualmente nulla; inoltre, la proposizione del ricorso da parte del contribuente ha sanato il vizio della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto. Di conseguenza, la sentenza della CTR Campania è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999

    La norma distingue il regime delle notificazioni degli atti giudiziari da quello degli atti amministrativi/tributari; per gli atti tributari diversi dagli atti giudiziari è ammesso l’uso di operatori privati.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Il rinvio alle regole delle notificazioni del processo civile comporta l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie anche agli atti tributari sostanziali.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina della notificazione a persona diversa dal destinatario, attraverso il rinvio operato dalla normativa tributaria.

  • art. 156 c.p.c.

    La proposizione del ricorso del contribuente sana il vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, commi 57 e 58, L. n. 124 del 2017

    L’abrogazione della riserva esclusiva a favore di Poste Italiane non impedisce l’uso di operatori privati, ma consente il ricorso ai licenziatari secondo la disciplina attuativa e abilitante.

  • d.lgs. n. 58 del 2011

    Richiamato nel quadro della liberalizzazione dei servizi postali e dell’ammissibilità della notificazione tramite operatori privati.

  • Delibera AGCOM n. 77/18/CONS

    Richiamata come atto regolamentare attuativo della disciplina della licenza individuale speciale per operatori postali.

  • d.m. 19/07/2018

    Richiamato come fonte della disciplina tecnica della licenza individuale speciale per i servizi postali riservati.

  • Cass., Sez. U, n. 299 del 2020

    È richiamata per affermare che la notifica eseguita tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente, e che la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo.

  • Cass., Sez. U, n. 14916 e n. 14917 del 2016

    Richiamate per il principio secondo cui l’inesistenza della notificazione ricorre solo in mancanza degli elementi essenziali dell’attività notificatoria.

  • Cass. n. 7978 del 2024

    Richiamata per il principio della nullità della notificazione effettuata da operatore privato privo di licenza individuale nel regime posteriore alla liberalizzazione.

  • Cass., Sez. U, n. 19854 del 2004

    Richiamata per il principio di applicabilità, agli atti tributari sostanziali, del regime processuale delle nullità e della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • Cass. n. 26310 del 2021

    Richiamata in continuità con il principio di sanatoria della nullità della notificazione degli atti tributari tramite ricorso del destinatario.

  • Cass. n. 21071 del 2018

    Richiamata a sostegno dell’applicazione delle regole processuali sulla sanatoria agli avvisi di accertamento.

  • Cass. n. 8374 del 2015

    Richiamata nel medesimo senso sull’applicabilità dell’art. 156 c.p.c. alle notifiche degli atti tributari.

  • Cass. n. 6417 del 2019

    Richiamata per la sanatoria delle nullità della notificazione della cartella di pagamento tramite proposizione del ricorso.

  • Cass. n. 27561 del 2018

    Richiamata per l’analogo principio di sanatoria della nullità della notificazione della cartella di pagamento.

Massime di principio

  • Quando la disciplina tributaria rinvia alle regole del processo civile per la notificazione di atti sostanziali dell’amministrazione, si applica anche il relativo regime delle nullità e delle sanatorie.
  • La notificazione eseguita da un operatore postale privato privo del titolo abilitativo non è, di regola, inesistente, ma nulla, salvo la totale mancanza degli elementi essenziali dell’attività notificatoria.
  • L’inesistenza della notificazione è configurabile solo in casi estremi, ossia quando manca del tutto un’attività riconoscibile come notificazione o quando mancano i suoi elementi costitutivi essenziali.
  • La proposizione del ricorso da parte del destinatario dell’atto tributario sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, poiché l’atto ha comunque conseguito la conoscenza del destinatario.
  • Nel sistema post-liberalizzazione dei servizi postali, la distinzione tra atti giudiziari e atti amministrativi/tributari incide sulla disciplina applicabile alla notificazione e non può essere ignorata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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